Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017: determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attivitàeconomiche e produttive
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2018
Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attivita' economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 22 dicembre 2017
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della legge n. 225/1992 disciplina l'azione governativa volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in due fasi, la prima delle quali volta all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita' (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera e);
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 184 del 29 luglio 2014 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, che ha, tra l'altro, stabilito che, all'esito delle attivita' istruttorie relative aidanni subiti dalle attivita' economiche e produttive, ai relativi interventi si procedera' negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 427;
Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera a), le Regioni quali soggetti deputati alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l'importo massimo per i danni subiti dalle attivita' economiche e produttive;
Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera c), i soggetti beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede «C» di «del fabbisogno per le attivita' economiche e produttive» contenute nel documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione civile con le quali e' stata autorizzata la ricognizione dei fabbisogni di danno;
Considerato che la predetta delibera del 28 luglio 2016 ha stabilito, all'art. 1, paragrafo 5, lettera i), in relazione ai danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante da apposita perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel limite del 80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante dalla richiamata perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu' utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte letipologie di contributo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 375 del 16 agosto 2016, recante disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attivita' economiche e produttive nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delladelibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; Considerato in particolare che con la sopra richiamata ordinanza, all'allegato 2, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione interessata dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 108560 del 24 maggio 2017 con la quale e' stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2017, pari ad euro 150.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;
Considerato che la tabella in allegato 1 alla delibera del 28 luglio 2016 sopra richiamata, individua 49 contesti emergenziali per i quali e' stata avviata da parte dei Commissari delegati la ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive;
Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i contesti emergenziali per i quali si e' provveduto alla ricognizione e trasmissione al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella Tabella 2 allegata alla delibera del 28 luglio 2016, e' stato quantificato in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda il fabbisogno per le attivita' economiche e produttive;
Considerato che a seguito delle ulteriori segnalazioni pervenute
dalle Regioni interessate, l'importo complessivo del citato fabbisogno e' stato rideterminato in euro 910.148.431,47;
Considerato che nell'ambito dell'importo complessivo massimoconcedibile per l'anno 2017, pari ad euro 150.000.000,00, sono stati considerati gli oneri connessi alla rideterminazione dei contributi gia' concessi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, pari ad euro 3.743.467,44, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017; Considerato, inoltre, che nell'ambito dell'importo massimo concedibile per l'anno 2017 sono stati inizialmente accantonati euro 5.900.000,00 in favore della Regione Marche con riferimento agli eventi calamitosi ricompresi nella delibera del 28 luglio 2016,relativi ad alcuni comuni danneggiati dagli eventi sismici del 2016 che non hanno potuto completare l'attivita' istruttoria di competenza, prevista dal punto 1.2 dell'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016;
Considerato, pertanto, che inizialmente sono stati considerati effettivamente concedibili contributi con le modalita' del finanziamento agevolato per euro 140.356.532,56 da destinare ai soggetti privati per i danni subiti dalle attivita' economiche e produttive;
Viste le note del 5 e del 26 giugno 2017 con cui il Dipartimento della protezione civile ha comunicato alle Regioni, tenuto conto del
fabbisogno relativo alle attivita' economiche e produttive sopra riportato, che l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili a tale data e' stato ripartito tra le stesse nella percentuale del 15,38% circa di detto fabbisogno, fermo restando che, qualora fossero state accertate eventuali disponibilita' residue, al completamento dell'istruttoria delle domande accolte, tali importi avrebbero potuto essere riconosciuti in favore delle Regioni con un fabbisogno superiore all'importo comunicato;
Tenuto conto che con le sopra richiamate note del Dipartimento della protezione civile alla Regione Lazio e' stata assegnata la somma di euro 1.012.175,00, quale misura massima concedibile in relazione ai danni occorsi ai soggetti privati titolari delle attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014; Considerato che, successivamente, nell'ambito della quota sopra indicata di euro 5.900.000,00 accantonata in favore della Regione Marche, sono stati richiesti contributi per euro 464.685,56 per cui
si e' reso nuovamente disponibile l'importo di euro 5.435.314,44;
Vista la nota del 12 dicembre 2017 della Regione Lazio con cui e' stato trasmesso l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi massimi concedibili nel complessivo importo di euro 2.063.946,66,
Tenuto conto che, alla luce di quanto sopra, alla Regione Lazio puo' essere riconosciuto l'intero importo massimo concedibile di
contributi richiesto;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile alla Commissione europea in data 10 agosto 2017;
Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/78885 del 21 dicembre 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, i contributi a soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive sono concessi, con le modalita' del finanziamento
agevolato, nel limite di euro 2.063.946,66 con riferimento ai soggetti individuati nella nota della Regione del 12 dicembre 2017 richiamata in premessa.
2. La Regione Lazio provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 375 del 16 agosto 2016 sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.
3. Eventuali successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2017
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Gentiloni Silveri