Ordinanze del Capo Dipartimento22 aprile 2015

Ocdpc n. 238 del 22 aprile 2015: disposizioni per favorire e regolare il subentro della provincia di Pesaro e Urbino nelle iniziative per superare la criticità determinata a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche di marzo 2013 nel territorio della medesima provincia

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della provincia di Pesaro e Urbino nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della medesima provincia

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 85 del 29 maggio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013 con cui lo stato d'emergenza sopra citato e' stato prorogato fino al 6 ottobre 2013;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013 con cui la durata della proroga dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 2 agosto 2013, e' stata estesa di ulteriori 120 giorni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 127 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto, sebbene il Commissario delegato non abbia trasmesso la relazione sui fabbisogni, di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 127 del 2013;
Viste le note del 24 giugno 2014 e del 13 gennaio 2015 del Presidente della provincia di Pesaro e Urbino;
Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 26 giugno 2014;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La provincia di Pesaro e Urbino e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore generale della provincia di Pesaro e Urbino e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Provincia nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.  
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 85 del 29 maggio 2013, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Direttore generale di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della provincia nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5776 aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 85 del 29 maggio 2013, che viene allo stesso intestata fino al 30 giugno 2015, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della provincia di Pesaro e Urbino ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2015

Il Capo del dipartimento: Curcio