Deliberazioni26 febbraio 2018

Delibera Cdm del 26 febbraio 2018: dichiarazione stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta metropolitana di Palermo

 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 marzo 2018

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 24, commi 1 e 2;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che il territorio della Città metropolitana di Palermo è interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche registrate nelle annualità 2016 e 2017 che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;

CONSIDERATO, quindi, che tale prolungato periodo di siccità ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;

CONSIDERATO che è già in corso la riduzione dei prelievi idrici e delle pressioni in rete da parte del Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente al fine di prolungare, per quanto possibile, la fase di esaurimento delle scorte attuali, valutate sufficienti, in assenza di significativi apporti meteorici, fino alla fine del prossimo mese di marzo 2018;

TENUTO CONTO, pertanto, che è necessario mettere prontamente in atto un piano integrativo per l’attuazione di misure urgenti e straordinarie tra cui il rifornimento idrico con autobotti a fini potabili, allo scopo di scongiurare l’interruzione del servizio idrico, anche in considerazione dei prossimi cambiamenti stagionali;

CONSIDERATO che l’evoluzione della situazione di criticità sopra descritta può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l’igiene pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità relativamente agli interventi posti a carico del medesimo;

VISTE le note della Regione Siciliana del 25 gennaio e del 31 gennaio 2018, del 1, del 5 e del 6 febbraio 2018 con le quali la citata Regione nel richiedere la deliberazione dello stato di emergenza ha trasmesso le proprie valutazioni circa l’effettivo impatto del contesto di criticità;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 febbraio 2018, prot. n. CG/7217, con cui è stata trasmessa la relazione prevista dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nella quale si rinvengono anche gli elementi per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto legislativo;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi nell’approvvigionamento idrico;

TENUTO CONTO che sussistono i presupposti previsti dall’articolo 24, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Citta metropolitana di Palermo.

2. Per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

3. Per la definizione e l’attuazione dei primi interventi emergenziali ed urgenti da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, nei limiti delle risorse di cui ai commi 6 e 7.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e a costituire una Struttura, a supporto delle attività, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per il coordinamento della predetta struttura il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del Prefetto di Palermo dott.ssa Antonella De Miro.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su motivata richiesta del Commissario delegato, sono disciplinate forme accelerate per l’espletamento delle relative procedure, ivi comprese le eventuali deroghe al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, sentita l’ANAC e al decreto legislativo n. 152 del 2006, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle altre norme ritenute necessarie per il superamento della situazione emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.

6. Gli interventi di cui al presente articolo di competenza del gestore del servizio idrico restano a carico del medesimo gestore. Ulteriori interventi emergenziali di immediata attuazione e che risultino coerenti con la programmazione del gestore possono essere realizzati nel limite di euro 3.880.000 a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, destinate alla Regione Siciliana ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016, nel rispetto delle procedure di programmazione delle stesse.

7. Per le spese della Struttura di supporto di cui al comma 4, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di 500.000 euro.

8. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi non ancora ultimati.

ART. 2

1. Gli interventi di carattere infrastrutturale, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente articolo 1, volti al superamento delle criticità idriche che hanno determinato la situazione emergenziale sono individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario, dal Commissario delegato sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento agli invasi, sono inseriti nella programmazione dei gestori e sono realizzati in via di urgenza, sotto il coordinamento del medesimo Commissario e coperti a carico delle tariffe idriche nel limite delle risorse destinabili agli investimenti del servizio idrico, nonché nel limite delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 assegnate alla Regione Siciliana e delle altre risorse nazionali disponibili a legislazione vigente finalizzate allo scopo. Detti interventi sono da considerarsi prioritari ai fini del Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell’articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio. Gli interventi sono monitorati attraverso il sistema della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 703, lett. l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato può avvalersi di un numero massimo di 3 esperti tecnici la cui spesa rientra, come voce assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2018
Il Presidente del Consiglio dei Ministri