Ordinanze17 aprile 2019

Ocdpc n, 590 del 17 aprile 2019 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2019

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, nel mese di febbraio 2019;

RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della regione Emilia-Romagna con nota dell’11 aprile 2019;

DISPONE

Articolo 1

(Nomina Commissario e piano degli interventi)

1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.

2.   Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.  Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3 entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere gli interventi più urgenti delle fattispecie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, anche realizzati in regime di somma urgenza, in ordine:

a) all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso alla popolazione interessata dall’evento di cui in premessa, rivolti alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza del territorio colpito - nonché delle prime misure di assistenza delle popolazioni medesime, ivi compresi i contributi di cui all’articolo 2;

 b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4.  Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere, per ogni intervento, l’indicazione della località e del comune, del soggetto attuatore, la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l’indicazione delle singole stime di costo.

5.   Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6.   Il Commissario delegato può, ove necessario, provvedere alla individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare i detriti ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza.

7.   Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, nonché ad Enti aventi personalità giuridica pubblica ed alle società pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi essenziali del settore sanitario e scolastico, previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza.

8.   Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Articolo 2

(Contributi autonoma sistemazione)

1.   Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente nel limite massimo di € 400 per i nuclei monofamiliari, nel limite massimo di € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, nel limite massimo di € 700 per quelli composti da tre unità e nel limite massimo di € 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2.  I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3.   Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il Commissario  delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 3.

4.   Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’Amministrazione regionale e/o comunale.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019, nel limite massimo di € 4.400.000,00.

 Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
 La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al Piano di cui all’ articolo 1, comma 3.
 Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
 Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

Articolo 4

(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)

Il Commissario delegato identifica entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessari per il superamento dell’emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo 25, trasmettendole alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune e la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo.

3.   Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce  per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie  secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00.

4.   All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Articolo 5

 (Deroghe)

Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

- articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 6

(Materiali litoidi, vegetali e rifiuti)

Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

I materiali litoidi e vegetali, rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di  compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 3. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

I fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Per le attività di gestione degli stessi trova applicazione quanto previsto all’articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I costi di smaltimento sostenuti dai gestori del Servizio pubblico locale dei rifiuti urbani sono a carico della gestione commissariale.

Articolo 7

(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.

Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal primo marzo 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3.  Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4.  Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1°marzo 2019 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5.   Gli oneri per l’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 2 ed a tal fine, nel piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie nel limite di euro 80.000,00 oltre che definite, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Articolo 8

(Procedure di approvazione dei progetti)

1.  I Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2.  L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3.   Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4.   Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l’amministrazione dissenziente è un’amministrazione statale; ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

Articolo 9

(Contributi per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature)

1.  Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a programmare risorse nel piano di cui all’articolo 2 finalizzate a consentire all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, direttamente o concedendo contributi alle suindicate organizzazioni, il reintegro dei materiali, il loro ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché', qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2.   Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 nel limite di euro 25.000,00.

Articolo 10

(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018)

Il Commissario delegato provvede all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna nel limite di euro 60.000,00 come indicato  all’interno del piano di cui all’articolo 1, comma 3. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2.

Articolo 11

(Relazione del Commissario delegato)

Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli