Normativa31 marzo 1998

Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali

Riportiamo in questa pagina l'elenco degli articoli del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998 e gli articoli 117 e 118 in versione integrale. A lato, riportiamo il link al provvedimento in versione integrale.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Elenco degli articoli

TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Disposizioni generali

1. Oggetto.
2. Rapporti internazionali e con l'Unione europea.
3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo.
4. Indirizzo e coordinamento.
5. Poteri sostitutivi.
6. Coordinamento delle informazioni.
7. Attribuzione delle risorse.
8. Regime fiscale del trasferimento dei beni.
9. Riordino di strutture.
10. Regioni a statuto speciale.

TITOLO II
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I - Ambito di applicazione

11. Ambito di applicazione.

Capo II - Artigianato

12. Definizioni.
13. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
14. Conferimento di funzioni alle regioni.
15. Agevolazioni alle imprese artigiane.
16. Abrogazioni.

Capo III - Industria

17. Definizioni.
18. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
19. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
20. Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
21. Semplificazioni e liberalizzazioni.
22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

23. Conferimento di funzioni ai comuni.
24. Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.
25. Procedimento.
26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
27. Esclusioni.
27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.

Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

28. Definizioni.
29. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
30. Conferimento di funzioni alle regioni.
31. Conferimento di funzioni agli enti locali.

Capo VI - Miniere e risorse geotermiche

32. Definizioni.
33. Funzioni e compiti riservati allo Stato.
34. Conferimento di funzioni alle regioni.
35. Valutazione di impatto ambientale.
36. Abrogazioni.

Capo VII - Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

37. Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
38. Funzioni e compiti conservati allo Stato.

Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

39. Definizioni.
40. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
41. Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
42. Abrogazioni.

Capo IX - Turismo

43. Definizioni.
44. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
45. Conferimento di funzioni alle regioni.
46. Abrogazioni.

Capo X - Disposizioni comuni

47. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
48. Conferimento di funzioni alle regioni.
49. Agevolazioni di credito.

Capo XI - Disposizioni transitorie e finali

50. Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse.

TITOLO III
Territorio ambiente e infrastrutture
Capo I - Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

51. Oggetto.

Capo II - Territorio e urbanistica
Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

52. Compiti di rilievo nazionale.

Capo II - Territorio e urbanistica
Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

53. Funzioni soppresse.
54. Funzioni mantenute allo Stato.
55. Localizzazione di opere di interesse statale.
56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore.
58. Riordino e soppressione di strutture.

Capo II - Territorio e urbanisticaSezione III - Edilizia residenziale pubblica

59. Funzioni mantenute allo Stato.
60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
61. Disposizioni finanziarie.
62. Riordino e soppressione di strutture.
63. Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.
64. Patrimonio edilizio.
Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

65. Funzioni mantenute allo Stato.
66. Funzioni conferite agli enti locali.
67. Organismo tecnico.

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

68. Funzioni.
69. Compiti di rilievo nazionale.
70. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
71. Valutazione di impatto ambientale.
72. Attività a rischio di incidente rilevante.
73. Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali.
74. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.
75. Riordino di strutture.

Sezione II - Parchi e riserve naturali

76. Funzioni soppresse.
77. Compiti di rilievo nazionale.
78. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

Sezione III - Inquinamento delle acque

79. Funzioni soppresse.
80. Compiti di rilievo nazionale.
81. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

82. Funzioni soppresse.
83. Compiti di rilievo nazionale.
84. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

Sezione V - Gestione dei rifiuti

85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato.

Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo

86. Gestione del demanio idrico.
87. Approvazione dei piani di bacino.
88. Compiti di rilievo nazionale.
89. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
90. Attività private sostitutive di funzioni amministrative.
91. Registro italiano dighe - RID.
92. Riordino di strutture.

Capo V - Opere pubbliche

93. Funzioni mantenute allo Stato.
94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
95. Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane.
96. Riordino di strutture.

Capo VI - Viabilità

97. Funzioni soppresse.
98. Funzioni mantenute allo Stato.
99. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
100. Riordino di strutture.
101. Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

Capo VII - Trasporti

102. Funzioni soppresse.
103. Funzioni affidate a soggetti privati.
104. Funzioni mantenute allo Stato.
105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
106. Riordino e soppressione di strutture.

Capo VIII - Protezione civile

107. Funzioni mantenute allo Stato.
108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
109. Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo IX - Disposizioni finali

110. Riordino dell'ANPA.
111. Servizio meteorologico nazionale distribuito.

TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Tutela della salute

112. Oggetto.
113. Definizioni.
114. Conferimenti alle regioni.
115. Ripartizione delle competenze.
116. Pianificazione.
117. Interventi d'urgenza.
118. Attività di informazione.
119. Autorizzazioni.
120. Prestazioni e tariffe.
121. Vigilanza su enti.
122. Vigilanza sui fondi integrativi.
123. Contenzioso.
124. Professioni sanitarie.
125. Ricerca scientifica.
126. Profilassi internazionale.
127. Riordino di strutture.

Capo II - Servizi sociali

128. Oggetto e definizioni.
129. Competenze dello Stato.
130. Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili.
131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
132. Trasferimento alle regioni.
133. Fondo nazionale per le politiche sociali.
134. Soppressione delle strutture ministeriali.

Capo III - Istruzione scolastica

135. Oggetto.
136. Definizioni.
137. Competenze dello Stato.
138. Deleghe alle regioni.
139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.

Capo IV - Formazione professionale

140. Oggetto.
141. Definizioni.
142. Competenze dello Stato.
143. Conferimenti alle regioni.
144. Trasferimenti alle regioni.
145. Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale.
146. Riordino di strutture.
147. Abrogazione di disposizioni.

Capo V - Beni e attività culturali

148. Definizioni.
149. Funzioni riservate allo Stato.
150. La gestione.
151. Biblioteche pubbliche statali universitarie.
152. La valorizzazione.
153. La promozione.
154. Commissione per i beni e le attività culturali.
155. Funzioni della commissione.

Capo VI - Spettacolo

156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.

Capo VII - Sport

157. Competenze in materia di sport.

TITOLO V
Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

158. Oggetto.
159. Definizioni.
160. Competenze dello Stato.
161. Conferimenti alle regioni e agli enti locali.
162. Trasferimenti alle regioni.
163. Trasferimenti agli enti locali.
164. Abrogazione di norme.
 

 

TITOLO III
Territorio ambiente e infrastrutture
Capo VIII - Protezione civile

107. Funzioni mantenute allo Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (65).

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

(65) Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992 ;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) [alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 ] (66);
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

(66) Punto soppresso dall'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443.