Ordinanze29 novembre 2018

Ocdpc n. 559 del del 29 novembre 2018 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;

ACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

DISPONE

Articolo 1

(Disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)

 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), su richiesta del Dipartimento della protezione civile e su segnalazione dei fabbisogni da parte dei Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558, coordina la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli Enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. Per tale scopo opera presso la propria sede e/o presso le sedi regionali dell’Associazione o in missione presso i territori colpiti con proprio personale nel limite massimo di sei unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati relativi agli straordinari e alle indennità spettanti e di missione, alle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro ANCI, a valere sulle risorse rese disponibili ai Commissari delegati, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 558/2018.
I Comuni che intervengono a supporto degli Enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l’impiego del proprio personale temporaneamente, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile, previo accordo anche ai sensi dell’articolo 14 CCNL 22/1/2004 assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei suddetti Comuni che interviene in esito ad apposito accordo rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge. Gli oneri per lavoro straordinario, indennità operativa omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018 n. 558 di ciascun Commissario delegato nel cui territorio opera il supporto amministrativo, nei limiti di quanto previsto nel piano di cui all’articolo 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 558/2018.
Per le finalità di cui al comma 2 l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli Enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti.
Per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018. Tali tecnici, nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge.
Al fine di agevolare l’organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all’emergenza, il personale di polizia locale degli Enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l’ANCI e gli Enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.
I Commissari delegati inseriscono, per quanto di rispettiva competenza, nei piani predisposti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, le voci di spesa derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2.
All’articolo 1, comma 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 558 del 15 novembre 2018 le parole: ”decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 64” sono sostituite dalle seguenti: ”decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”.

Articolo 2

(Disposizioni per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto)

I Presidenti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto - Commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per l’espletamento della attività di propria competenza possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri e previo accordo, del supporto tecnico, operativo e logistico delle proprie società controllate e agenzie.

Articolo 3

(Integrazione deroghe)

All’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti integrazioni:

a)   al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:

“decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2017, recante divieto di circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018.”;

b) al comma 2 le parole: “di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui al comma 4” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:” Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell’articolo 163

c)  al comma 3 sono aggiunte le seguenti parole:

“215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti;

51-bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo.”;

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“12. In base all’articolo 14, comma 2, del Regolamento  (UE) n. 561 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza non si applicano gli articoli 6, 7, 8 e 9 del medesimo Regolamento n. 561/2006, per i trasporti effettuati per le finalità di cui alla presente ordinanza”.

Articolo 4

(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

I Commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto- legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.

Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 direttamente impegnati nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi 60 giorni a decorrere dalla data dell’evento indicato per ciascuna Regione nell’allegato alla delibera del 8 novembre 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Regioni che beneficia delle indennità previste dall’articolo 9, commi 1 e 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all’istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all’applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi 60 giorni a far data dal 24 ottobre 2018, in relazione all’effettivo impiego in loco, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con oneri a carico del medesimo Dipartimento della protezione civile.
Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate ai Commissari delegati e, a tal fine, nei piani degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Articolo 5

(Supporto tecnico nella progettazione e realizzazione dei lavori)

1.  Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 i Commissari delegati possono stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con i soggetti di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, in particolare per quanto concerne il supporto tecnico nella progettazione e realizzazione dei lavori. I relativi oneri sono posti a carico delle contabilità speciali di ciascun Commissario delegato.

Articolo 6

(Disposizioni per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1.  Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti provinciali. In tal caso trova applicazione l’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 29 novembre 2018

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli