Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri3 dicembre 2008

Dpcm del 3 dicembre 2008: organizzazione e funzionamento di Sistema nella Sala Situazione Italia del Dipartimento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009

Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», e in particolare l'art. 3 ai sensi del quale nel caso di eccezionalità della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», con il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante «Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose»;
Vista la decisione del Consiglio europeo 2001/792/EC del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ai fini dell'applicazione della sopracitata Decisione il Dipartimento della protezione civile è stato nominato autorità competente ed ha individuato al proprio interno la struttura che funge da punto di contatto;
Tenuto conto che di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosità per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, è necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza;
Considerato che per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello nazionale, fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate;
Ravvisata la necessità che il Dipartimento della protezione civile, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, disponga degli elementi necessari a valutare l'eventuale grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, cosicché il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, possa disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:

Art. 1. Compiti di Sistema
Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile è attivo un centro di coordinamento nazionale denominato Sistema che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.

Art. 2. Struttura di Sistema
1. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di seguito elencate, ciascuna dotata di una propria postazione:
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Forze Armate (attraverso il Comando Operativo di vertice Interforze);
Polizia di Stato;
Arma dei Carabinieri;
Guardia di Finanza;
Corpo Forestale dello Stato;
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
2. La Sala Situazione Italia che ospita Sistema è configurata secondo una struttura modulare; sulla base di opportuni protocolli operativi l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema sarà integrata dalla postazione dedicata alla rappresentanza delle Regioni e Province Autonome e, previo accordo, da ulteriori postazioni per le altre componenti e strutture operative.
3. Qualora in emergenza la situazione fosse tale da richiedere la partecipazione all'attività operativa di altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile non presenti presso la Sala in configurazione permanente, verranno attivate le ulteriori postazioni necessarie.
4. Ciascuna postazione della Sala è attrezzata, oltre che con le normali dotazioni informatiche e di telecomunicazione, con:
un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura nazionale di coordinamento operativo;
un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei.
5. La Sala di Sistema è provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le sale operative delle principali componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie di ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare.
6. L'attività di gestione e coordinamento di Sistema è affidata alla responsabilità del Direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile, attraverso il Servizio coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema) ed emergenze marittime (COEMM).

Art. 3. Organizzazione funzionale e attività di Sistema in situazione ordinaria
1. In ordinario la Sala Situazione Italia che ospita Sistema è organizzata nella sua configurazione di base, con otto postazioni operative, di cui una dedicata al personale del Dipartimento della protezione civile, con funzione di coordinamento operativo generale, e le altre sette destinate al personale delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 2, distaccato in servizio presso lo stesso Dipartimento.
2. L'attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza di Sistema consiste nel ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti situazioni emergenziali, previste o in atto, sul territorio nazionale ed estero, nonché di assumere ogni informazione utile sugli interventi posti in essere e sulle misure adottate a livello locale e regionale, mantenendo il necessario raccordo informativo con le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, le sale operative di protezione civile delle regioni e delle province autonome, quelle delle amministrazioni provinciali, laddove attivate, gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative nazionali o le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi.
3. All'interno del Dipartimento della protezione civile Sistema opera in stretto raccordo con i diversi Uffici e Servizi competenti per tipologia di evento e mantiene un collegamento informativo ed operativo costante con il Centro Funzionale Centrale, il Centro Operativo per le Emergenze Marittime e il Centro Operativo Aereo Unificato.
4. In caso di necessità, per raccogliere ulteriori informazioni e/o per verificare la veridicità di una notizia, Sistema può contattare ogni altro ente o struttura pubblica o privata.
5. Quotidianamente Sistema produce un Notiziario pubblicato su internet con accesso riservato, nel quale vengono riportate le principali notizie d'interesse del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 4. Organizzazione funzionale e attività di Sistema in emergenza
1. In caso di emergenza prevista o in atto, Sistema, oltre a svolgere la propria attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio, ha il compito di allertare e, se necessario, attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione dell'evento. A tal fine Sistema mantiene la propria configurazione di base, assicurando l'attività di raccordo informativo ed operativo di cui al comma 2 dell'art. 2.
2. Nel caso in cui si prevede che la situazione di emergenza possa assumere carattere eccezionale, tale da richiedere l'impiego di mezzi e poteri straordinari, Sistema, nell'ambito della risposta operativa del Dipartimento della protezione civile, si configura come struttura di ausilio all'Unità di crisi, la cui attività è organizzata per settori di intervento denominati «Funzioni di supporto». Alle attività delle «Funzioni di supporto» - ciascuna con una propria specifica postazione operativa attivata presso la Sala Situazione Italia - partecipano i diversi Uffici/Servizi competenti del Dipartimento ma anche, qualora se ne rilevasse l'esigenza, le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Per garantire le attività di cui al comma precedente, le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che sono convocate dal Capo del Dipartimento per fronteggiare l'emergenza assicurano la partecipazione all'Unità di crisi di propri qualificati rappresentanti, con delega di potere decisionale, che si possono avvalere delle proprie postazioni operative presso la Sala Situazione Italia - all'occorrenza implementate da personale dedicato - per dare attuazione alle strategie operative adottate.
4. A fronte di un'emergenza a carattere nazionale, che prevede la convocazione del Comitato operativo di protezione civile volto ad assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, Sistema garantisce la propria attività di supporto al suddetto Comitato nelle prime ore dell'evento, per poi riprendere il ruolo ordinario di struttura di monitoraggio e sorveglianza delle possibili criticità presenti o previste sulla restante parte del territorio nazionale. A tal fine i soggetti che costituiscono il Comitato operativo di protezione civile - nella sua configurazione istituzionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 e nella sua configurazione allargata che comprende le ulteriori Amministrazioni, autorità nazionali o locali, aziende ed enti la cui partecipazione risulta utile ai fini della gestione della specifica emergenza - garantiranno, oltre alla propria presenza, la partecipazione di personale dedicato ad operare nell'ambito delle Funzioni di supporto attivate, con il compito di dare attuazione alle strategie operative adottate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.