Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 17 MARZO 2022
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), l’articolo 24, comma 2 e l’articolo 29;
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina e con la quale sono stati stanziati euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;
VISTO l’articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l’altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;
CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area;
CONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, a partire da tale data, la citata richiesta è stata integrata più volte individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
CONSIDERATO, che la prima offerta di assistenza all’Ucraina da parte del Governo italiano è stata presentata il 24 febbraio u.s. e accettata tramite il Sistema Common Emergency Communication and Information System (CECIS) dell’Unione europea in data 25 febbraio u.s.;
CONSIDERATE le ulteriori offerte di assistenza all’Ucraina che il Governo italiano ha presentato tramite CECIS, rispettivamente il 4 e 5 marzo 2022, accettate in pari data;
CONSIDERATA, altresì, la richiesta di assistenza della Slovacchia al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea in data 28 febbraio 2022 e la relativa offerta, presentata dal Governo italiano tramite CECIS;
CONSIDERATO, altresì, che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un ulteriore incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione;
TENUTO CONTO della previsione di un crescente e significativo incremento delle domande di assistenza veicolate tramite il Meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l’Ucraina;
CONSIDERATO, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;
VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile dell’8 marzo 2022 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del D. Lgs. n. 1/2018;
RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;
DELIBERA
ART. 1
- In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, è integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mario Draghi