Decreti23 agosto 2022

Dpcm del 23 agosto 2022 - Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile” ed in particolare l'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e);

VISTO il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, sono state suddivise tra “progetti in essere” e “nuovi progetti”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze deII'11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTE le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha in\/iato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, (2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la misura M2C4 Investimento 2.1.b. “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico” che prevede l’adozione di interventi per la riduzione del rischio residuo e il ripristino di strutture ed infrastrutture in territori interessati da eventi calamitosi

VISTA la milestone M2C4-12 associata alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, scaduta il 31 dicembre 2021, che prevede l’entrata in vigore di un quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici;

VISTO il Target M2C4 –13 associato alla misura M2C4 Investimento 2.1.b nella Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che prevede, entro il 31 dicembre 2025, il completamento di tutti gli interventi di tipo E volti al ripristino di strutture pubbliche danneggiate;

VISTA la nota del 10 dicembre 2021 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la lista di controllo per la verifica del rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH);

VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell’economia e delle finanze, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR” la quale prevede tra l’altro che “Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell’invio dei dati.”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l’importo di euro 1.200.000.000,00 per l’attuazione del richiamato Investimento 2.1.b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere e 800.000.000,00 per nuovi interventi;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ed in particolare l'articolo 22 che ha stabilito, tra l'altro, che:

  • con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile (comma 1);
  • il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell’anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi (comma 1-bis);
  • la ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, de Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della Iegge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025 (comma 1-ter);

VISTO l’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

CONSIDERATO che il punto 7 del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;

CONSIDERATO che, sulla base delle sopra citate note del 9 e 25 novembre 2021, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per nuovi progetti e gli elenchi di interventi per progetti in essere a rendicontazione da finanziare con le risorse di cui al PNRR, e che il Dipartimento della protezione civile con distinte note per ciascuna Regione e Provincia autonoma ha provveduto all'approvazione dei singoli elenchi;
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché alla disciplina delle modalità di impiego delle citate risorse finanziarie delle relative modalità di gestione contabile nel quadro delle disposizioni generali in corso di definizione per l’uso e la rendicontazione di tutte le risorse del PNRR;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

DECRETA

ART. 1
(Assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie per i nuovi interventi)

  1. Il presente decreto regola le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 4, investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 già ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano secondo l’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2
(Individuazione degli elenchi dettagliati dei nuovi interventi)

  1. Le Regioni e le Province autonome predispongono, nel limite delle risorse assegnate, gli elenchi degli interventi discendenti dai Piani approvati entro il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento della protezione civile nell'ambito dell'investimento 2.1.b, Missione 2, Componente 4 del PNRR, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. Gli elenchi di cui al comma 1 devono contenere, per ciascuna misura di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la descrizione, l’importo, il CUP, e il Soggetto attuatore. Ogni elenco dovrà essere accompagnato da una relazione che riporti la descrizione degli elementi a rischio, la descrizione del rischio residuo e il livello di progettazione disponibile.
  3. Nell'individuazione degli interventi di cui al comma 1 le Regioni e le Province autonome hanno cura di:
    1. garantire il rispetto delle regole di ammissibilità proprie del PNRR, tra cui il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH, “do no significant harm”), come specificato nella nota del 10 dicembre 2021, nonché nella circolare del MEF – RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, citate in premessa;
    2. garantire l’effettiva possibilità di procedere, nei tempi compatibili con le scadenze di cui all’articolo 3, all’espletamento della gara per l’esecuzione delle opere con il successivo avvio dei lavori anche attraverso la valorizzazione degli interventi per i quali lo stato di attuazione del progetto ovvero dell’iter autorizzativo è nella fase finale;
    3. valutare l’efficacia degli interventi ritenuti necessari per contrastare determinate situazioni di criticità e ricondurre le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni colpite ad un livello minimo accettabile anche attraverso interventi strutturali che possono costituire completamenti dei primi interventi avviati con procedure di somma urgenza.
  4. Le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dall’approvazione degli elenchi di cui al comma 1, trasmettono al Dipartimento della protezione civile il cronoprogramma procedurale e di spesa per ciascun intervento.

ART. 3
(Tempistiche e modalità di trasferimento e impiego delle risorse finanziarie per i nuovi interventi)

  1. A seguito dell’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all’articolo 2, degli elenchi contenenti l’articolazione dettagliata degli interventi di cui ai piani approvati pubblicati entro il 31 dicembre 2021, allo scopo di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore delle aree colpite da calamità, i soggetti attuatori degli interventi ivi individuati, fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell’anno 2025, attestato mediante l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, sono tenuti al rispetto dei termini di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. I termini di cui al comma 1 sono i seguenti:
    1. pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 31 maggio 2023;
    2. stipula del contratto di appalto: entro il 30 settembre 2023;
    3. inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 2023.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall’elenco approvato e la rimodulazione delle risorse secondo i criteri di cui all’articolo 4 commi 2 e 3. Il soggetto attuatore può provvedere, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, a fornire giustificazione motivata del mancato rispetto della scadenza e indicazioni specifiche sulle tempistiche di attuazione dell’intervento congruenti con l’esigenza del rispetto del termine ultimo di realizzazione stabilito al 31 dicembre 2025. Tali elementi informativi, previa valutazione delle Regioni e Province, sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile che, qualora li ritenga ammissibili e congrui, autorizza la prosecuzione delle attività stabilendo i nuovi termini che il soggetto attuatore è tenuto a rispettare.
  4. Le risorse finanziarie di cui al presente decreto, così come ripartite nella tabella di cui all’articolo 1, sono così trasferite:
    1. fino al 10% dell’importo totale assegnato agli interventi, a titolo di anticipazione, successivamente alla stipula dell’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016, di cui all’allegato 1 della Circolare MEF-RGS n.9 del 10 febbraio 2022, tra il Dipartimento della Protezione Civile e ciascuna Regione o Provincia Autonoma; l’importo dell’anticipazione può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati;
    2. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Regioni o Province Autonome a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) dai soggetti attuatori, come risultanti dal sistema informatico ReGiS. Tali richieste sono formulate unitariamente per tutti gli interventi avviati di competenza della Regione o Provincia Autonoma e sono effettuate con cadenza bimestrale, salva la sussistenza di particolari urgenze;
    3. una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell’intervento, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS.
  5. Il trasferimento degli importi di cui al comma 4 è subordinato all’alimentazione e al costante e puntuale aggiornamento, da parte dei Soggetti attuatori, del Sistema informatico ReGiS di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, così come previsto dalla circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio citato in premesse.

ART. 4
(Rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi e delle relative risorse finanziarie)

  1. Le Regioni e le Province autonome possono, dandone motivata giustificazione, chiedere rimodulazioni degli elenchi dei nuovi interventi, rese necessarie da affinamenti progettuali ovvero dalla possibilità di reimpiego di risorse liberatesi da progetti di cui all’articolo 3, comma 3.
  2. L’approvazione di una rimodulazione delle risorse è subordinata alla trasmissione dell’istanza di cui al comma 1, nonché all’alimentazione del Sistema informatico ReGiS e agli esiti delle verifiche periodiche sul territorio effettuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.
  3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa, l’ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Tale ripartizione può essere elaborata integrando i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, citato in premessa, con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

ART. 5
(Modalità di Gestione contabile delle risorse finanziarie relative ai nuovi interventi)

Per la gestione delle risorse finanziarie relative ai nuovi interventi di cui all’art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, richiamato in premessa, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, con il quale sono state disciplinate le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) richiamato in premessa e dalle relative circolari e disposizioni attuative, ovvero, per le amministrazioni responsabili che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di avvalersi delle contabilità speciali già intestate ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 36 ter- del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 6
(Rimodulazione degli interventi in atto e delle relative risorse finanziarie)

  1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa, le risorse finanziarie relative a interventi in atto e già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all’articolo 24-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, possono essere rimodulate entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati o di soggetti responsabili titolari delle relative contabilità speciali per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Il rilascio dell’intesa ci cui al comma 1 da parte del citato Dipartimento della protezione civile è condizionato agli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi effettuato con le modalità di cui all’articolo 4, comma 3 del presente decreto.
  3. I presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati, o i soggetti responsabili titolari di contabilità segnalano entro il termine massimo del 31 dicembre 2023 le eventuali esigenze di rimodulazione dei piani degli interventi in atto già approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 2021, motivate dall’eventuale insorgenza di circostanze impreviste o imprevedibili. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla valutazione delle istanze ed all’istruttoria dell’eventuale provvedimento di rimodulazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZA