Ordinanze del Capo Dipartimento6 aprile 2020

Ocdpc n. 661 del 6 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 15 aprile 2020

​​​​​​IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, recante prime misure urgenti per fronteggiare l’emergenza citata;

VISTA la nota del Presidente della Regione Toscana del 19 febbraio 2020;

RAVVISATA la necessità di disporre ulteriori misure di protezione civile necessarie per fronteggiare l’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1
(modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020)

  1. All’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, dopo le parole “delle unioni montane, comunali” sono aggiunte le seguenti: “, delle società in house”.
  2.  All’articolo 3, comma 5, della citata ordinanza n. 627/2020, le parole “90 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “120 giorni”.

ART. 2
 (Procedure di approvazione dei progetti) 

  1. Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
  2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
  4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; al Commissario delegato, che si esprime entro 7 giorni, negli altri casi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 06 aprile 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli