Ordinanze7 dicembre 2018

Ocdpc n. 560 del 7 dicembre 2018: ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del maltempo che ha interessato le regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e province di Trento e Bolzano colpito dal maltempo a partire da ottobre 2018

 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

VISTA la nota del 29 novembre 2018 con la quale il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 5.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

VISTA la legge della Regione Toscana n. 60 del 13 novembre 2018, con cui sono state stanziate apposite risorse finanziarie per fronteggiare l’emergenza in questione;

VISTA la comunicazione del 3 dicembre 2018 con la quale la Regione Veneto ha richiesto l’introduzione di alcune modifiche al comma 8 dell’articolo 12 della sopra citata ordinanza n. 558/2018;

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2018 con la quale la Regione Lombardia ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di euro 7.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018;

VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2018 con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto un’integrazione dell’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate;
DISPONE

Articolo 1
(Integrazione risorse finanziarie Regione Toscana)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Toscana provvede, a valere sul bilancio regionale, al versamento delle risorse rese disponibili dalla legge regionale n. 60 del 2018 e ammontanti ad euro 5.000.000,00, nella contabilità speciale n. 6107 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Presidente della regione Toscana – Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 12 dell’ordinanza n. 558/2018 )

1. All’articolo 12, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: ”di sessanta giorni.” sono aggiunte le seguenti: ”In tal caso l’individuazione degli ambiti territoriali di intervento rientra in uno degli stralci successivi del piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, della presente ordinanza.”;

b) al comma 8 la lettera b) è così sostituita: “b) per la rimozione degli alberi abbattuti e dei materiali vegetali che si trovino in lotti in zona boschiva caratterizzata dalla presenza di tronchi d’albero che, per le loro qualità e caratteristiche dello stato in cui si trovano possono essere utilizzabili ai fini commerciali o industriali, il RUP con provvedimento motivato può stabilire un prezzo a seconda della qualità del legno e dell’offerta anche a forfait. In tal caso il corrispettivo può essere finalizzato alla esecuzione dei successivi interventi di ripristino o di rimboschimento. In alternativa può essere concordato con il prestatore d’opera la diretta esecuzione, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati purché dotati dei requisiti tecnici richiesti, di lavori di ripristino e/o di rimboschimento del lotto da cui sono prelevati i tronchi abbattuti per un controvalore proporzionale a quello del legname ricavato.”;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: ”8-bis. Allo scopo di consentire la tempestiva eliminazione delle cause di pericolosità connesse alla permanenza del materiale legnoso e il ripristino dello stato dei boschi stessi salvo quanto previsto al comma 8 resta ferma sia la possibilità della vendita in piedi del materiale legnoso che l’affidamento di servizi di esbosco per il trasporto a piazzale e la vendita del materiale allestito.”.

Articolo 3
(Integrazione deroghe)

1. All’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “ – decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 11.”;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:”7-bis. I Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere sulla base di apposita motivazione in deroga all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alle altre disposizioni che prevedono l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali”.

Articolo 4
(Integrazione risorse finanziarie Regione Lombardia)

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 7.000.000,00 dal capitolo di bilancio regionale n. 13410, nella contabilità speciale n. 6102 aperta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al Direttore della protezione civile della regione Lombardia – Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1 è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli