Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri8 luglio 2014

Dpcm dell'8 luglio 2014: istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014

Le versioni dei file della scheda e del manuale scaricate prima del 21 novembre 2014 presentavano un errore in un simbolo nella Sezione 4, alla riga livello-estensione del danno ad elementi strutturali (la dicitura >1/3 è stata sostituita con <1/3). Analogo errore compariva nelle pagine 50 e 114 del Manuale. Le versioni di scheda e manuale corrette sono presenti su questo sito dal 21 novembre 2014. La rettifica è stata pubblicata all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015 (art. 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015 .

Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni:
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, il quale nell'ambito delle funzioni conferite prevede tra l'altro che le Regioni provvedano, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2 della legge 225/92, all'attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi:
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile:
VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazione dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello d'intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione", con il quale sono approvati la scheda Aedes di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale e nel quale si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, finalizza li al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni;
CONSIDERATA l'esigenza, maturata in seguito agli eventi sismici degli ultimi anni, di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;
VISTI gli Accord i di Collaborazione tra il Dipartimento della Protezione civile ed i Consigli Nazionali dei professionisti, ed in particolare l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civ ile ed il Consiglio Nazionale Architetti i PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo Protocollo d ' intesa, siglato in data 12 maggio 2010, che disciplina l'attività di formazione sul tema Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post sismica; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo Protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica. siglato in data 24 marzo 2011; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al Protocollo d' intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica, siglato in pari data; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Geologi siglato in data 14 aprile 2011:
TENUTO CONTO del contributo dei Centri di competenza di cui al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civi le del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attività tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile;
RAVVISATA pertanto l' opportunità di istituire un Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica, in ragione del disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 201 1 citato;
ACQUISITO il parere da parte della Commissione speciale di protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1
Istituzione e Composizione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

1. È istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), costituito dagli Elenchi, di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

2. La partecipazione al Nucleo Tecnico Nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli Elenchi di cui al comma 3.

3. Il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è articolato in:

• Elenchi Regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna Regione o Provincia autonoma e costituiti da una Sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) e da una Sezione 2 – nazionale (NT-REG - Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai success ivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:
- lista a) tecnici in organico all'Ente Regione/Provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, od alla Regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
- lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile;
- lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della Regione.

• Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della Protezione civile e costituito da:
- Sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC-Sez. interna): costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della Protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
- Sezione Centri di Competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del Centro di Competenza (di cui al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
- Sezione Consiglio Nazionale Ingegneri (NT-DPC - Sez, CNI): costituita da ingegneri professionisti iscritti ad un ordine provinciale.
- Sezione Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale.
- Sezione Consiglio Nazionale Geometri (NT-DPC - Sez. CNG): costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale.
- Sezione Consiglio Nazionale Geologi (NT-DPC - Sez. CNGL): costituito da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale.
- Sezione Organizzazioni di Volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'Organizzazione di volontariato (iscritta nell'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile).

• Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico.

4. All'interno di ciascun Elenco può essere istituito il Sub Elenco Special e "Edifici Grande Luce o Prefabbricati", costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri Sub Elenchi Speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di altri tipologie di manufatti non ordinari.

5. Ciascuna Regione e Provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio Elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovrà prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalità di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche iscritti nell'Elenco Regionale.

6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio Elenco Centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna Sezione dell'Elenco Centrale di Protezione civile è istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.

7. Il Corpo Nazional e dei Vigili del Fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio Elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto.

8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli Elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresì, in merito all' integrazione della lista di Elenchi e relative Sezioni, di cui al precedente comma 3, con ulteriori Elenchi/Sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilità o accordi.

Articolo 2
Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

1. I tecnici iscritti negli Elenchi di cui all'articolo 1, preposti alle attività di rilevo del danno e dell' agibilità post-sisma, devono essere abilitati all’esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico - strutturale. I tecnici geologi iscritti negli Elenchi di cui all' articolo 1 , preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attività di rilevo del danno e dell' agibilità post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico - geotecnico devono essere abilitati all' esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attività di che trattasi.

2. Ai sensi di quanto disposto nel citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 , relativamente alle attività di rilevo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda Aedes, il requisito base per l'iscrizione negli Elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di 60 ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisionali, la valutazione di agibilità - metodologia ed esercitazioni.
Il requisito base per l'i scrizione nei Sub Elenchi Speciali di cui all'articolo 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome. Il Dipartimento della protezione civile potrà definire, d'intesa con i propri Centri di Competenza, modalità formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella Sezione "Centri di Competenza" (NT-DPC - Sez. CC). È consentito iscriversi sia ad uno degli Elenchi di tecnici per le attività di rilievo ed agibilità post-sisma per edifici ordinari, sia ai Sub Elenchi Speciali, di cui all'articolo 1, comma 4, purché si sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il requisito di cui al comma 2 può essere superato in limitati casi , riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione può avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l' iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'Elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).

4. Per gli Elenchi Regionali, è consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla Sezione l regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla Sezione 2 nazionale (per il co involgimento in emergenze di rilievo nazionale). l tecnici degli Elenchi Regionali iscritti alla Sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle Sezioni dell'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile.

5. L'iscrizione in un Elenco comporta l'accettazione delle condizioni previste dal regolamento. A tal fine, all'atto dell'iscrizione il tecnico dovrà sottoscrivere un specifico modulo di adesione. L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potrà comportare la cancellazione dall'Elenco, secondo procedure e modalità dallo stesso regolamento definite.

6. Sulla base di quanto definito al precedente comma 4 possono rappresentare, a titolo non esaustivo, motivi di cancellazione dall'Elenco: cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di essere trasferito ad altro Elenco/Sezione sarà valutata caso per caso e potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito all' articolo 2, comma 2; immotivata indisponibilità, da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza; assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;
- condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'Ordine o Ente di appartenenza;
- determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'Ordine o Ente di appartenenza.

Articolo 3
Gestione e Coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura la gestione ed il coordinamento delle attività del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) in ordinario ed in emergenza definendone, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto, il regolamento di organizzazione, con particolare riguardo alle procedure di gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici inclusi negli Elenchi e di integrazione con le attività poste in capo alla funzione di supporto preposta ai rilievi di danno ed agibilità istituita nell’ambito della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.). Con apposito provvedimento il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura idonee forme di coordinamento tra gli Uffici e Servizi interessati, definendo, altresì, le modalità di raccordo con la Commissione Speciale di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, anche mediante rappresentanti da essa designati.

2. Per ciascun Elenco incluso nel Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) il soggetto istituzionalmente competente designa un proprio responsabile, che costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricato dei rapporti con il Dipartimento della protezione civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'Elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche sulla base di strumenti già attualmente disponibili, a fornire gli indirizzi generali per la gestione informatizzala degli Elenchi e relative Sezioni, e per la realizzazione di un Data Base dedicato, che contenga le schede anagrafiche dei tecnici e relativi codici identificativi e che sia in grado di gestire iscrizioni multiple, cancellazioni ed aggiornamenti periodi ci.

Articolo 4
Modalità di attivazione

1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa con le Regioni e/o le Province Autonome interessate dall'evento.

2. L'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricali di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma.

3. Il Dipartimento della protezione civile. d'intesa con le strutture competenti delle Regioni e Province Autonome interessate dall' evento, contestualmente alla disposizione di attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) provvede a definire quali Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorità di attivazione.

4. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della Regione e della Province Autonome interessale provvederanno direttamente all'attivazione del proprio Elenco Regionale - Sezione 1 regionale, secondo modalità e criteri da esse definite. Questa attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contestualmente verificarsi sul territorio nazionale.
5. Per emergenze coordinate a livello nazionale, salvo diverse disposizioni, potranno essere attivati gli Elenchi Regionali - Sezione 2 nazionale, l'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile - tutte le Sezioni, secondo le esigenze dettate dalla situazione emergenziale, l'Elenco dei Vigili del Fuoco.

Articolo 5
Condizioni e modalità di impiego dei tecnici appartenenti agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale

1. Una volta attivato il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), i responsabili di ciascun Elenco attivato provvedono a gestire le procedure di mobilitazione dei tecnici iscritti, verificandone la disponibilità e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).

2. Salvo diverse disposizioni o esigenze, al fine di assicurare un' efficace gestione delle attività, i responsabili di ciascun Elenco ed i referenti di ciascuna Sezione, provvedono a fornire liste di tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarietà di competenze. I responsabili di ciascun Elenco ed i referenti di ciascuna Sezione devono, altresì, garantire un efficace avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.

3. Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a li vello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'Ordine\Collegio provinciale di appartenenza.

4. Il regolamento attuativo di ciascun Elenco deve de finire, d ' intesa con il Dipartimento della protezione civi le, i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.

Articolo 6
Oneri finanziari

1. Agli oneri conseguenti all'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) si provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
i. Per gli Elenchi Regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione degli oneri relativi rimane in carico alla Regione competente. Per i tecnici di cui alla li sta a), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale. Per i tecnici di cui alla lista b), vale quanto disposto dal DPR 194/2001. Per i tecnici di cui alla lista c), valgono i medesimi criteri definiti per i tecnici professionisti di cui alle Sezioni dei Consigli Nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il Responsabile del relativo Elenco Regionale sull'ammissibilità delle spese. anche alla luce delle possibilità di ospitalità presso una struttura campale del Sistema Nazionale di protezione civile.
ii . Per l'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), si applicano modalità differenziate per ciascuna Sezione. Per i tecnici di cui alla Sezione interna (NT-DPC-Sez. interna) vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale. Per i tecnici di cui alla Sezione Centri di Competenza (NT-DPC – Sez. CC) valgono le convenzioni eventualmente già esistenti o vanno stipulate nuove convenzioni definite in relazione allo stato di emergenza.
Per i tecnici di cui alle Sezioni dei Consigli Nazionali (NT-DPC - Sez. CND, (NT-DPC Sez. CNA), (NT-DPC - Sez. CNG), (NT-DPC - Sez. CNGL) è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che potrà essere oggetto di futuri aggiornamenti.
iii. Per i tecnici di cui all' Elenco dei Vigili del Fuoco (NT-VVF, vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.

Articolo 7
Copertura assicurativa

1. A favore dei tecnici afferenti agli Elenchi di cui all'articolo l , legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della Regione interessata o del Dipartimento della protezione civ ile " attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero. qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziate dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 8
Aggiornamento

1. Ciascun Elenco incluso nel Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) dovrà essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile, ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale. Per l'aggiornamento dell'Elenco Centrale (NT-DPC), ciascuna Sezione provvederà all'aggiornamento della Sezione di propria competenza.

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011. gli Elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il termine per la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno.

3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli Elenchi di provvedere ad aggiornamenti formativi da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalità definite nei success ivi regolamenti attuativi, d' intesa con il Dipartimento della protezione civile. E consistenti in seminari formativi , anche con modalità e-learning. somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attività tecniche in emergenza.

4. L'iscrizione dei tecnici negli Elenchi ha una durata quinquennale e può qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento. di cui al precedente comma 3.

Articolo 9
Responsabilità

1. Ai sensi di quanto riportato nel Manuale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilità di un edificio ordinario in fase postsismica, è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilità e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezi one a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, cosi che la costruzione è in grado di sostenere una scossa di intensità pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio "agibile" significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.

2. Sulla base di quanto definito al precedente comma. i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente
corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l' emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda Aedes non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Articolo 10
Strumenti di rilievo

1. Le verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011. attraverso la compilazione della "Scheda Aedes per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica", e relativo Manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (Allegati B e C).

2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale aggiornati di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unità di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.

3. Ogni riproduzione della Scheda e Manuale di cui al comma l , integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.

Articolo11
Clausola di salvaguardia

1. Per le Regioni a Statuto Speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto Speciale (DPR del 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative nonne di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare il presente provvedimento alle norme dello Statuto di autonomia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli allegati sono disponibili del file pdf. disponibile in allegato.

Le versioni dei file della scheda e del manuale scaricate prima del 21 novembre 2014 presentavano un errore in un simbolo nella Sezione 4, alla riga livello-estensione del danno ad elementi strutturali (la dicitura >1/3 è stata sostituita con <1/3). Analogo errore compariva nelle pagine 50 e 114 del Manuale. Le versioni di scheda e manuale corrette sono presenti su questo sito dal 21 novembre 2014. La rettifica è stata pubblicata all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015 (art. 3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015 .