Ocdpc n. 251 del 13 maggio 2015: ulteriori disposizioni per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2015
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015.
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione Europea con la quale il Governo della Repubblica federale democratica del Nepal ha richiesto l'assistenza della Direzione Generale Aiuti Umanitari e Protezione Civile (DGECHO) della Commissione europea; Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica federale democratica del Nepal;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015".
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 246 del 4 maggio 2015 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015".
Considerato che le condizioni in cui versano le popolazioni locali e le strutture internazionali impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza sono tali da richiedere il proseguimento della fruizione di parte delle attrezzature dispiegate nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza n. 244/2015;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla donazione alle comunita' locali di parte delle attrezzature di cui trattasi, previa ricostituzione della relativa capacita' operativa da parte dei rispettivi soggetti proprietari componenti del Servizio Nazionale della protezione civile;
Ravvisata la necessita' di prevedere l'adozione di misure finanziarie straordinarie volte a compensare l'eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile e delle altre componenti del Servizio Nazionale della protezione civile," sia in loco che nel territorio nazionale, per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Dispone:
Art. 1 Donazione di attrezzature e beni per il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015
1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzata la donazione a favore delle popolazioni colpite della Repubblica federale democratica del Nepal di attrezzature e beni facenti parte del modulo posto medico avanzato inviato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244/2015, necessari ai fini della prosecuzione delle attivita' di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la donazione, a favore delle popolazioni colpite della Repubblica federale democratica del Nepal, di dodici tensostrutture inviate in loco ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244/2015, necessarie ai fini della prosecuzione delle attivita' di assistenza e soccorso, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 mediante scambio di note con l'Ambasciata d'Italia in India, accreditata anche preso le Autorita' di Governo nepalesi.
4. Il responsabile del Dipartimento della protezione civile in loco procede alla verbalizzazione del trasferimento delle attrezzature e dei beni di cui ai commi 1 e 2 alle locali autorita' all'uopo individuate, in accordo con la predetta Ambasciata.
5. I soggetti proprietari delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione sono autorizzati al relativo discarico dai relativi inventari.
6. L'importo corrispondente al costo di riacquisto delle attrezzature e dei beni oggetto di donazione e' posto a carico delle risorse di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 244/2015.
Art. 2 Disposizioni per il personale impiegato nelle attivita' di emergenza
1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa, per l'attuazione delle attivita' previste dall'ordinanza di protezione civile n. 244/2015, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato in loco nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile puo' essere autorizzata la corresponsione del compenso di cui al comma 1, al netto dell'eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione Europea.
3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza sul territorio nazionale, anche con compiti di supporto, da individuarsi con apposito provvedimento, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti, fino alla conclusione delle attivita' operative di cui al comma 1.
4. Al personale dirigenziale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso nelle attivita' di cui al comma 1, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, di una indennita' forfettaria pari al 40% della retribuzione mensile di rischio in godimento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede entro il limite delle risorse disponibili di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 244/2015.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2015
Il Capo del Dipartimento Curcio