Ordinanze del Capo Dipartimento15 dicembre 2014

Ocdpc n. 211 del 15 dicembre 2014: subentro della Regione Toscana nelle iniziative per superare le criticità causate dal maltempo del 20, 21 e 24 ottobre 2013 in Toscana

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2014

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della medesima Regione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decrelo legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settombre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401:
VISTO Il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTO in particolare l'articolo 3, comma 2, uttimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giomi, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giomi 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana e la successiva delibera del 16 maggio 2014 con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 novembre 2014;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 134 del 26 novembre 2013;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto:
ACQUISITA l'intesa della Regione Toscana con nota del 17 novembre 2014:
DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi nel terrìtorìo regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del settore sistema regionale di protezione civile è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni del piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione e all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il Dirigente del settore sistema regionale di protezione civile provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco del provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attìvità ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5786 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013, che viene al medesimo intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui la presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente di cui al comma 2 può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana ovvero, si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggeno ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente Infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Dirigente di cui al comma 2. a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5. provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazime conclusiva riguardo le attivitè poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11 .Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma 15 dicembre 2014

Il Capo del Dipartimento Gabrielli