Dpcm del 15 settembre 2015: assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 5, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualita' 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3864 del 31 marzo 2010 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualita' 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3879 del 19 maggio 2010 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualita' 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3927 del 2 marzo 2011 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244», con la quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualita' 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16 ottobre 2014, recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, per l'annualita' 2012-2013;
Visto il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, che riporta nell'allegato 1 la ripartizione tra regioni e province autonome delle somme destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di edifici scolastici, a valere sulle assegnazioni dell'annualita' 2012-2013 e nell'allegato 2 le riassegnazioni dell'annualita' 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2012 che riporta l'annullamento di interventi in Sicilia e Toscana per un importo rispettivamente di euro 607.500,00 e di euro 415.631,98 e che stabilisce che il relativo finanziamento rimanga nella disponibilita' delle rispettive regioni, per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3728/08 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani predisposti dalle regioni, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto l'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/08, secondo il quale, il parere Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2008 con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009 e modificata con decreti del 7 giugno 2011 e 23 aprile 2015, composta da qualificati rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, assolve anche l'obbligo di sentire i Ministeri competenti, previsto all'art. 3, comma 2, della stessa ordinanza;
Visto il verbale della riunione della Commissione mista del 25 maggio 2015 in cui risultano presenti i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, ove sono stati approvati i piani trasmessi dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, e viene approvato con riserva il piano trasmesso dalla Regione Lazio;
Preso atto che la Regione Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano non hanno presentato il piano di interventi;
Preso atto che la Regione Molise ha inviato il piano di interventi oltre i termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16 ottobre 2014;
Preso atto che la Regione Lazio non ha inviato il parere positivo dell'Ufficio scolastico regionale relativamente all'intervento sulla scuola elementare e media Bertoni nel Comune di Falvaterra (FR), che, pertanto, viene stralciato dal piano della Regione Lazio;
Decreta:
Art. 1
1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
2. Gli interventi riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto sono annullati ed il relativo finanziamento rimane nella disponibilita' delle rispettive regioni, per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e concorre alla definizione dei piani finanziati nei allegati successivi.
3. A valere sulla quota di competenza delle Regioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, comprensivo delle assegnazioni dell'annualita' 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualita' 2011, tenendo conto degli interventi annullati di cui al comma 2, degli interventi annullati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2012 e delle somme disponibili per risorse non trasferite alle Regioni nelle annualita' precedenti, e' assegnato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto il finanziamento secondo lo schema riportato negli allegati da 6 a 22 al presente decreto. 4. Le minori assegnazioni alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto riportate negli allegati da 6 a 22 al presente decreto, rispetto agli importi contenuti nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, comprensivi delle assegnazioni dell'annualita' 2012-2013 e delle riassegnazioni dell'annualita' 2011, tenendo anche conto degli interventi annullati di cui al comma 2, degli interventi annullati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 maggio 2012 e delle somme disponibili per risorse non trasferite alle regioni nelle annualita' precedenti, restano nella disponibilita' delle singole regioni, per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2
1. L'intervento riportato nell'allegato 23 al presente decreto e' annullato. A valere sul finanziamento dell'intervento annullato di cui all'allegato 23 al presente decreto, pari a 750.000,00 euro, e' finanziato l'intervento di cui al n. 1 dell'allegato 24 al presente decreto per un totale di 750.000,00 Euro. 2. L'intervento sulla Scuola Materna Mercarelli nel Comune di Bibbiena (AR), finanziato al n. 2 dell'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, per un importo di € 788.454,77 e' rettificato come in allegato 25.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2650