Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016: interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016
DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I
Principi organizzativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneita' delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.
Art. 2 Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico
nelle aree colpite dagli eventi sismici;
g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal
presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialita' dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi.
Restano ferme le attivita' che Comuni, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.
Art. 3 Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito
«Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresi' assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie e' effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unita' di personale con professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.
5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e' costituito uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.
Art. 4 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.
Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO
Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati
Art. 5 Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuita';
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese gia' anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e' determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.
Art. 6 Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c); e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto non supera il 50 per cento secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno di unita' minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, in centri storici e borghi caratteristici, la percentuale e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.
7. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2
8. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.
9. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'.
10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento.
11. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
12. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
13. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
14. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
15. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.
Art. 7 Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita' massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso.
Art. 8 Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilita' B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 9 Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.
Art. 10 Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.
2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo' essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 11 Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali
1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.
4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.
7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche' alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attivita' (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.
8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonche' della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.
11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.
Art. 12 Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016;
c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita' di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.
Art. 13 Interventi su edifici gia' finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi
1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalita' e le condizioni previste dal presente decreto.
2. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalita' ivi previste.
Art. 14 Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato 1;
e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste nell'articolo 32, comma 2; f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario puo' essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6.
Art. 15 Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.
Art. 16 Conferenza permanente e Commissioni paritetiche
1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche' la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita' del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che e' reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali. 4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso ogni Regione e' istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.
Art. 17 Art-Bonus
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 18 Centrale unica di committenza
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.
Capo II
Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico
Art. 19 Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016
1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 20 Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016
1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.
2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilita' in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 21 Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilita' residue gia' trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.».
4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualita' 2016, 2017 e 2018, e' assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 22 Promozione turistica
1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispone in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017
Art. 23 Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi
1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita' speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Art. 24 Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita' speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 25 Rilancio del sistema produttivo
1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Capo III
Misure per la tutela dell'ambiente
Art. 26 Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma
1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 27 Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 28 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.
10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unita' sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 29 Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo
1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Capo IV
Disposizioni in materia di legalita' e trasparenza
Art. 30 Legalita' e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle soprarichiamate attivita', in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma 3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validita'