Ordinanze del Capo Dipartimento9 maggio 2016

Ocdpc n. 342 del 9 maggio 2016: proroga delle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio per consentire la chiusura delle attivita' inerenti all'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2016

Proroga delle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio per consentire la chiusura delle attivita' inerenti all'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile
finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale»;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.»;
Considerato che l'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 160/2014, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2014, la vigenza di alcune contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori nominati dal commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 249 del 7 maggio 2015 con la quale, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza si e' provveduto a prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio;
Viste le note, rispettivamente, n. 599 del 27 novembre 2015 del soggetto attuatore della regione Lazio, n. 6 del 4 dicembre 2015 del soggetto attuatore della Regione Calabria, n. 13950 del 17 dicembre 2015 del soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna e n. 34 del 29 dicembre 2015 del soggetto attuatore della regione Campania, con cui viene rappresentato che sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze amministrative, di sequestri cautelari da parte della procura della Repubblica e di contenziosi in atto;
Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori delle Regioni Campania, Calabria, Emilia-Romagna e Lazio, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione delle somme dovute e scongiurare i conseguenti contenziosi;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire l'espletamento delle attivita' solutorie di rispettiva competenza, i soggetti attuatori, delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lazio, nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, titolari delle contabilita' speciali n. 5620, n. 5607, n. 5615 e n. 5598, sono autorizzati a mantenere aperte le predette contabilita' fino al 31 dicembre 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2016

Il capo del Dipartimento: Curcio