Normativa30 luglio 1999

Dlgs n. 300 del 30 luglio 1999: riforma dell'organizzazione del governo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999

Riportiamo in questa pagina l'elenco degli articoli del dlgs n. 300 del 30 luglio 1999 e in forma integrale gli articoli relativi all'istituzione dell'Agenzie di Protezione Civile (art. 79 - 87). A lato riportiamo il link al provvedimento in versione integrale pubblicato sul sito web del Parlamento italiano.

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

1. Oggetto
2. Ministeri

TITOLO I
L'Organizzazione dei ministeri

3. Disposizioni generali
4. Disposizioni sull'organizzazione
5. I dipartimenti
6. Il segretario generale
7. Uffici di diretta collaborazione con il ministro

TITOLO II
Le agenzie

8. L'ordinamento
9. Il personale e la dotazione finanziaria
10. Agenzie fiscali

TITOLO III
L'amministrazione periferica

11. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo

TITOLO IV
I Ministeri
Capo I - Il ministero degli affari esteri

12. Attribuzioni
13. Ordinamento

TITOLO IV
I Ministeri
Capo II - Il ministero dell'interno

14. Attribuzioni
15. Ordinamento

TITOLO IV
I Ministeri
Capo III - Il ministero della giustizia

16. Attribuzioni
17. Ordinamento
18. Incarichi dirigenziali
19. Magistrati

TITOLO IV
I Ministeri
Capo IV - Il ministero della difesa

20. Attribuzioni
21. Ordinamento
22. Agenzia Industrie Difesa

TITOLO IV
I Ministeri
Capo V - Il ministero dell'economia e delle finanze

23. Istituzione del ministero e attribuzioni
24. Aree funzionali
25. Ordinamento
26. Riforma del Ministero delle finanze

TITOLO IV
I Ministeri
Capo VI - Il Ministero delle attività produttive

27. Istituzione del Ministero e attribuzioni
28. Aree funzionali
29. Ordinamento
30. Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri
31. Agenzia per le normative ed i controlli tecnici
32. Agenzia per la proprietà industriale

TITOLO IV
I Ministeri
Capo VI-bis - Ministero delle comunicazioni

32-bis. Istituzione del Ministero e attribuzioni
32-ter. Funzioni
32-quater. Organizzazione del Ministero
32-quinquies. Struttura del Ministero

TITOLO IV
I Ministeri
Capo VII - Il ministero per le politiche agricole e forestali

33. Attribuzioni
34. Ordinamento

TITOLO IV
I Ministeri
Capo VIII - Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

35. Istituzione del ministero e attribuzioni
36. Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro
37. Ordinamento
38. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
39. Funzioni dell'agenzia
40. Abrogazioni

TITOLO IV
I Ministeri
Capo IX - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

41. Istituzione del ministero e attribuzioni
42. Aree funzionali
43. Ordinamento
44. Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture

TITOLO IV
I Ministeri
Capo X - Il ministero del lavoro e delle politiche sociali

45. Istituzione del ministero e attribuzioni
46. Aree funzionali
47. Ordinamento

TITOLO IV
I Ministeri
Capo X-bis Ministero della salute

47-bis. Istituzione del Ministero e attribuzioni
47-ter. Aree funzionali
47-quater. Ordinamento
48. Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

TITOLO IV
I Ministeri
Capo XI - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

49. Istituzione del ministero e attribuzioni
50. Aree funzionali
51. Ordinamento

TITOLO IV
I Ministeri
Capo XII - Il ministero per i beni e le attività culturali

52. Attribuzioni
53. Aree funzionali
54. Ordinamento

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore

55. Procedura di attuazione ed entrata in vigore

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione I - Ministero delle finanze

56. Attribuzioni del ministero delle finanze
57. Istituzione delle agenzie fiscali
58. Organizzazione del ministero
59. Rapporti con le agenzie fiscali
60. Controlli sulle agenzie fiscali

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione II - Le agenzie fiscali

61. Princìpi generali
62. Agenzia delle entrate
63. Agenzia delle dogane
64. Agenzia del territorio
65. Agenzia del demanio
66. Statuti
67. Organi
68. Funzioni
69. Commissario straordinario
70. Bilancio e finanziamento
71. Personale
72. Rappresentanza in giudizio

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale
Sezione III - Disposizioni transitorie

73. Gestione e fasi del cambiamento
74. Disposizioni transitorie sul personale

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole

75. Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria
76. Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
77. Disposizioni per l'università e la ricerca
78. Disposizioni per le politiche agricole

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo IV - Agenzia di protezione civile (155)

79. Agenzia di protezione civile

[1. È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni] (156).

(155) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Vedi, anche, l'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
(156) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

80. Vigilanza

[1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzi sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo] (157)

(157) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

81. Compiti

[1. L'agenzia svolge compiti relativi a:
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;
b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.
2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.
3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni] (158).

(158) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

82. Organi

[1. Sono organi dell'agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (159).

(159) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

83. Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile

[1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere inviate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica] (160).

(160) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

84. Fonti di finanziamento

[1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (161).

(161) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

85. Personale

[1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.
2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa] (162).

(162) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

86. Primo inquadramento del personale

[1. Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati] (163).

(163) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

87. Norme finali e abrogazioni

[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse (164).
2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge] (165).

(164) Con D.M. 9 maggio 2001 (Gazz. Uff. 19 maggio 2001, n. 115) è stato approvato lo statuto dell'Agenzia di protezione civile.
(165) L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Capo V - Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale

88. Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale
89. Disposizioni finali