Ocdpc n. 571 del 24 gennaio 2019: Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6038
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2019
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 10 maggio 2017;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 411 del 18 novembre 2016 recante: ”Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 457 del 1° giugno 2017 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova”;
VISTA la nota del 24 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione Veneto, nel trasmettere la relazione predisposta dal Soggetto responsabile sulle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità di che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle iniziative già avviate, la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6038;
CONSIDERATA la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 411 del 18 novembre 2016, il Direttore della struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi della Regione Veneto - Soggetto responsabile ai sensi dell’ordinanza n. 457 del 1° giugno 2017, titolare della contabilità speciale n.6038, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 6 novembre 2019.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 24 gennaio 2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli