Decreti14 settembre 2012

Dpcm del 14 settembre 2012 - Definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di Competenza

  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed in particolare l'art. 5 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;

VISTO l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;

VISTO l'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che individua le strutture operative nazionali del Servizio di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» con cui è stata rideterminata l'articolazione del Dipartimento della protezione civile;  

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni impartite dall'art. 3-ter della legge 14 febbraio 1992, n. 225 citata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima disposizione, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;

RITENUTO che il Dipartimento della protezione civile, per conseguire un'efficace gestione dei programmi di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, instaura rapporti di collaborazione con i suddetti Centri funzionali e con le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214 e dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario definire i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;

DECRETA

ART. 1
(Definizione dei Centri di Competenza)

  1. I Centri di Competenza sono soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.
  2. I Centri di Competenza di cui al comma precedente sono individuati nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie:
    a) Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
    b) soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale partecipazione pubblica, svolga la propria attività prioritariamente in favore del Servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile;
    c) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
    d) Università, Dipartimenti universitari, centri di ricerca, sui quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e all'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico, sulla base di una valutazione comparativa a seguito di specifiche esigenze formulate dal Dipartimento della protezione civile per le varie tipologie di rischio cui non possono fare fronte i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

ART. 2
(Individuazione dei Centri di Competenza) 
   

  1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di norma con frequenza triennale, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, vengono individuati i Centri di Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della protezione civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 1.
  2. Con il decreto del Capo del Dipartimento di cui al comma 1, possono altresi' essere definite reti tematiche di Centri di Competenza, per lo sviluppo di specifici argomenti, coordinate del Dipartimento stesso.

ART. 3
(Funzionamento dei Centri di Competenza)     

  1. Il funzionamento di ciascun Centro di competenza, per i fini di cui in premessa, forma oggetto di specifico Accordo con il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero di specifica Convenzione ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è articolato di norma in un programma riguardante la disciplina delle attività e dei compiti, della produzione e dello scambio di informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici.
  2. Mediante i suddetti Accordi e Convenzioni, sono definite le modalità di attuazione dei programmi ed i reciproci impegni, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il comune perseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile.
  3. Gli Accordi e le Convenzioni di cui al presente articolo, ove comportanti un impegno finanziario per il Dipartimento della protezione civile, sono stipulati in relazione alle disponibilità annuali del bilancio del Dipartimento medesimo. Negli Accordi e nelle Convenzioni di cui al presente decreto il Dipartimento della protezione civile potrà riconoscere il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività richieste, senza la previsione di alcun utile o ulteriore spesa.
  4. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire sulla base dell'allegato «Documento tecnico di rendicontazione delle spese», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  5. La valutazione delle attività oggetto di Accordi o Convenzioni con i Centri di Competenza è effettuata dal Dipartimento della protezione civile, sia con riferimento ai risultati scientifici conseguiti che con riferimento alla eleggibilità delle spese, riconosciute con le modalità previste nel Documento tecnico di rendicontazione delle spese, di cui al comma 4.
  6. Per l'espletamento delle attività affidate ai Centri di Competenza gli stessi potranno avvalersi di altri soggetti tecnico-scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

Roma, 14 settembre 2012
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mario Monti

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 118