Ordinanze30 novembre 2017

Ocdpc n. 493 del 9 dicembre 2017 - primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino

Pubblicato nella G.U. n. 287 del 9 dicembre 2017 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino;

CONSIDERATO che il territorio della provincia di Pesaro e Urbino è interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall’autunno 2016, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;

CONSIDERATO, quindi, che tale prolungato periodo di siccità ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;

TENUTO CONTO che detta criticità idrica ha reso necessaria l’attuazione di misure urgenti da parte degli Enti locali allo scopo di scongiurare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché un grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione di siccità e l’evoluzione della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in ragione dell’intensità e dell’estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticità in rassegna;

ACQUISITA l’intesa della regione Marche;

DISPONE

Articolo 1

(Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi)

1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino di cui in premessa, il Presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture organizzative e del personale della regione Marche, dei comuni, dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica, nonché delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:

a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione della provincia di Pesaro e Urbino anche mediante l’utilizzo di autobotti;

b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso l’interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l’installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l’attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque.

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalità idropotabili.

6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1 della presente ordinanza.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2017, nel limite di euro 4.800.000,00.

2.Per l’espletamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 4, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3.La regione Marche è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 3
(Disposizioni finalizzate all’accelerazione dei procedimenti connessi all’espletamento degli interventi urgenti)

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

3. Il Commissario delegato provvede all’approvazione dei progetti delle opere da realizzare, ricorrendo, ove necessario, a conferenze dei servizi, da indire entro sette giorni dall’acquisizione della disponibilità degli stessi progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministero competente che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Articolo 4
(Deroghe)

Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall’articolo 239 all’articolo 253;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 25;

decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63, 125 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 5
(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

1.Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello di posizione organizzativa, impiegato nella attività connesse all’emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, può essere riconosciuta, per il periodo di durata dello stato di emergenza, e nel limite di venti unità individuate dal Commissario delegato o dai Soggetti attuatori, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite complessivo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2.Gli oneri per l’attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all’articolo 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, sono quantificate le somme a tal fine necessarie.

Articolo 6
(Disposizioni di carattere acceleratorio per le verifiche di incidenza ambientale)

1.Per l’attuazione degli interventi urgenti di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o i Soggetti attuatori verificano l’assoggettabilità alla valutazione di incidenza ambientale, qualora ricadenti all’interno di siti di interesse comunitario (SIC) o zone di protezione speciale (ZTS). Il procedimento di verifica, da porre in essere nel quadro della normativa e dei provvedimenti statali e regionali specificamente applicabili, deve concludersi entro sette giorni, comprensivi anche della predetta valutazione, ove necessaria, che deve contenere l’indicazione delle eventuali misure di mitigazione ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi da porre in essere anche in corso d’opera.

Articolo 7
(Relazione del Commissario delegato)

1.Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli