Leggi8 dicembre 1970

Legge n. 996 dell'8 dicembre 1970 - Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 16 dicembre 1970

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile (2).

(2) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

ART. 1
Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

ART. 2
Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.
Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.
Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

ART. 3
Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.
Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:
a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;
b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;
c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonché quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;
d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.
Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.
La composizione della commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

ART. 4
Le segnalazioni inerenti al periodo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonché agli accertamenti dell'entità dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne dà urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.
Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.
Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediatamente attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

ART. 5
Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.
Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari - centrali e periferiche - di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.
Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.
Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.
Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato al Ministro per la difesa o alla autorità da esso delegata.

ART. 6
Il Ministero dell'interno:
a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:
1) interventi tecnici urgenti;
2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.
Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;
b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;
c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.
Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera c) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 7
Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'art. 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.
In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro per l'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.
Il Comitato è composto dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile e dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.
Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonché alla regione.
Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.
In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, presso il commissariato del Governo è costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio è segretario del Comitato regionale per la protezione civile (3).
(3) Vedi, anche, l'art. 21, L. 16 maggio 1978, n. 196.

ART. 8
[La Direzione generale dei servizi anticendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di «Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi»] (4).
[Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:
a) ispettore generale capo del Corpo;
b) servizio tecnico centrale;
c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
d) centro studi ed esperienze;
e) ispettorati regionali o interregionali;
f) comandi provinciali;
g) distaccamenti e posti di vigilanza;
h) colonne mobili di soccorso] (5).
[Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno] (6).
[L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile] (7).
Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.
(4) Comma abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
(5) Comma abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
(6) Comma abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
(7) Comma abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 9
[I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971.
I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella E.
Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino all'espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.
Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito la idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570.
Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.
Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi - carriera esecutiva - istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella D. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3] (8).
(8) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART.10
[ ... (9)] (10).
(9) Aggiunge un comma all'art. 1, L. 13 maggio 1961, n. 469.
(10) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 11
[Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.
I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.
Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma.
L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972] (11).
(11) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 12
I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.
Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.
I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 13
[Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.
Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.
Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 .
L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, numero 469, è abrogato] (12).
(12) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 14
[ ... (13)] (14).

(13) Sostituisce l'art. 70, L. 13 maggio 1961, n. 469.
(14) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 15
[ ... (15)] (16).

(15) Sostituisce l'art. 71, L. 13 maggio 1961, n. 469.
(16) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART.16
[È istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A, con i seguenti compiti:
curare l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i comandi provinciali e loro distaccamenti ed i reparti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
sovraintendere alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso;
curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i comandi provinciali.
Il direttore del servizio sanitario presiede le commissioni per l'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco] (17).
(17) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 17
[Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974.
È autorizzata altresì per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze] (18).
(18) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 18
[Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974] (19).
(19) Articolo abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 19
Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

ART. 20
[All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1970] (20).
Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della commissione interministeriale tecnica e dei comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(20) Comma abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

ART. 21
Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione (21).
Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.
(21) Vedi il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

ART. 22
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.