Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015: dichiarazione dello stato di emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito le province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 aprile 2015
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Considerato che il 5 marzo 2015 il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche caratterizzate da forti venti, classificabili tra 11 e 12 gradi della scala Beaufort, definiti come tempesta violenta che hanno provocato ingenti ed estesi danni strutturali ad edifici pubblici e privati, sradicamento di alberi interessando zone arboree demaniali e private, nonché la Riserva naturale biogenetica di Vallombrosa;
Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
Viste le note della regione Toscana del 18 marzo e del 20 aprile 2015;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 aprile 2015;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 30 e 31 marzo 2015;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, caratterizzate da forti venti, che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 12.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.