Normativa24 giugno 2016

Dpcm del 24 giugno 2016: Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei (all'interno la Mappa dei gemellaggi)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'art. 5:
comma 2, ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza,
comma 5, ove è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolga alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle predette finalità;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 10;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 concernente: «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;
Visto il Piano di emergenza ed evacuazione nell'ipotesi di evento eruttivo in zona flegrea redatto dalla Prefettura di Napoli nel febbraio 1986;
Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 1° febbraio 1996, di costituzione della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento della pianificazione di emergenza;
Vista la relazione dell'Osservatorio Vesuviano «La pericolosità vulcanica nella caldera dei Campi Flegrei in caso di ripresa delle attività in tempi medi o brevi» del febbraio 1998;
Visto il documento recante: «Elementi di base per la pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea» approvato dalla predetta Commissione nella riunione del 20 marzo 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 18 giugno 2002 di ricostituzione della Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 marzo 2003 di nomina dei membri costituenti la suddetta Commissione;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell'11 maggio 2009 di costituzione del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegreiper rischio vulcanico e nomina dei componenti;
Vista la nota - prot. 64 - del 2 gennaio 2013, con cui il predetto Gruppo di lavoro ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile il rapporto finale;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, del 14 febbraio 2014 nel quale, tra l'altro, è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisca, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona Rossa» dell'area vesuviana;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015 recante «Indicazioni, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa dell'area vesuviana»;
Vista la nota - prot. 64464 - dell'11 luglio 2014, con cui il Centro Interdipartimentale LUPT, Università degli studi di Napoli «Federico II», Centro studi PLINIVS per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile le elaborazioni conclusive previste dalla Convenzione quadro annuale DPC-PLINIVS/LUPT, ARES «Aggiornamento analisi di rischio e di scenario al Vesuvio e ai Campi Flegrei»;
Vista la delibera della giunta regionale Campana n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente «Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle proposte comunali.»;
Vista la nota - prot. 3833 - del 3 marzo 2015, con cui l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile il Rapporto «Aggiornamento sulla statistica di dispersione delle ceneri in caso di ripresa dell'attività vulcanica ai Campi Flegrei»;
Vista la delibera della giunta regionale Campana n. 175 del 3 aprile 2015, concernente la «Delimitazione della Zona gialla della pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in area flegrea»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla», del 16 novembre 2015;
Considerato che il predetto Rapporto finale del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico è stato sottoposto al parere della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - settore rischio vulcanico che, riunitasi in data 31 maggio e 12 luglio 2013, si è espressa, in particolare, sulla delimitazione dell'area di possibile invasione di flussi piroclastici;
Tenuto conto che il Dipartimento della protezione civile e la Regione Campania, sulla base del Rapporto finale del Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per la pianificazione di emergenza dei Campi Flegrei per rischio vulcanico e delle valutazioni della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione della pianificazione nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della «Zona rossa», intesa come l'area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici, e della «Zona gialla», intesa come l'area soggetta ad alta probabilità di accumulo di elevate quantità di materiale piroclastico per la quale è necessario prevedere la pianificazione nazionale di emergenza;
Considerato che, in data 20 ottobre 2014, il Dipartimento della protezione civile congiuntamente alla Regione Campania ed all'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha presentato ai comuni interessati il nuovo scenario di rischio, relativo all'area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici, nonché l'ipotesi di delimitazione della «Zona rossa» ai fini dell'aggiornamento della pianificazione nazionale di emergenza, alla presenza dei rappresentanti della Prefettura di Napoli e della Provincia di Napoli;
Ravvisata la necessità che siano adottate indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza a seguito della ridefinizione della «Zona rossa» e dell'approvazione del citato metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della «Zona rossa» e le regioni e province autonome;
Considerato che, secondo lo scenario eruttivo di riferimento, la ricaduta di materiale piroclastico interesserebbe vaste aree del territorio con ripercussioni sulle attività ordinarie di vita e ravvisata la necessità di provvedere ad una pianificazione di carattere nazionale per le aree del territorio interessate dalla ricaduta di materiale piroclastico, più prossime al vulcano ed esposte ai venti prevalenti, definite sulla base del citato documento contenete lo scenario eruttivo di riferimento;
Ravvisata la necessità di impartire indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza a seguito della definizione della «Zona gialla»;
Ravvisata altresì la necessità di provvedere a fornire indicazioni operative per l'aggiornamento dei piani di emergenza anche alle restanti parti di territorio esposte al rischio di ricaduta di ceneri vulcaniche, non prospicenti al vulcano e non necessariamente esposte ai venti prevalenti;
Considerato inoltre che, in data 13 maggio 2015, nell'ambito di una riunione del Comitato operativo della protezione civile sul Rischio vulcanico in Regione Campania, l'ipotesi di delimitazione delle Zone della pianificazione è stata condivisa con le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 26 maggio 2016;

ADOTTA
le seguenti disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

1. Definizione delle zone di pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea.
L'area da sottoporre ad evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, soggetta ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici ed individuata quale «Zona rossa», comprende i territori di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
L'area esposta a ricaduta di materiale piroclastico, definita sulla base degli studi effettuati dalla comunità scientifica, comprende i comuni che ricadono per una parte rilevante del proprio territorio all'interno della curva di isocarico di 300 kg/m2 (equivalenti a 30 cm di accumulo) con la probabilità di superamento del valore di carico (300 kg/m2) pari al 5%, individuata quale «Zona gialla», di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per tale area sarà necessaria l'adozione di specifiche misure di salvaguardia per la popolazione che prevedono l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, con strategie operative diversificate e attuabili in maniera dinamica sul territorio al momento dell'emergenza. L'area effettivamente interessata dalle fenomenologie citate con superamento dei valori di carico di cenere sopra indicati, infatti, non è individuabile preventivamente, ma solo ad evento in corso.
Accumuli di ceneri vulcaniche minori di 30 cm possono comunque interessare aree esterne alla «Zona gialla» della pianificazione nazionale; in particolare nei comuni di cui all'allegato 3 (mappa) e allegato 4 (elenco) sono previsti accumuli di cenere superiori a 5 cm, sempre in riferimento a una probabilità condizionata del 5%, di superamento della soglia di carico di 50 kg/m2.

2. Assistenza alla popolazione della «Zona rossa» flegrea cautelativamente evacuata.
Al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della «Zona rossa» è gemellato con una regione o provincia autonoma secondo lo schema riportato nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le regioni e le province autonome interessate rendono operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e adottano specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere, sulla base delle indicazioni di cui al successivo punto 3.

3. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della «Zona rossa».
Per l'elaborazione e l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di emergenza, ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona Rossa», delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, sono valide, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, le indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate, d'intesa con la Regione Campania, sentita la Conferenza unificata, con decreto del 2 febbraio 2015 recante «Indicazioni, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa dell'area vesuviana» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 2015.
Ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure, provvede alla redazione, aggiornamento e adeguamento delle rispettive pianificazioni di emergenza per la «Zona rossa» dell'area flegrea, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente atto.

4. Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della «Zona gialla».
Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la Regione Campania, sentita la Conferenza unificata, provvede, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, a fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, le indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di emergenza ai fini della salvaguardia della popolazione della «Zona gialla».
Nei successivi sei mesi ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure, provvede alla redazione, aggiornamento e adeguamento delle rispettive pianificazioni di emergenza.
All'attuazione della presente direttiva si provvede esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli scopi a legislazione vigente.

Il presente provvedimento ed i relativi allegati saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2016

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi