Ordinanze del Capo Dipartimento8 giugno 2015

Ocdpc n. 260 dell'8 giugno 2015: disposizioni per garantire il mantenimento della piena capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015

 

Disposizioni per garantire il mantenimento della piena capacita' operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 concernente gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze e, in particolare, il paragrafo 1.1 «Organizzazione della sala situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema)»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che a partire dal mese di novembre 2013 e, piu' marcatamente, dall'inizio del 2014, sull'intero territorio nazionale si e' verificata una successione particolarmente intensa di eventi meteorologici di eccezionale intensita', con conseguenti dissesti ed eventi alluvionali che hanno ripetutamente prodotto le condizioni per la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi del citato art. 5 della legge n. 225/1992 nei territori interessati e che tale circostanza e' tuttora in atto;
Considerato che, solo nel corso del 2014, i suddetti eccezionali eventi meteorologici e conseguenti dissesti ed eventi alluvionali per fronteggiare i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dal citato art. 5 della legge n. 225/1992 sono individuati dalle seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:
delibera del 31 gennaio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 25 dicembre 2013 al 20 gennaio 2014; delibera del 31 gennaio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Modena dal 17 al 19 gennaio 2014, successivamente prorogato con delibera del 23 luglio 2014;
delibera del 14 febbraio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014, successivamente prorogato con delibera del 31 luglio 2014;
delibera del 16 maggio 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, successivamente prorogato con delibera del 30 ottobre 2014;
delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Calabria dal 15 novembre 2013 al 3 febbraio 2014; delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014;
delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Piemonte dal 25 dicembre 2013 al 10 marzo 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014;
delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Lazio dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014;
delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Marche dal 2 al 4 maggio 2014, successivamente prorogato con delibera del 12 dicembre 2014;
delibera del 30 giugno 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Umbria dal novembre 2013 al febbraio 2014, successivamente prorogato con delibera del 24 dicembre 2014;
delibera dell'8 agosto 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Modena il 30 aprile 2014;
delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana il 19 e 20 settembre 201, successivamente prorogato con delibera del 29 aprile 2015;
delibera del 23 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della provincia di Foggia dal 1° al 6 settembre 2014, successivamente prorogato con delibera del 21 aprile 2015;
delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna il 13 e 14 ottobre 2014, successivamente prorogato con delibera del 21 aprile 2015;
delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 9 al 13 ottobre 201, successivamente prorogato con delibera del 21 aprile 2015;
delibera del 30 ottobre 2014, relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Lombardia dal 7 luglio al 31 agosto 2014, successivamente prorogato con delibera del 29 aprile 2015; delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Toscana dall'11 al 14 ottobre e dal 5 al 7 novembre 2014; delibera del 16 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Piemonte dal 12 al 14 ottobre e il 4, 5, 11, 12, 14 e 15 novembre 2014; delibera del 24 dicembre 2014 relativa agli eventi verificatisi nel territorio della regione Liguria dal 3 al 18 novembre 2014; Considerato che, ad eccezione che per gli eventi di cui alle due delibere del 31 gennaio 2014, alla delibera del 14 febbraio 2014, alle due delibere del 30 giugno 2014 e alla delibera dell'8 agosto 2014, verificatisi sul territorio, rispettivamente, della regione Liguria, della provincia di Modena, della regione Toscana, della regione Calabria, della regione Lazio e ancora della provincia di Modena, per i restanti 13 eventi calamitosi sono tuttora in corso le attivita' di gestione tecnica e operativa connesse con la prima fase emergenziale, sulla base delle ordinanze all'uopo adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile, in attuazione e nei limiti delle richiamate deliberazioni e delle citate direttive presidenziali;
Considerato che per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre del 2014 in Lombardia le attivita' istruttorie si sono concluse il 10 febbraio 2015 con l'adozione della relativa deliberazione nel corrente anno e che in numerose aree del territorio nazionale sono attualmente in corso le ricognizioni previste dalla richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, per ulteriori eventi verificatisi nei primi mesi del 2015 che hanno provocato diffusi dissesti ed estesi eventi alluvionali, la cui entita' e' in corso di quantificazione;
Considerato che tutti gli eventi in argomento, oltre a determinare fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' agli edifici pubblici e privati ed alle attivita' economiche e produttive, hanno richiesto la piena attivazione delle componenti e strutture operative territoriali e, in alcuni casi, nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;
Dato atto che alle esigenze conseguenti dalla costante e intensiva mobilitazione delle risorse operative nazionali e territoriali del Servizio nazionale della protezione civile si fa fronte con le risorse stanziate dalle ordinanze adottate in attuazione delle richiamate deliberazioni, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 225/1992, nell'ambito dei piani di impiego delle predette risorse adottati da parte dei commissari delegati, entro il limite delle risorse finanziarie loro assegnate;
Dato atto che a fronte del massiccio coinvolgimento del personale del Dipartimento della protezione civile nelle suelencate emergenze e del conseguente svolgimento di lavoro straordinario in misura superiore ai limiti ordinari, oltre che, per le medesime motivazioni, dell'anticipato esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2014 ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4/2014, e' necessario adottare misure straordinarie finalizzate a garantire il mantenimento della piena capacita' operativa del medesimo Dipartimento nei prossimi mesi, anche in previsione di nuovi possibile eventi, in analogia a quanto previsto per le strutture territoriali nell'ambito delle richiamate disposizioni contenute nelle ordinanze rispettivamente adottate;
Dato atto che in relazione ai singoli eventi calamitosi sono state effettuate attivita' tecnico-operative propedeutiche alle deliberazioni governative e con l'adozione ed il monitoraggio delle ordinanze di protezione civile, consistenti nell'impiego delle unita' di personale nelle turnazioni di presidio e previste dalla direttiva presidenziale del 27 febbraio 2004 e nello svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario che hanno comportato oneri eccedenti per un onere complessivo quantificato in euro 624.273,09 corrispondente ad euro 520.003,51 per turni di presidio ed euro 104.269,58 per prestazioni di lavoro straordinario effettuati in eccedenza alle disponibilita' finanziarie ed ai limiti ed alle autorizzazioni vigenti, analiticamente specificato nella delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015;
Vista la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015 concernente il mantenimento della piena capacita' operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Tenuto conto che la delibera sopra citata stabilisce che per la disciplina e l'impiego delle risorse stanziate, per garantire il mantenimento della piena capacita' operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede con ordinanza emanata dal capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. In considerazione dell'esigenza del Dipartimento della protezione civile di dare attuazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015 citata in premessa e' autorizzata la corresponsione al personale gia' impiegato, nell'ambito delle attivita' svolte per gli eventi emergenziali richiamati dalla medesima delibera, nei turni di presidio finalizzati a consentire una adeguata turnazione, composizione e mantenimento del contingente di personale del Dipartimento durante tutto l'arco della giornata, anche in orario notturno, del trattamento economico accessorio di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 - limitatamente alle fattispecie gia' previste dall'art. 5, comma 1, dell'OPCM n. 3967/2011 e dall'art. 17, comma 1, dell'OPCM n. 3721/2008 - secondo i limiti di spesa previsti dalla richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015 specificati nella tabella in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, sentiti i direttori di rispettiva assegnazione, puo' essere autorizzata nei confronti del personale del Dipartimento della protezione civile impiegato, anche con compiti di supporto, nelle attivita' di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, su richiesta degli interessati e in luogo del riposo compensativo, la monetizzazione delle ore di lavoro effettivamente rese, in eccedenza ai limiti previsti dalla normativa vigente e per le quali e' stata gia' disposta, alla data della presente ordinanza, la contabilizzazione nella banca delle ore di cui all'art. 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri in misura superiore a 15 ore mensili, entro i limiti specificati nella tabella in allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2015

Il capo del Dipartimento Curcio