Dpcm 2 aprile 2015: modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015
Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)" che ha previsto che allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 329, che reca disposizioni in ordine alla prosecuzione delle predette attività;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed, in particolare, l'art. 18, comma 8-bis, come modificato dall'art. 10, comma 3-bis, lettera a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e dall'art. 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare:
l'art. 1-bis, comma 1, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
l'art. 1-bis, comma 2, ove è disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, pro-muova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
l'art. 1-bis, comma 3, ove è disposto che, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 citato "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, si avvalga del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
l'art. 3, che individua le attività di protezione civile, tra le quali rivestono particolare importanza quelle volte alla previsione, svolte "anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia", e alla prevenzione, finalizzate ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
l'art. 3-bis che nell'ambito della gestione del sistema di allerta nazionale prevede che il Dipartimento della protezione civile e le regioni operino mediante la rete dei Centri funzionali, le reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, i presidi territoriali, i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei predetti centri di competenza;
l'art. 6, comma 1, il quale prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare l'art. 10;
Visti il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" ed il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", nonché
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, commi 427 e 428, che hanno disposto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica hanno disposto una riduzione delle risorse stanziate dall'art. 18, comma 8-bis citato, per un totale di 191.925 euro nel 2014, di 363.557 euro nel 2015 e di 480.417 euro nel 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 di repertorio, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 foglio n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza appartenenti alle categorie previste dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), elencati nei rispettivi elenchi allegati;
Considerato
che l'obiettivo della messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici costituisce elemento di interesse prioritario nell'ambito dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico;
che per assicurare il conseguimento di tale obiettivo, lo Stato ha reso disponibili nel tempo diverse linee di finanziamento, di natura sia ordinaria che straordinaria, il cui utilizzo ha consentito la realizzazione, da parte delle differenti amministrazioni pubbliche competenti, di numerosi interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio destinato allo svolgimento delle attività didattiche di ogni ordine e grado;
che la pluralità di approcci metodologici e procedurali che caratterizza il quadro degli interventi realizzati, in corso o ancora da realizzare, rende necessario conseguire un più elevato livello di omogeneizzazione delle iniziative attraverso la definizione di un modello unitario di riferimento, in grado di consolidare e sistematizzare l'ampia esperienza fin qui maturata nella materia;
che, proprio allo scopo di conseguire tale importante risultato, nell'autorizzare con il richiamato art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la realizzazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, con il successivo comma 8-bis del medesimo articolo, modificato dai richiamati provvedimenti normativi, è stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oggetto di successivi tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, stabilendo che le modalità di individuazione delle attività ivi indicate siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Vista l'istruttoria tecnica svolta dal Dipartimento della protezione civile, concernente le attività da porre in essere per l'individuazione del predetto modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici, il cui esito è contenuto nel documento in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Tenuto conto che, al netto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica ad opera dei provvedimenti normativi citati, lo stanziamento finalizzato alle attività in argomento è pari a euro 3.308.075 per l'anno 2014, a euro 3.136.443 per l'anno 2015 ed a euro 3.019.583 per l'anno 2016;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha espresso il proprio parere in data 23 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in attuazione dell'art. 18, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 10, comma 3-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le modalità di individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico sono illustrate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto
Art. 2
1. Alla realizzazione delle attività volte all'individuazione del modello unico di rilevamento e potenziamento di cui all'art. 1 provvede il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo nell'ambito di un'apposita convenzione di durata triennale da sottoscriversi tra il citato Centro e il Dipartimento della Protezione Civile.
2. All'erogazione delle risorse finanziarie di cui in premessa si provvede secondo le modalità stabilite nel Documento Tecnico di Rendicontazione annesso al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012.
3. Il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo provvede alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 anche avvalendosi dei Centri di competenza per le problematiche connesse alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, sulla base di appositi accordi.
Allegato 1
PRESUPPOSTI E ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO UNICO DI RILEVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
1. Premessa
E' ormai da oltre un decennio che la messa in sicurezza delle scuole italiane rispetto al rischio sismico costituisce motivo specifico di attenzione da parte del Legislatore nazionale, che ha moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la più efficace soluzione al problema.
L'azione pubblica che si è sviluppata in coerenza con tali indirizzi legislativi ha seguito percorsi diversi, talora utilizzando normative adottate in via specifica per lo scopo, talora operando all'interno di normative di carattere più generale nell'ambito delle quali hanno trovato corpo interventi volti alla riduzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica.
Il quadro degli interventi che ne è risultato appare pertanto estremamente composito ed articolato, risentendo fortemente dei diversi contesti procedurali ed istituzionali d'origine. Ne è derivata una dispersione delle conoscenze che non ha consentito di far progressivamente tesoro delle esperienze realizzate per affinare criteri, metodi e parametri di intervento in vista delle successive iniziative.
E' proprio la consapevolezza di questa situazione che ha indotto il Legislatore a riconoscere, con l'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'esigenza di pervenire alla realizzazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica, con l'evidente obiettivo di porre le basi per un processo di crescita delle basi conoscitive dell'azione pubblica e, quindi, di miglioramento in prospettiva dell'efficacia delle politiche di riduzione del rischio sismico nel settore.
Nella medesima direzione concettuale e metodologica, peraltro, viene a collocarsi la parallela previsione da parte del Legislatore (art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128) di una relazione annuale congiunta, da parte delle diverse Amministrazioni statali competenti, sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento della spesa nel settore.
2. Le attività
Nel pieno rispetto delle competenze gestionali proprie delle diverse Amministrazioni interessate, il presente documento si propone di individuare parametri di riferimento che, partendo da una sempre più ampia e approfondita base di conoscenza delle caratteristiche degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di definire più mirate strategie di riduzione del rischio.
Verrà individuato un numero consistente di edifici scolastici sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilità di verifica periodica dello stato di conservazione generale.
In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti attività:
a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente, sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli edifici scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti;
b) definizione di parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici al fine della predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo aggiornamento dei parametri di rischio;
c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici scolastici, in grado determinare i parametri più significativi ai fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo quasi-reale, compatibili con i sistemi dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per ciò che riguarda la trasmissione dati;
d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei dati così come definiti alla lettera c);
e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio;
f) acquisizione dei dati relativi a pericolosità ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio;
g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre valutazioni di vulnerabilità ed esposizione per le successive valutazioni di rischio;
h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione semplificata del rischio, nonché di valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilità;
i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione di vulnerabilità, rischio ed esposizione a fini di classificazione e realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per studenti e docenti;
j) valutazione della possibilità di uno scambio dei flussi informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente, definizione delle modalità e sua attivazione;
k) produzione di rapporti e raccomandazioni.
3. Articolazione di dettaglio e temporale delle attività
L'articolazione di dettaglio, la durata e la successione temporale delle singole attività illustrate nel paragrafo 2, saranno definite nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.