Delibera del 24 novembre 2016: dichiarazione dello stato di emergenza per gli incendi boschivi che a novembre 2016 hanno interessato lo Stato di Israele
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli incendi boschivi che nel mese di novembre 2016 hanno interessato il territorio dello Stato di Israele
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 novembre 2016
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nei quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che nel mese di novembre 2016 il territorio dello Stato di Israele e' stato interessato da vasti incendi boschivi che hanno provocato ingenti danni anche interessando e mettendo a rischio centri abitati, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita';
Vista la nota verbale del Ministero degli affari esteri dello Stato di Israele del 23 novembre 2016 con la quale e' stato richiesto allo Stato italiano il concorso della propria flotta aerea antincendi nelle operazioni necessarie al superamento del contesto emergenziale in atto;
Ritenuto di corrispondere alla citata richiesta di intervento e di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle necessarie iniziative di protezione civile, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ed, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Dato atto che le spese finalizzate a consentire l'operativita' in loco degli aeromobili italiani saranno sostenute dal Governo dello Stato di Israele, restando a carico delle risorse nazionali unicamente le spese per i trasferimenti degli assetti e per l'invio in missione del personale del Dipartimento della protezione civile;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita';
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 novembre 2016, prot. n. CG/64708;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in conseguenza degli incendi boschivi che nel mese di novembre 2016 hanno interessato il territorio dello Stato di Israele.
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza si provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 100.000,00 a carico del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta la necessaria disponibilita'.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi