Ordinanze del Capo Dipartimento2 luglio 2019

Ocdpc n. 596 del 2 luglio 2019 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova.

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova;   

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova è stato prorogato di 180 giorni;   

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova è stato prorogato di sei mesi;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della provincia di Genova”;  

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D’INTESA con la Regione Liguria;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

DISPONE

ART. 1

  1. La Regione Liguria è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità di cui in premessa.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
  4. Il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6069, aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017, che viene allo stesso intestata fino al 30 giugno 2020, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
  6. Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria è autorizzato a presentare, entro sei mesi dall’adozione della presente ordinanza, una rimodulazione, nei limiti delle risorse disponibili, del Piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 della citata ordinanza n. 485/2017, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
  8.  A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 7.
  9. Non è consentito l’impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
  10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
  11. Il Direttore del Dipartimento ambiente, territorio e infrastrutture della Regione Liguria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma,  2 luglio 2019

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli