Deliberazioni23 febbraio 2023

Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 - Proroga dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2023

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”; 

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, e in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, e integrato ai sensi dell'articolo 26, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

CONSIDERATO che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione, sul territorio nazionale, di tutte le iniziative di carattere straordinario di assistenza alla popolazione finalizzate al superamento della grave emergenza umanitaria determinatasi a seguito degli accadimenti in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 35.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato ulteriormente integrato di euro 55.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

DATO ATTO che per il finanziamento delle attività e degli interventi, con i richiamati provvedimenti normativi primari, sono state rese disponibili ulteriori risorse finanziarie straordinarie, allo scopo di consentire l’attivazione e gestione di peculiari forme e modalità di assistenza ed accoglienza individuate dai medesimi provvedimenti, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata normativa unionale e nazionale di recepimento; 

VISTO l’articolo 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022 e con cui si prevede che eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad  assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 e n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022 e, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023 recanti: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

CONSIDERATO che il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea, cui consegue il permanere delle esigenze volte ad assicurare il soccorso, l’accoglienza e l’assistenza alla popolazione che, a seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio nazionale;

RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell’adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente, assicurandone l’opportuna integrazione con le diverse misure in materia di accoglienza poste in essere;

CONSIDERATO quanto comunicato dalla Commissione europea circa la prosecuzione automatica di un ulteriore anno, a livello unionale, degli effetti della Direttiva sulla protezione temporanea;

RITENUTO che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall’articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 22 febbraio 2023;

SU PROPOSTA del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

DELIBERA:

  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, fino al 31 dicembre 2023, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. 

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Giorgia Meloni

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci