Ordinanze6 ottobre 2018

Ocdpc n, 550 del 6 ottobre 2018 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018”;

CONSIDERATO che, i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché l’evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;

RAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

ACQUISITA l’intesa della Regione Molise con nota del 5 ottobre 2018;

DISPONE

Articolo 1

(Verifiche di agibilità post sismica degli edifici)

 

Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014. Le verifiche di agibilità si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all’art. 10 del DPCM 8 luglio 2014 e all’art. 1 del DPCM 14 gennaio 2015.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato può avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 nonché di professionisti individuati dagli ordini e collegi professionali del territorio regionale molisano.
Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario Delegato può stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria.
Ai tecnici professionisti impiegati per le attività di cui al presente articolo, è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 ovvero adottando anche specifici criteri più restrittivi.
Il Commissario Delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attività di cui al presente articolo. Il Commissario Delegato può corrispondere anticipazioni a favore dei Consigli degli Ordini e Collegi professionali.
Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 547/2018.

Articolo 2

(Trattamento dati personali)

Nell’ambito dell’attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.

Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l’espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell’interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.
I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma.
In relazione all’emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 è differito, fino al 31 dicembre 2018, l’adempimento degli obblighi di informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell’interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell’informativa di cui al citato articolo 13.
Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un’informativa secondo le modalità semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003.
In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all’articolo 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 è fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all’articolo 146, comma 3 è fissato in 90 giorni. Il termine di cui all’articolo 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 16 agosto 2018 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2018 è fissato in 120 giorni.
In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l’articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2018.
In considerazione dell’evento sismico di cui in premessa, è sospesa, fino al 31 dicembre 2018, l’applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.
Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l’adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l’esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2018                       

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli