Ordinanze11 luglio 2018

Ocdpc n. 531 dell'11 luglio 2018: ulteriori disposizioni di protezione civile per maltempo dall’ 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’ 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 503/2018;

VISTA la nota prot. 112340 del 16 febbraio 2018, del Presidente della regione Emilia - Romagna, in qualità di Commissario delegato di cui all’OCDPC n. 503/2017 con cui si chiede, al fine di fronteggiare l’emergenza in atto, di adottare un’ulteriore ordinanza, recante le disposizioni ivi proposte;

RAVVISATA la necessità pertanto di integrare di procedere alla integrazione della disciplina emergenziale;

ACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;

DISPONE

Articolo 1
(Contributi autonoma sistemazione)

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 50.000, sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza n. 503/2018.

 

 

 

Articolo 2
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo compreso tra il giorno 8 dicembre 2017 e 8 gennaio 2018. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza dal 9 gennaio 2018 fino al termine dello stato di emergenza può essere autorizzata la corresponsione, nel limite di 50 unità, e fino ad un massimo di 20 ore mensili pro-capite di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 8 dicembre 2017 al’8 gennaio 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza, dal 9 gennaio 2018 fino al termine dello stato di emergenza, nel limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile.

5. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza n. 503/2018 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 della medesima ordinanza n. 503/2018, sono quantificate le somme necessarie nel limite massimo di euro 100.000, oltre che definite, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, le modalità per l’individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Articolo 3
(Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di attrezzature )

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell’utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l’eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 503/2018, nel limite massimo di euro 80.000,00.

Articolo 4
(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018)

3. Il Commissario delegato provvede all’istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Emilia - Romagna, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro il limite massimo di euro 120.000,00. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza n. 503/2018.

Articolo 5
(Deroghe)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4 dell’ordinanza n. 503/2018, per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, anche in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 266;
- decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

 

 

Articolo 6
(Materiali litoidi)

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, in attuazione dell’articolo 1, della ordinanza n. 503/2018, possono, in deroga all’articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l’esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi asportati, il Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. Quote di materiali litoidi asportabili dagli alvei, sempre al fine di ripristinare l’officiosità dei corsi d’acqua interessati dai sovralluvionamenti, possono essere ceduti a titolo gratuito fatti salvi gli oneri di prelievo e trasporto, ai comuni ed alle provincie interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla preste ordinanza per un quantitativo massimo di 2000 metri cubi per ciascun ente richiedente, da riutilizzarsi esclusivamente per il ripristino di opere pubbliche appartenenti al loro patrimonio e risultate danneggiate dai sopra citati eventi, previa autorizzazione dell’autorità idraulica competente e comunicazione ad ARPAE territorialmente competente.

3. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici in parola, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalità dei citati fondi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli