Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”
In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” ed in particolare l'articolo 44-ter, comma 3, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, “ ... sono ... definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue”;
VISTO l'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria”, il quale dispone che, in attuazione del comma 3 dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le contabilità speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225 del 1992, sono soppresse a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile; con uno o successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue; la soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che, in attuazione dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, a seguito di istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile ha disposto l’“Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017” per ciascuna delle contabilità speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 sono state individuate la data di soppressione e la destinazione delle risorse residue;
VISTO l’articolo 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che prevede per le contabilità speciali di cui all’allegato 1 con scadenza successiva al 31 maggio 2020, il titolare della contabilità speciale, almeno 30 giorni prima della data di chiusura prevista per la relativa contabilità speciale, può richiedere al Dipartimento della protezione civile, con motivata relazione, l’eventuale proroga della data inizialmente prevista per la soppressione, per un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi e che la proroga potrà essere disposta, previa istruttoria e valutazioni del medesimo Dipartimento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
VISTA la nota n. 148 del 27 ottobre 2020, con cui il Sindaco di San Giuliano di Puglia, Soggetto Attuatore di cui all’O.P.C.M. 3891/2010, titolare della contabilità speciale n. 3990, ha chiesto il mantenimento della stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate;
VISTA la nota n. 151 del 17 novembre 2020 con cui il Soggetto Attuatore di cui all’O.P.C.M. 3880/2010, titolare della contabilità speciale n. 5456, ha chiesto il mantenimento della stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate;
VISTA la nota n. 1008818 del 20 novembre 2020 con cui il Presidente della Regione Lazio, Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. 3047/2000, titolare della contabilità speciale n. 1231, ha chiesto il mantenimento della stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate;
VISTA la nota n. 0002127 del 27 novembre 2020 con cui il Commissario Delegato per i mondiali di nuoto di cui all’O.P.C.M. 3489/2005, titolare della contabilità speciale n. 3912, ha chiesto il mantenimento della stessa fino al 31 dicembre 2021, per le motivazioni ivi indicate;
CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria del Dipartimento della protezione civile;
RITENUTO che in base all’istruttoria svolta sia necessario prorogare la data di scadenza delle c.s. 1231, 3912, 3990, 5456 al 31 dicembre 2021;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
DECRETA
Art. 1 (Proroga della data di scadenza delle contabilità speciali n. 1231, 3912, 3990 e 5456)
1. La data di soppressione in via definitiva delle contabilità speciali nn. 1231, 3912, 3990 e 5456, indicata nell’allegato 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017” è prorogata al 31 dicembre 2021.
2. Restano ferme le modalità di soppressione e la destinazione delle risorse residue di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI