Normativa12 luglio 2012

Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59

In vigore dal 14 luglio 2012
All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2 è premesso il seguente:

"Art. 1-bis. - (Servizio nazionale della protezione civile). - 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Attività e compiti di protezione civile). - 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-ter. - (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze). - 1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

alla lettera c):

al numero 1), capoverso, le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio», le parole: «acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate» sono sostituite dalle seguenti: «anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni» e dopo le parole: «natura degli eventi,» sono inserite le seguenti: «disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»;

al numero 2), capoverso, al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e, al secondo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

al numero 3), capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «stato di emergenza dichiarato» sono inserite le seguenti: «a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose»;

al numero 4), capoverso:

al primo periodo, le parole: «al Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1»;

al secondo periodo, la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo», la parola: «verificazione» è sostituita dalla seguente: «verifica» e le parole: «per i conseguenti provvedimenti» sono soppresse;

al terzo periodo, la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

al numero 6), capoverso, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico»;

al numero 7):

al capoverso 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione»;

al capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: «sei mesi» sono inserite le seguenti: «non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile»;

al numero 8.1), le parole: «il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto periodo», dopo le parole: «al Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile»;

al numero 10), capoverso:

al secondo periodo, le parole: «corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura» sono sostituite dalle seguenti: «reintegrato in tutto o in parte» e dopo le parole: «voci di spesa» è inserita la seguente: «rimodulabili»;

al quarto periodo, le parole: «In combinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Anche in combinazione» e le parole: «è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato» sono sostituite dalle seguenti: «è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,»;

al quinto periodo, dopo le parole: «maggiori entrate corrispondenti» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo,»;

al sesto periodo, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti» sono inserite le seguenti: «dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché» e le parole: «tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al»;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»;

il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato»;

alla lettera d):

il numero 1.2) è sostituito dal seguente:

«1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia"»;

al numero 2), le parole: «o, per sua delega» sono sostituite dalle seguenti: «, per sua delega» e le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio»;

alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"»;

al comma 2, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Piano regionale di protezione civile). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,»;

alla lettera a), dopo le parole: «19 gennaio 2010, n. 3840,» sono inserite le seguenti: «5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901,», le parole: «2007, e n. 21» sono sostituite dalle seguenti: «2007, n. 21» e dopo le parole: «27 gennaio 2010» sono aggiunte le seguenti: «e n. 243 del 16 ottobre 2010»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al secondo periodo, le parole: «e per la durata massima di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: "12.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.782 milioni di euro"»;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. È istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi».

All'allegato «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10) - "Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies)"»;

alla tabella: Ministero dell'interno, le voci: «2309 - Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», e «2310 - Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra» sono soppresse;

alla tabella: Ministero della salute, la voce: «4401 - Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità» è soppressa;

è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"».