Ordinanze16 febbraio 2017

Ocdpc n. 438 del 16 febbraio 2017 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficale n. 45 del 23 febbraio 2017

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, nonché del 22 gennaio 2017, n. 436 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DISPONE

Articolo 1
(Integrazioni e modifiche all’ordinanza n. 436/2017 ed all’ordinanza n. 400/2016)

1. All’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza n. 436/2017, dopo le parole “31 ottobre 2016” sono aggiunte le seguenti: “e del 20 gennaio 2017”.
2. All’articolo 3, comma 2, dell’Ordinanza n. 400/2016, dopo il termine “dirigenziale” è inserito “e non” e dopo il periodo “personale dirigente dell’area VIII 2002/2005” è aggiunto il seguente: “e di cui all’art. 71del CCNL 2002/2005 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Al medesimo articolo 3, comma 2, il periodo “31 dicembre 2016” è sostituito dal seguente: “per il perdurare dello stato di emergenza e fino al termine dello stesso”.

Articolo 2
(Disposizioni in materia di adempimenti in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni)

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza e per l'aggiornamento dei suddetti piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza.

Articolo 3
(Ulteriori disposizioni in materia di adempimenti connessi alle attività dell’Istituto nazionale di statistica)
1. Gli effetti delle sospensione degli adempimenti di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 400/2016 sono prorogati fino al 30 giugno 2017 e sono estesi, a decorrere dal 26 ottobre 2016, ai Comuni inclusi nell’allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Articolo 4
(Estensioni delle disposizioni in materia di temporaneo potenziamento delle capacità di trasporto pubblico locale per esigenze di lavoro e studio a favore dei cittadini delle Regioni Abruzzo ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ospitati negli alberghi)

1. Al fine di preservare la coesione sociale delle comunità colpite dagli eventi sismici di cui in premessa anche nelle prime fasi dell’emergenza, nelle more della realizzazione e assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all’art. 1 dell’Ordinanza n. 394/2016, della definitiva opzione volta alla fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 388/2016 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di altra soluzione alloggiativa avente il carattere di stabilità, le regioni Abruzzo e Umbria, in qualità di soggetti attuatori i sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 388/2016, sono autorizzate a predisporre interventi immediati di temporaneo potenziamento della capacità del trasporto pubblico locale finalizzati a consentire i collegamenti d’emergenza per ragioni lavorative o di studio tra i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 ed i comuni ove risultano temporaneamente alloggiati in strutture alberghiere i cittadini provenienti dai predetti comuni.
2. Le misure di temporaneo potenziamento possono consistere nell’attivazione di nuovi collegamenti specificamente finalizzati alle esigenze indicate al comma 1, organizzati in modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e il relativo pieno utilizzo, ovvero nell’estensione agli aventi titolo delle agevolazioni già riconosciute dalle vigenti disposizioni regionali qualora al fabbisogno di mobilità possa corrispondersi mediante utilizzo o potenziamento di collegamenti già esistenti e operativi.
3. Le misure di cui al presente articolo sono poste in essere limitatamente alla durata dello stato di emergenza e la relativa pianificazione operativa è revisionata con periodicità mensile, in ragione della progressiva riduzione del numero di persone ospitate nelle strutture alberghiere.

Articolo 5
(Anticipazione delle misure più urgenti per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

1. In considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, anche in conseguenza del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, nelle more del completamento della ricognizione prevista dall’art.3 dell’Ordinanza n. 396/2016, il Dipartimento della Protezione Civile può autorizzare l’avvio immediato e con procedure di urgenza delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, entro il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi:
a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;
b. fino a un massimo di euro 3 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome intervenute, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;
c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per le esigenze delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;
d. fino a un massimo di euro 2,5 milioni per le esigenze del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno;
e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per le esigenze delle Ministero della Difesa;
f. fino a un massimo di euro 750.000,00 per le esigenze delle forze di polizia;
g. fino ad un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell’ANCI;
h. fino a un massimo di euro 300.000,00 per le esigenze della Croce Rossa Italiana;
i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
2. A tal fine il massimale di cui al comma 1, lettera a) è ripartito tra le 4 Regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni documentati, e i massimali di cui alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 1 sono ripartiti tra i soggetti beneficiari in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio.
3. I soggetti beneficiari presentano al Dipartimento della Protezione Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l’elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all’analitica quantificazione delle spese necessarie. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l’elenco e autorizza l’avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l’ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.
4. Per le finalità di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un’anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all’articolo 5 dell’Ordinanza n.394/2016.
6. Con proprio provvedimento il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può destinare le somme eventualmente residue all’esito della realizzazione delle attività di cui al presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.

Articolo 6
(Ulteriori disposizioni in materia di verifiche di agibilità post sismica degli edifici)

1. Al fine di garantire adeguato supporto tecnico ed amministrativo all’attività di coordinamento della Dicomac afferente all’espletamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi calamitosi in premessa, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Regione Piemonte e Arpa Piemonte.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al personale non dirigenziale ed a quello titolare di posizione organizzativa, impegnato presso le sedi regionali nei compiti di supporto alle attività di verifica in forza della convenzione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera b), dell’ordinanza n. 392/2016, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c), dell’ordinanza n. 396/2016, come modificate ed integrate dall’articolo 7 dell’ordinanza n. 400/2016.

Articolo 7
(Disposizioni per garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo)

1. Per garantire la piena operatività della Sala Operativa, del Centro Funzionale e del Servizio Prevenzione dei rischi, anche tenuto conto dell’aggravamento del contesto emergenziale a seguito degli eventi di cui alla delibera del 20 gennaio 2017, la regione Abruzzo, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reperimento del personale di cui all’articolo 50-bis decreto-legge convertito n. 189/2016, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unità, per la durata di 6 mesi e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di euro 220.000,00, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge convertito n. 78/2010, ed all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8
(Ulteriori disposizioni in materia di donazioni)

1. All’articolo 4 dell’ordinanza n. 389/2016, cosi come modificato dall’articolo 4 dell’ordinanza n. 391/2016 è aggiunto il seguente comma: “3. In presenza di situazioni eccezionali, che non consentono l’espletamento della procedura di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d’intesa per l’accettazione di risorse comunque finalizzate all’attuazione di iniziative di sostegno a favore dei territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, da non destinare all’attuazione di singoli progetti.”

Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio