Decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 22 luglio 2025, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Modalità di impiego e ripartizione delle risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”;
VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 67-bis e seguenti;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l’articolo 41;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile»;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b);
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2018, recante «Modalità di impiego e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l’articolo 5, comma 6, in forza del quale «le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) »;
VISTO l'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ai sensi del quale:
- è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
- con uno o più decreti del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023, si provvede ad individuare la quota delle risorse da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;
VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, con cui è stata individuata la quota delle risorse da destinare, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213: 1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;
CONSIDERATO che la quota di risorse destinate alle esigenze di sicurezza proprie del sistema nazionale di protezione civile (ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017 citato) è stata definita in euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
CONSIDERATO che la quota di risorse destinate al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa è stata definita in euro 2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
CONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, ha demandato a uno o più decreti separati, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra l’altro, la definizione delle modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) dell’articolo 1, comma 123, citato nonché l’aggiornamento, in relazione alle finalità di cui alla lettera a), numero 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018;
RITENUTO NECESSARIO, quanto alle finalità di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, provvedere ad una perimetrazione del finanziamento su base territoriale in ragione dell’entità delle risorse a disposizione, di importo inferiore rispetto alla somma complessiva stanziata dall’articolo 41, comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 per l’intero territorio nazionale, anche alla luce degli utilizzi storici del Fondo di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, per come riportati nella nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 5979 del 2 febbraio 2024, avente ad oggetto “Art. 1, comma 123, della legge n. 213/2023 – Rifinanziamento del Fondo per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile di cui all’art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”;
RITENUTO NECESSARIO, a tali fini, impiegare le risorse di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, risultanti dal riparto operato con il citato decreto del 19 marzo 2024, per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile nell’ambito dei territori dei Comuni delle isole minori marine;
CONSIDERATA, in particolare, la peculiare posizione delle isole minori marine quali territori di ridotta estensione, completamente circondati dalle acque marine;
CONSIDERATO che tale peculiare posizione, pure valorizzata in ambito associativo attraverso l’istituzione dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, rileva:
- sia sul piano dell’accessibilità fisica, essendo la forza del mare idonea a opporre ostacoli al raggiungimento dell’isola dalla terraferma notoriamente maggiori rispetto a quelli riscontrabili qualora il territorio isolano possa essere raggiunto attraverso la navigazione lacustre o in acque interne;
- sia sul piano dei rischi naturali correlati ad eventi sismici, emergendo il rischio di maremoto soltanto qualora il sisma si verifichi in area marina, con conseguente esposizione dell’isola marina a specifici rischi non configurabili per l’isola interna;
CONSIDERATA, pertanto, l’esigenza di valorizzare la peculiare posizione delle isole minori marine, ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, essendosi in presenza di luoghi che, proprio per le difficoltà di raggiungimento dalla terraferma e per gli specifici rischi naturali cui sono esposti, per primi necessitano di essere dotati di mezzi per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, indispensabili per fronteggiare eventi calamitosi, a tutela della pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATA l’esigenza, al fine di individuare il territorio delle isole minori marine, di fare riferimento alla perimetrazione operata dallo Stato nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne (SNAI) del ciclo di programmazione 2021-2027, rilevante ai fini dell’assegnazione di risorse pubbliche in favore di aree caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, analogamente a quanto avviene per le risorse assegnate con il presente decreto;
CONSIDERATO, in particolare, che la SNAI 2021-2027 riguarda 124 Aree di progetto, di cui il "progetto speciale Isole Minori" coinvolge i 35 Comuni sui quali insistono le Isole, con una popolazione totale di 213.093 abitanti, come individuate anche nel Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027 – Isole Minori – disponibile al seguente link: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttor… e riportate nell’allegato A al presente decreto, recante altresì l’indicazione delle isole minori e dei Comuni aventi sede nei relativi territori;
RITENUTO necessario procedere:
a) all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle predette risorse sulla base delle funzioni, di cui agli articoli 4,8 e 13 del citato decreto legislativo n. 1/2018, di preparazione e gestione delle emergenze, con particolare riguardo alle esigenze di rafforzare la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite;
b) all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere, necessari per rafforzare la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, prevedendo che i citati beneficiari rappresentino le loro esigenze articolandole, in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di intervento per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate e consentendo, inoltre, opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che contenga, tra l’altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;
RITENUTO, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
RITENUTO di provvedere con separato decreto all’eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018;
VISTA la nota del Sindaco dell’Aquila del 22 febbraio 2024, prot. n. 21674, avente ad oggetto “Fondi di cui all’art. 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto cratere sisma 2009”;
VISTA la nota del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 394 del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto il “Fondo di cui all’art. 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto – Sisma 2009”;
VISTA la nota del Sindaco dell’Aquila del 22 novembre 2024, prot. n. 124758, avente ad oggetto “Fondi di cui all’art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Riscontro nota SMAPT- 0001484-P-06/09/2024 - Proposta di riparto cratere sisma 2009 - Trasmissione schede progettuali”;
VISTA la nota del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 1978 del 29 novembre 2024, avente ad oggetto la “trasmissione schede di intervento a valere sui fondi da trasferire di cui all’art. 1, comma 123 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
RITENUTO NECESSARIO assicurare, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall’articolo 2 del decreto del 19 marzo 2024 citato e nell’ambito degli interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa indicati dalla Città dell’Aquila e dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la prioritaria realizzazione degli interventi:
a) di messa in sicurezza e di prevenzione e mitigazione dei rischi, al fine di evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
b) localizzati nella città dell'Aquila e nell’ulteriore territorio compreso nel cratere di cui al sisma del 6 aprile 2009.
RITENUTO NECESSARIO, in particolare, nel ripartire le risorse tra la Città dell’Aquila e gli altri Comuni del cratere, tenere conto di quanto rappresentato dal Comune dell’Aquila nella nota del 22 novembre 2024 in ordine al “criterio storicamente utilizzato ai fini riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione (tra le altre, Delibera CIPE n. 135/2012), in virtù del quale le risorse vengono destinate in misura pari al 67 % al comune dell’Aquila e nella misura del 33 % ai restanti comuni del cratere sisma 2009”; circostanza confermata dalla Struttura di missione nella nota del 29 novembre 2024, n. 1978, in cui si fa riferimento al “criterio storico di riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione, con attribuzione della quota del 67% al Comune dell’Aquila e del 33% agli altri Comuni del cratere”;
RITENUTO necessario procedere all'individuazione nel Comune dell’Aquila del soggetto attuatore degli interventi finanziati, in ragione della competenza tecnica dallo stesso posseduta e dell’esperienza maturata in materia di interventi edilizi nonché tenuto conto di quanto pure rappresentato dal medesimo Comune nella nota del 22 novembre 2024 in cui si precisa che “come concordato con i titolari degli Uffici Speciali, gli interventi saranno tutti realizzati dalla scrivente Amministrazione”;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 che contenga, tra l’altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;
RITENUTO, infine, necessario prevedere che il Coordinatore della medesima struttura di missione riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
DECRETA
ART. 1
(Interventi di protezione civile)
- La dotazione finanziaria di euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, risultante dal riparto operato con il decreto del 19 marzo 2024 del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinata ai Comuni aventi sede nei territori delle isole minori marine di cui all’allegato A nonché alle aziende sanitarie locali aventi competenza sui medesimi territori.
ART. 2
(Concessione dei contributi di cui all’articolo 1)
- I soggetti destinatari di cui all’articolo 1 possono presentare, ai sensi del comma 2 e nell’ambito delle tipologie di assetti di cui al comma 3, progetti per interventi di acquisizione o di manutenzione di mezzi, occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, idonei a rafforzare nei territori delle isole minori marine di cui all’allegato A la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e nell’intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite.
- Ciascun soggetto beneficiario presenta una propria proposta progettuale elaborata in forma unitaria, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e di perseguire un incremento complessivo ed integrato della capacità di risposta nazionale alle emergenze di protezione civile, evitando duplicazioni e favorendo le opportune sinergie tra le azioni proposte dalle componenti e strutture operative interessate.
- I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto mezzi in configurazione antincendio ovvero veicoli, natanti o velivoli per soccorso sanitario o per trasporto disabili/fragili.
- Con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:
a) le modalità di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 2 corredate dal codice unico di progetto (CUP) e la relativa istruttoria;
b) i criteri di priorità nella concessione dei contributi di cui al presente articolo, tenendo conto, in relazione ai mezzi in configurazione antincendio e ai veicoli o velivoli in configurazione antincendio, dell’estensione delle aree boschive e del numero dei residenti nei territori considerati, nonché, in relazione ai moduli per trasporto disabili/fragili, del numero dei presidi sanitari e del numero dei residenti nei territori considerati;
c) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, e le modalità con cui i destinatari delle risorse finanziarie di cui al presente decreto rendono disponibili, in via prioritaria, i mezzi acquisiti o manutenuti con le citate risorse in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero siano resi disponibili mezzi con capacità equivalente;
d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi e all’erogazione dei contributi;
e) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato. - I contributi di cui al presente articolo sono concessi con provvedimento del Capo dei Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sullo stato di attuazione dei relativi interventi.
ART. 3
(Interventi per la viabilità alternativa nel cratere sisma 2009)
- In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 123, lettere a), numero 2, e b), legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, la dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa, è destinata:
a) in relazione alla Città dell’Aquila, ai seguenti interventi, nella misura accanto a ciascuno indicata:
1. Messa in sicurezza del centro abitato della frazione di Paganica attraverso la realizzazione di una bretella alternativa di collegamento ss.17/bis dir. “a” e la s.p. n.103 per Onna, per l’importo complessivo di euro 1.993.929,12 come da scheda tecnica di intervento di cui all’allegato B al presente decreto;
2. Messa in sicurezza di un cedimento franoso innescato dal dissesto idrogeologico della strada S.S. 17/bis tratto urbano alternativo alla S.S.17/ter per l’accesso al capoluogo dalla zona est e uscita autostradale A/24, per l’importo complessivo di euro 510.000,00 come da scheda tecnica di intervento di cui all’allegato B al presente decreto;
3. Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità alternativa accesso riserva “sorgenti del vera” e collettore fognario di raccolta smaltimento acquee nella frazione di Tempera, per l’importo complessivo di euro 626.147,31 come da scheda tecnica di intervento di cui all’allegato B al presente decreto;
4. Opere di riqualificazione e miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada comunale denominata SS 80, tra la rotatoria di via Madonna di Pettino e la rotatoria di via Enrico Fermi alternativa alla strada viale Comunità Europea, per l’importo complessivo di euro 869.922,99 come da scheda tecnica di intervento di cui all’allegato B al presente decreto;
b) in relazione al territorio degli altri Comuni del cratere, ai seguenti interventi, nella misura accanto a ciascuno indicata:
1. Interventi per la viabilità alternativa comprensorio del Gran Sasso - mitigazione rischio valanghe - completamento strada vicinale in loc. Monterotondo (Assergi) per via di evacuazione in caso di rischio valanghe, per l’importo complessivo di euro 860.000,00 come da scheda tecnica di intervento di cui all’allegato B al presente decreto;
2. Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità alternativa accesso presa acquedotto del chiarino- linea di prelievo e adduzione per i comuni di: l’Aquila, Pizzoli, Lucoli, Tornimparte e Scoppito, per l’importo complessivo di euro 980.000,00 come da scheda tecnica di intervento di cui all’allegato B al presente decreto. - Con separato decreto sono definiti gli ulteriori interventi cui destinare la quota di risorse, pari a euro 160.000,58 complessivi per gli anni 2024, 2025 e 2026, non destinata ai sensi del comma 1, qualora non necessaria per assicurare il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
ART. 4
(Concessione dei contributi di cui all’articolo 3)
- Il Comune dell’Aquila svolge le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui all’articolo 3, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- Il medesimo Comune, in relazione a ciascuno degli interventi di cui all’articolo 3, presenta una proposta progettuale alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
- Con provvedimento del Coordinatore della struttura di missione di cui al comma 2, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede a definire:
a) le modalità di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 2 corredate dal codice unico di progetto (CUP) e la relativa istruttoria;
b) i criteri di priorità da osservare nella concessione dei contributi, tenuto conto delle risorse disponibili su base annuale, pari a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché del grado di urgenza delle opere da realizzare;
c) a definire le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
d) le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi e all’erogazione dei contributi;
e) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato. - I contributi di cui al presente articolo sono concessi con provvedimento del Coordinatore della struttura di missione di cui al comma 2, il quale relaziona, con cadenza trimestrale, al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
ART. 5
(Disposizioni finanziarie)
- L’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento, pari a complessivi 4,5 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026, trova copertura nella disponibilità finanziaria di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- Il presente decreto è trasmesso ai competenti organo di controllo.
Roma
IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti