Direttive, indirizzi operativi e raccomandazioni10 gennaio 2020

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 - Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «  Legge-quadro  in materia di incendi boschivi» e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «  Codice della protezione civile»; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; 

VISTO il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante «Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto legislativo 12  dicembre  2017,  n.  228,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione  delle  funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni  elettroniche»  e  la  normativa  comunitaria  in materia di comunicazioni elettroniche; 

VISTA la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in materia di lotta attiva agli incendi  boschivi  del  1°  luglio  2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208; 

PRESO ATTO degli esiti dell’attività di debriefing sulla  campagna antincendio  boschivo  del  2017  condotta  dal  Dipartimento   della protezione  civile  con  la  partecipazione   delle   amministrazioni regionali  e  statali  a  vario   titolo   competenti   nel   settore dell'antincendio boschivo; 

CONSIDERATO che  tra  le   proposte   migliorative   del   sistema antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi è  quella,  tra l'altro, relativa alla necessità di definire in maniera organica  la figura del direttore delle operazioni di  spegnimento  degli  incendi boschivi; 

VISTO il decreto 10 aprile 2018 del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con  il quale è stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e  la  proposizione  di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e  composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei  vigili  del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  del  Ministero  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e turismo,  nonché'  all'Associazione nazionale comuni italiani; 

CONSIDERATO che il predetto tavolo  tecnico  interistituzionale  ha adottato, nella seduta del 1° marzo 2019,  uno  schema  di  documento relativo  alla  definizione  ed  alle  funzioni  della  direzione  di spegnimento degli incendi boschivi, nonche' concernente la formazione ed il sistema di qualificazione del  direttore  delle  operazioni  di spegnimento; 

CONSIDERATO che  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ha  trasmesso  il  predetto documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento normativo) ed  ai  vertici  delle  amministrazioni  rappresentate  al predetto  tavolo  tecnico  interistituzionale   per   i   pareri   di competenza; 

PRESO ATTO che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile, nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento; 

CONSIDERATA infine la necessita'  di  adottare  una  direttiva  del Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  15  del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  al  fine  di  recepire  il predetto documento; 

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata in  data  24  ottobre 2019; 
 
EMANA
per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva: 
 
ART. 1

  1. In considerazione di quanto esposto  in  premessa,  la  presente direttiva fornisce alle componenti ed alle  strutture  operative  del Servizio  nazionale  di  protezione  civile  le  indicazioni  per  la definizione, le funzioni, la formazione  e  la  qualificazione  della direzione delle operazioni di  spegnimento  degli  incendi  boschivi, riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante. 

ART. 2 

  1. L'applicazione  della  presente  direttiva  è  demandata  alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto  di  quanto  previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento di lotta attiva  definiti  nei  rispettivi  Piani  regionali  per  la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi  boschivi, di cui all'art. 3 della medesima legge. 
  2. Per le regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In tale contesto, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome provvedono alle finalità della  presente  direttiva  secondo  quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di attuazione. 

ART. 3 

  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  cura  la  verifica  dell'attuazione   della presente  direttiva  e  la  valutazione  degli  impatti  sul  sistema antincendio boschivo,  secondo  criteri  e  modalità  stabilite  con successivo decreto del Capo del Dipartimento. 

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 10 gennaio 2020 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Conte