Direttive, indirizzi operativi e raccomandazioni28 giugno 2011

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 - Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  concernente  il «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle regioni ed agli enti locali» ed in particolare  gli  articoli  107  e 108;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n. 401  recante «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture  preposte  alle  attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

VISTO l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401, che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  le Regioni  e  gli  Enti  locali,  la  predisposizione  degli  indirizzi operativi e dei programmi di previsione  e prevenzione  dei  rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per  l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

VISTO il decreto-legge 4 novembre 2002,  n.  245,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che  all'art. 3 autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione  al grave  rischio  di  compromissione  dell'integrità  della  vita,  su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e  sentito il  Presidente  della  regione   interessata,   anche   prima   della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il  coinvolgimento delle strutture nazionali del  Servizio  nazionale  della  protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

CONSIDERATO che l'attuale  assetto  normativo  in  materia  rende necessaria  l'integrazione  delle  strutture  dei  servizi   sanitari regionali (SSR)  nell'organizzazione  di  protezione  civile  ed,  al contempo, un costante coordinamento  operativo  tra  il  Dipartimento nazionale della Protezione Civile  e  le  Regioni  anche  per  quanto concerne la componente sanitaria della risposta agli  eventi  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

RAVVISATA,  in   particolare, l'esigenza  di  disciplinare  il dispiegamento coordinato dei moduli sanitari in caso  di  catastrofi, con particolare riferimento a quelli di  primo  impiego  (PMA)  delle Regioni/PA e  tenuto  conto  che  molti Sistemi Sanitari Regionali dispongono già di Moduli Sanitari Regionali (MSR)  per  l'intervento in caso di catastrofi;

CONSIDERATA l'ineludibile  esigenza  in  caso  di  catastrofe  di coinvolgere il  Servizio  Nazionale   di   protezione  civile,  di ottimizzare Le  capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema di protezione civile, mediante la  definizione di procedure operative;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata  in  data  25  maggio 2011;

EMANA la seguente direttiva:

1. Premessa.
Il  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)  si  è evoluto verso un'organizzazione regionale. Pertanto, gran parte delle  risorse  del servizio, che costituisce una delle strutture operative di protezione civile, ai sensi art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  sono organizzate e gestite autonomamente dai  Servizi  Sanitari  Regionali (SSR).

In coerenza con tale processo,  anche  le  funzioni  di  protezione civile  sono  state  oggetto  di  decentramento  amministrativo. In particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  all'art.108 prevede che le Regioni provvedano  all'attuazione  di  interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225.

A livello nazionale, il coordinamento di  tutte  le  strutture  che compongono il servizio nazionale di protezione civile, tra cui  anche il SSN, spetta al Dipartimento della protezione  civile  (DPC)  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in  seguito  all'adozione,  da parte del Consiglio dei Ministri, della  dichiarazione  di  stato  di emergenza (art. 5 della legge 225/1992).
Per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi  in relazione al grave rischio di  compromissione dell'integrità  della vita, anche prima della dichiarazione dello stato  di  emergenza,  il Presidente del Consiglio dei Ministri  può altresì disporre,  con proprio  decreto,  su proposta  del Capo del  Dipartimento   della protezione civile, sentito il Presidente della  regione  interessata, il coinvolgimento delle strutture operative  del Servizio  nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza (art. 3 legge n. 286/2002).

Dal quadro normativo  citato  emerge  la  necessità  di  procedere all'integrazione delle strutture dei servizi sanitari regionali (SSR) nell'organizzazione  di  protezione  civile  e,   al   contempo,   un sistematico coordinamento operativo  tra  il  Dipartimento  nazionale della protezione civile e le Regioni/PA anche per quanto concerne  la componente sanitaria della risposta agli eventi di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

A partire  dal  2001,  a  seguito  dell'adozione  dei  criteri  per l'organizzazione dei servizi sanitari nelle catastrofi (G.U.  n.  109 del 16 maggio 2001), è stato intrapreso uno sforzo  per  assicurare, su tutto il territorio  nazionale,  nel  rispetto  delle  prerogative regionali, un livello minimo di capacità operativa ed un  linguaggio comune che permettesse di operare in emergenza. In  tale  prospettiva sono stati approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i  criteri per la dotazione del PMA di II livello (G.U. n.  196  del  25  agosto 2003) e per l'organizzazione  degli  interventi  psico-sociali  nelle catastrofi (G.U. n. 200 del 29 agosto 2006).
La  presente  direttiva  tiene  dunque  conto  del   problema   del dispiegamento  coordinato  dei   moduli   sanitari   regionali,  con particolare  riferimento  a  quelli  di  primo  impiego  (PMA)  delle Regioni/PA.  Ciò  in  considerazione,  che  le  catastrofi   possono provocare  grandi  distruzioni  del  territorio  e  lesioni  gravi  a numerose vittime, la cui sopravvivenza è strettamente  condizionata dalla  qualità e  dalla  tempestività delle  cure  sanitarie  che riceveranno. Molti Sistemi  Sanitari  Regionali  dispongono già di Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l'intervento nelle catastrofi.

La presente direttiva, disciplinando gli indirizzi operativi per il coordinamento delle strutture sanitarie regionali coinvolte  in  caso di catastrofe, non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica. A seguito della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  per  gli eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, saranno attivate le procedure di cui alla stessa  legge per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. L'applicazione della presente direttiva,  fa,  comunque,  salve  le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi Statuti ed alle relative norme di attuazione.

2. Attività da sviluppare a integrazione del documento.
Il presente documento è finalizzato a definire le  linee  generali per l'attivazione dei Moduli Sanitari Regionali (MSR), i dettagli di tali procedure dovranno essere oggetto di accordi  specifici tra il DPC e le singole Regioni/P.A.

Il  Dipartimento  della  protezione  civile,  il   Gruppo   Tecnico Interregionale Emergenza Urgenza ed il Gruppo Tecnico  Interregionale della Protezione Civile, svilupperanno tutte le tematiche inerenti al funzionamento  dei  MSR,  con  particolare  attenzione  agli  aspetti amministrativi e normativi connessi alla gestione del  personale  che opera nei MSR ed alle tematiche inerenti alla collaborazione  con  le Associazioni di Volontariato integrate alla risposta sanitaria.

3. Definizione dei moduli sanitari.
I moduli  sanitari  oggetto  del  presente  documento  sono  quelli definiti dalle seguenti normative:
- criteri di massima per l'organizzazione dei  soccorsi  sanitari nelle catastrofi;
- criteri di massima sulla dotazione  di  farmaci  e  dispositivi medici di un Posto Medico avanzato di II livello utilizzabile in caso di catastrofe (G.U. n. 139 del 25 agosto 2003);
- decisione  della  Commissione  del  20  dicembre  2007  recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione  2007/779/CE,  Euratom del Consiglio che istituisce un  meccanismo comunitario di protezione civile;
- decisione della Commissione del 29 luglio 2010 recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione per quanto concerne le modalità di applicazione  della  decisione  2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce  un  meccanismo  comunitario  di protezione civile;

In particolare, si fa riferimento alle seguenti categorie:
- PMA di I livello
PMA di II livello
- PMA con unitàchirurgica (PMA/UMMC)
- Ospedali da campo o centri medici di evacuazione (CME).

I Moduli Sanitari devono garantire tempestiva capacità di partenza dall'attivazione: non oltre 1 ora per i PMA I livello, non oltre  3-4 ore per i PMA II livello e 6 ore per i PMA-Surgery /UMMC, non oltre 12 ore per gli ospedali da campo. Tutti i Moduli Sanitari devono avere autonomia logistica  garantita per un minimo di almeno 72 ore  e  autonomia  operativa  comprendente anche automezzi per la noria.

I MSR devono potersi integrare  all'interno  delle  colonne  Mobili Regionali di protezione civile, ed a questo scopo le  Amministrazioni sanitarie e di protezione civile regionali devono  cooperare  sia  in fase di preparazione che di intervento.

Nei Moduli Sanitari  Regionali  devono  operare  squadre  sanitarie composte  da  medici   ed   infermieri di comprovata esperienza professionale in  area  critica  (118, Pronto Soccorso, Terapia Intensiva e per i PMA/UMMC anche Chirurgia d'Urgenza), coadiuvate da altro personale tecnico-sanitario e con il  supporto di personale logistico.

Si ribadisce che il posto medico avanzato è una struttura o un'area funzionale finalizzata al triage ed alla stabilizzazione  del paziente. Strutture sanitarie da campo con  caratteristiche  diverse, che possono essere dispiegate oltre i tempi sopra  indicati,  possono assicurare funzioni di assistenza sanitaria alla popolazione  colpita da una catastrofe, ma non possono  essere  considerate  e  utilizzate come PMA.

4. Sistema informativo per la gestione dei Moduli Sanitari.

Al fine di ottimizzare l'impiego dei moduli  sanitari  in  caso  di catastrofe, è essenziale avere conoscenza delle capacità  operative in  termini  di  personale  e  strutture  che  ogni  Regione/PA può effettivamente garantire. Tale capacità può variare in  ragione  di esigenze particolari, quali: 
- manutenzione ordinaria/straordinaria dei moduli o di loro parti;
- impossibilità a garantire il personale di  pronta  partenza  per contingenti problemi locali;
- indisponibilità per impiego in altro scenario;
- indisponibilità  decisa  in  base  alla  valutazione  di  rischi presenti sul territorio della Regione/PA titolare dei moduli stessi.

Ciò posto, è opportuno attivare un  sistema  informativo  tra  le Regioni/PA ed il Dipartimento della protezione civile che assicuri il regolare aggiornamento, con frequenza periodica,  delle  informazioni relative ai moduli sanitari.  (Allegato 1 - Disponibilità  Moduli Sanitari Regionali).
Il sistema dovrebbe in particolare  contenere  come  configurazione minima le seguenti informazioni di base:

  1. tipologia del modulo sanitario, sulla base della classificazione sopra riportata;
  2. prontezza operativa del modulo sanitario: disponibilità  alla pronta partenza, o indisponibilità per manutenzione,  o  impiego  in altro luogo);
  3. recapito per l'attivazione del modulo sanitario, contattabile 24/7.

5. Attivazione.
Al verificarsi dell'evento il Dipartimento della protezione civile:
a. invia, se del caso, secondo le proprie procedure interne e  le informazioni in proprio possesso circa la tipologia e disponibilità dei moduli sanitari, un primo messaggio di ALLERTA ai moduli Sanitari Regionali, allo scopo di far avviare i  sistemi  di  reperibilità e mobilitazione dei mezzi, che però restano in attesa di PARTENZA;
b. contatta  la  Regione/PA  interessata, secondo le procedure preventivamente concordate.

I dati in possesso della Regione/PA vengono  comparati  con  quelli disponibili al Dipartimento della protezione civile, per  confermare l'eventuale necessità di intervento sanitario da altre Regioni/PA. Il Dipartimento della protezione civile, se  ritenuto  necessario, d'intesa con la Regione/PA, comunica l'ordine di PARTENZA  ai  Moduli Sanitari  delle   altre   Regioni/PA,  che  hanno confermato  la disponibilità del MSR.
Le Regioni/PA, i cui moduli hanno ricevuto  l'ordine  di  partenza, comunicano al Dipartimento della protezione civile il  nominativo  ed il  recapito  telefonico  del Capo Modulo Sanitario Regionale (capo-MSR), con cui il Dipartimento della protezione civile si terrà in stretto contatto per tutte informazioni del caso, attraverso le risorse di radio-telecomunicazione a disposizione.

Per ragioni di necessità e urgenza, nell'impossibilità di contattare la Regione/PA colpita, l'ordine di partenza dei MSR può essere deciso dal Dipartimento della protezione  civile anche in assenza di un accordo con la Regione/PA colpita,  che  deve comunque essere informata quanto prima sul numero e la composizione dei moduli in arrivo sul territorio di competenza.

Il Dipartimento della protezione civile attiva i Moduli Sanitari Regionali disponibili secondo il  criterio di prossimità all'area colpita dall'evento: con  precedenza vengono  inviati quelli  delle Regioni confinanti e  successivamente  quelli delle altre Regioni, secondo una valutazione delle risorse necessarie. La Regione/PA colpita dall'evento provvederà alla attivazione ed al dispiegamento delle risorse sanitarie locali, sulla base di procedure definite dalla stessa. 

Il  Dipartimento della protezione civile, secondo le  proprie procedure interne, può inviare il proprio personale a supporto della Regione/PA, per potenziare le capacità di coordinamento delle attività in atto. La Regione/PA attraverso i livelli di coordinamento provinciali  ed intercomunali, riceverà  informazioni dai territori colpiti dall'evento, in particolare per quanto riguarda:
- località colpite (dimensione e tipologia dell'evento);
- numero presunto di vittime e patologie prevalenti;
- vie di accesso utilizzabili e itinerari preferenziali;
- condizioni meteo presenti;
- mezzi e personale disponibile in loco.

Tali  informazioni  verranno  trasmesse al Dipartimento della protezione civile, che le ritrasmetterà ai Capo-Modulo Sanitario in arrivo, ai quali saranno assegnate le specifiche destinazioni. I Capo-MSR, durante l'avvicinamento al luogo dell'evento, devono comunicare regolarmente con la Sala Situazione Italia,  fornendo la loro posizione ed il tempo stimato del loro arrivo in loco. Il Capo-MSR giunto in loco si rapporta con  la Centrale Operativa 118  competente per  territorio, salvo  diversa indicazione del Responsabile Funzione Sanità della Regione/PA colpita o struttura analoga.  Il Capo-MSR arrivato in loco è responsabile della scelta della collocazione del PMA, che deve essere disposta tenendo conto delle misure di sicurezza e delle necessità del regolare svolgimento delle attività di soccorso.

6. Coordinamento.
Il coordinamento  è finalizzato principalmente a  conseguire  i seguenti obiettivi:
-  acquisire  informazioni  per  quanto  possibile complete e verificate sull'impatto sanitario dell'evento, sulla risposta  locale e sulle eventuali necessità di risorse aggiuntive;
- assicurare la distribuzione delle risorse disponibili sulla base di criteri uniformi sul territorio;
-  acquisire, con  regolarità e sistematicità,  informazioni concernenti l'attività dei  moduli, anche al  fine di valutarne l'eventuale riorganizzazione.

Per assicurare il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, i presupposti fondamentali sono i seguenti:     
- la presenza  di  un effettivo  coordinamento regionale delle 
risorse sanitarie, predisposto già in  fase di pianificazione ed immediatamente operativo al verificarsi dell'evento;
- il flusso di comunicazioni tra la Regione/PA  interessata dall'evento  ed  il  DPC,  per  acquisire  elementi   adeguati   alla valutazione della severità dell'evento e della capacità di risposta locale;
- la condivisione della  Regione/PA  con  il  Dipartimento  della protezione  civile,  delle  decisioni  in  merito  all'invio  e  alla dislocazione  sul  territorio  di  risorse  esterne  alla  Regione/PA interessata (altre Regioni,  strutture  operative  diverse  dal  SSN, partner dell'UE o Paesi terzi) in caso di eventi di cui  all'art.  2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992;
- l'assicurazione  del  coordinamento  operativo  da  parte  del Dipartimento della protezione civile e la Regione/PA interessata, una volta dislocate le risorse di cui sopra;
- il coordinamento dell'attività dei  moduli  sanitari  si  deve integrare nel quadro più complessivo della  funzione di supporto "sanità e assistenza    sociale", che opera nell'ambito dell'organizzazione di protezione civile, così come configurata  nei "criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" del 2001.
Le Regioni/PA indicheranno l'interlocutore responsabile del MSR per le comunicazioni col DPC ai fini della attivazione di Moduli Sanitari Regionali. Nel  rispetto  dell'autonomia  organizzativa  propria  di  ciascuna Regione/PA, il  coordinamento  si  articola  sul  livello  regionale, provinciale e locale.

Livello regionale:
-  raccoglie  informazioni  e  valuta  le  necessità sanitarie complessive sul territorio di competenza;
- distribuisce le risorse ai  territori provinciali interessati dall'evento;
- si relaziona con il coordinamento nazionale dell'emergenza  per concordare le priorità di intervento, le  risorse  necessarie  e  le modalità di utilizzo e distribuzione delle stesse.

Livello provinciale:
- raccoglie informazioni e rappresenta al  livello  regionale  le necessità sul territorio di competenza;
- decide la dislocazione dei MSR sul territorio di competenza;
- riceve e valuta i rapporti di  attività dei  MSR  tramite  il livello comunale/intercomunale.

Livello comunale/intercomunale:
- assicura l'operatività dei moduli sanitari regionali;
- raccoglie e trasmette i rapporti di attività;
- formula le esigenze e le necessità al livello provinciale.

È opportuno che, laddove si configuri uno scenario che comporti un elevato numero di feriti, il coordinamento della Funzione Sanità sia assunto, nelle prime 72 ore dall'evento, da  personale  operante  nel sistema di emergenza/urgenza (118, DEA) o da personale  delegato  con specifica preparazione.

Roma, 28 giugno 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Silvio Berlusconi