Decreti legge30 luglio 2020

Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento  alla  diffusione del predetto virus; 
  
CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca  focolai  anche  di  dimensioni  rilevanti,  e  che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus; 
  
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge  25  marzo  2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  2020,n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020, n.74, nonche' la vigenza  di  alcune  misure  correlate con lo stato di emergenza; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 29 luglio 2020; 
 
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze; 
 
EMANA il seguente decreto-legge: 
 
ART. 1
(Proroga  dei  termini  previsti dall'articolo  1,  comma 1,  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nonche' di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
 

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»; 
    b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°febbraio 2020» sono soppresse. 
  2.  All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
  3.  I termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 1 sono  prorogati  al  15  ottobre  2020,  salvo  quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo, e le relative  disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse  disponibili  autorizzate  a legislazione vigente. 
  4.  I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati  alla  cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono  modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita  al  31 luglio 2020.
  5. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge n. 19 del 2020, i  quali  saranno  adottati  sentiti  i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui  le  misure  ivi previste riguardino esclusivamente  una  Regione  o  alcune  regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle  province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,  e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore del  presente  decreto,  continua  ad  applicarsi  il   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176. 
  6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19,  la  piena continuita' nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per  una sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:  «con   successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; 
    b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»; 
    c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per  una sola  volta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «con   successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».  

ART.  2 
(Disposizioni finanziarie) 
 
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa. 

 ART. 3 
 (Entrata in vigore)

  1. Il presidente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
Roma, 30 luglio 2020 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Sergio Mattarella