Decreti legge2 marzo 2020

Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 2-3-2020 

 

Capo I
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica  in atto; 

Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  1° marzo  2020,
recante ulteriori  disposizioni  attuative  del   decreto-legge 23 febbraio 2020,  n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione  del  predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi  che  esso  sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2020; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri  e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il  turismo, per  la  pubblica amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, per le pari opportunità e la  famiglia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  della  giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali  e le autonomie e per gli affari europei; 
 
 

E m a n a  
il seguente decreto-legge: 

 

Art. 1  Disposizioni riguardanti i termini relativi alla  dichiarazione dei redditi precompilata 2020 

1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti: «1° gennaio 2020». 
2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del  decreto del  Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 
3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi  6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, è prorogato al 5 maggio. 
5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti  dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè dei dati relativi alle  spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28  febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo. 
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma  6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, si applicano a decorrere dal 2021.                              

Art. 2 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione 

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo  2020,  e dei  soggetti  diversi  dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio  2020,  avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono  sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010,  n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione. Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato. Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 12  del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di  cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonchè agli atti  di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018, n.136, nonchè all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni, dalla  legge 28 giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n.145. 

Art. 3 Rimessione in termini per adempimenti e versamenti 

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze del 24  febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n.48, si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o a carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.              

Art. 4  Sospensione dei pagamenti delle utenze 

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti  e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini  di pagamento delle fatture e degli avvisi di  pagamento  emessi  o da  emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. 
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,  con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di  pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno,  anche  le  modalità per la relativa copertura nell'ambito delle  componenti tariffarie, senza nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il versamento  delle  somme oggetto  di  sospensione  relative  al  pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio  decreto-legge  21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione. 

Art. 5 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 

1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi  agli adempimenti  e ai versamenti  dei contributi previdenziali  e assistenziali  e dei  premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal  23  febbraio  2020 al  30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far  data  dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di  sanzioni  e interessi. 

Art. 6  Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di  imprese  con  sede  o  unità locali ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di  finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano anche alle rate  di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020  relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.

Art. 7  Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle  camere di commercio

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto  dalla  legge  25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati  in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di  assicurazione  di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, residenti o aventi sede legale nel  territorio  dei  comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri del 1° marzo 2020, è disposta la temporanea sospensione del  termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso  tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

4. I versamenti  dei  premi  o  delle  rate  di  premi  oggetto  di sospensione  ai  sensi  del  comma  3  sono  effettuati  in  un'unica soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di sospensione, ovvero mediante  rateizzazione,  comunque  entro  l'anno 2020, secondo le modalità  previste  dal  contratto  o  diversamente concordate. Le imprese assicurano  la  copertura  dei  rischi  ed  il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo  di sospensione anche in assenza del  pagamento del  premio  durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo  il  conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa  coincide  con  il  soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il  periodo  di  sospensione  e  il  pagamento  dei relativi premi, nonché i premi unici  ricorrenti  per  i  quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai  commi 3,  4  e  5  si  applicano  ai contratti stipulati con  le  imprese  di  assicurazione  aventi  sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale  in  Stati  terzi  per l’attività svolta nel territorio della Repubblica, alle  imprese  di altri Stati dell'Unione Europea  che  operano  nel  territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. 

Art. 8 Sospensione di  versamenti,  ritenute,  contributi  e  premi  per  il settore turistico-alberghiero

1. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono  sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  30 aprile 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24  e 29  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei contributi  previdenziali  e  assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I  versamenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati,  senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  delle  ritenute, dei contributi  previdenziali  nonchè assistenziali  e dei  premi  per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

Art. 9 Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorita' di pubblica sicurezza

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione  del  personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni:

a) i termini per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni,  comunque  denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di  pubblica  sicurezza  in  materia  di  armi,  munizioni ed esplosivi,  esercizi  di  giochi  e  scommesse,  agenzie  di  affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di  vigilanza e investigazione privata,  soggiorno  degli  stranieri,  nonchè  dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri  o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi  di  controllo  nei luoghi di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento  o  negli  impianti sportivi;

b) i termini  per  la  presentazione  della  richiesta  di  primo rilascio  e  del  rinnovo  del  permesso   di   soggiorno   previsti, rispettivamente,  in  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato  e  in  almeno  sessanta  giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla  scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 10 Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle udienze processuali

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei Tribunali cui appartengono i comuni  di  cui  all'allegato 1 al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei procedimenti cautelari, nei  procedimenti  per  l'adozione  di  provvedimenti in materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione, di inabilitazione, nei  procedimenti  di  convalida  del  trattamento sanitario obbligatorio,nei procedimenti per l'adozione di ordini  di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui  all'articolo  283  del codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,  la  dichiarazione  di  urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto  non  impugnabile e, per le cause  già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore  o del  collegio, egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni  ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione  e  notificazione  che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le  eccezioni  di  cui  al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi atto processuale, comunicazione  e  notificazione  che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti  civili  sono  rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei  processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la  propria attività  lavorativa,  produttiva  o  funzione  nei  comuni  di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo  2020,  il  decorso  dei  termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e decadenze da qualsiasi diritto,  azione ed  eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal  22  febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende  a  decorrere  dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine  del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei  medesimi  soggetti, i  termini  relativi  ai  processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei  processi  verbali,  di  esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4, i  termini  di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal  22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso  gli  uffici giudiziari che hanno sede nei  distretti  di  Corte  di  appello  cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  il  mancato  rispetto  di termini processuali perentori  scaduti  in  epoca  successiva  al  22 febbraio 2020 e fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto si  presume  dovuto,  salvo  prova  contraria,  a  causa  non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al  31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti  negli  uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni  di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020.

8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici  giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui  appartengono  i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il  compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che  chiunque  debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini  per  il compimento di  qualsiasi  atto,  comunicazione  e  notificazione  che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla  data  del 22 febbraio 2020, una  delle  parti  o  uno  dei  loro  difensori  è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  i  termini  previsti  dal codice di procedura penale a pena  di  inammissibilità  o  decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del  31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo  alla  data  di entrata  in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro  difensori  non  presente  all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non  si  applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo,  nei  procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato  di  custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di procedura penale, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto sino alla data  del  31  marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai  procedimenti  per  i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di  cui  ai commi  7,  8,  9  e  10 è  assicurata,  ove   possibile,   mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e  regolati con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e automatizzati   del   Ministero   della   giustizia,   applicate   le disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e,  in  quanto  compatibili,  5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo  28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in  cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano  i  comuni  di  cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del  31  marzo  2020  i colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018,  n.  121,  sono  svolti  a  distanza,  mediante,  ove possibile,   apparecchiature   e   collegamenti   di   cui    dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1,  del  predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli  istituti  penitenziari  e negli istituti penali per minorenni ubicati  in  regioni  diverse  da quelle  indicate  nel  primo  periodo,  si  applicano   le   medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti  o  che esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e  fino  al  31  marzo  2020,  presso  le sezioni giurisdizionali della Corte  dei  conti,  nonchè  presso  le relative procure, sono rinviate  d'ufficio  le  udienze  relative  ai processi,  e  sono  sospese   le   connesse   attivita'   istruttorie preprocessuali,  concernenti  persone  fisiche  o  giuridiche  aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   1°   marzo   2020.

Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di  entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  marzo  2020,  presso  le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono  rinviate  d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per  i  procuratori  dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato  risulti  conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo  alla  residenza  e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici  della  Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle  attività di  cui  al presente comma, tutti i termini in corso alla data  del  22  febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e  riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo,  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  dal  giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  la data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso  gli  organi  della  giustizia amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto  sino  al  31  marzo  2020  i termini  per   il   compimento   di   qualsiasi   atto   processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei  comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le  udienze  dei  processi  in  cui  risulta  che  i difensori  costituiti  in  giudizio  ovvero   le   parti  costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei  comuni  di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini  se e' provato o appare verosimile che il  mancato  rispetto  di  termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza  delle misure adottate in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica.

18. In  caso  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  comuni  di  cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 1° marzo 2020, ovvero  di  individuazione  di  ulteriori  comuni  con diverso provvedimento,  le  disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni  dal  giorno  successivo alla   pubblicazione   sulla   Gazzetta   Ufficiale   del    relativo provvedimento. ​

Art. 11 Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14  e  15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021. 

Art. 12 Proroga validità tessera sanitaria 

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè di cui
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30  giugno 2020, anche per la  componente  della  Carta  Nazionale  dei  Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace  per  la  tessera  europea  di assicurazione malattia riportata sul retro della  tessera  sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le  quali  sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine  di  far  fronte  ad eventuali difficoltà per la  consegna  all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la  ASL  di  assistenza  ovvero  tramite  le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate  d'intesa  con il Ministero della salute, sentito il Garante  della  protezione  dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di  cui  alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). 

                                                 Capo II
          MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

                               
Art. 13 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di  integrazione salariale e assegno ordinario 

1. I datori di lavoro che presentano  domanda  di  concessione  del trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o  di accesso all'assegno ordinario, per  sospensione  o  riduzione dell'attivitàlavorativa,  per  unità  produttive  site  nei  comuni   individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, in conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  di cui   al   medesimo   decreto,   sono   dispensati    dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148  e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma  2,  e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonche', per l'assegno ordinario,  dall'obbligo  di  accordo,  ove  previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di  lavoro per unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in  riferimento  ai  lavoratori  gia'  residenti  o  domiciliati  nei predetti comuni e impossibilitati a  prestare  la  propria  attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha  avuto  inizio  il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi. 

2. I periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  e assegno  ordinario  di  cui  al  comma 1, esclusivamente per  il riconoscimento dei medesimi,  non  sono  conteggiati  ai  fini  delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e  dei  limiti  previsti dagli articoli 12, 29 commi 3 e 4, 30, comma  1,  e  39  del  decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. 

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni  di  euro per l'anno 2020. 

4. L'assegno ordinario di cui al  comma  1 è concesso  anche  ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti  al  Fondo  di integrazione salariale  (FIS)  che  occupano  mediamente  più di  5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui  all'articolo  29,  comma  4, secondo  periodo,  del  decreto legislativo n. 148 del 2015. La prestazione di cui al presente  comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari  a  4,4  milioni  di euro per l'anno 2020. 

5. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a monitoraggio dei limiti di spesa di cui ai commi 3 e 4.  Qualora  dal predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione ulteriori domande. 

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, si provvede a valere sulle risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2. 
                               
Art. 14 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria 

1. Le aziende site nei comuni individuati  nell'allegato  n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°  marzo 2020 che alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  23  febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di  integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali di un decreto di interruzione  degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda  di  concessione del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale   ai  sensi dell'articolo 13 riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a  0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo  in  ogni  caso  non superiore a tre mesi. La concessione  del  trattamento  ordinario  di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli  effetti della  concessione della   cassa  integrazione straordinari precedentemente autorizzata.

2. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  alì comma 1. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  è  stato raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non prende in considerazione ulteriori domande. 

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si  provvede a  valere  sulle risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2. 

Art. 15 Cassa integrazione in deroga 

1.  I  datori  di  lavoro  del  settore  privato,  compreso  quello agricolo,  con  unità  produttive  site   nei   comuni   individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri del 1° marzo 2020, nonchè i datori di  lavoro  che non  hanno  sede legale  o  unità  produttiva  od  operativa  nei  comuni  suddetti, limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei predetti comuni, per i  quali  non  trovino  applicazione  le  tutele previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per  la
durata della sospensione del rapporto di lavoro  e  comunque  per  un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e  i relativi oneri accessori. 
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico. 

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020  e limitatamente ai dipendenti  in  forza  alla  medesima  data  del  23 febbraio 2020. 

4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con decreto  delle  regioni  interessate,  da trasmettere  all'INPS in modalità  telematica  entro  quarantotto  ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del rispetto del  limite  di  spesa  medesimo, è disciplinata  con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei beneficiari all'INPS,  che  provvede  all'erogazione  delle  predette prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa, fornendo i risultati di tale attività  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate. Qualora  dal predetto monitoraggio emerga che è stato  raggiunto  anche  in  via prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere altri provvedimenti concessori. 

5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  può  essere concesso esclusivamente  con  la  modalità di pagamento diretto della prestazione da parte  dell'INPS, applicando la  disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.148  del 2015. 

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si  provvede a valere sulle risorse del  Fondo sociale  per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Art. 16  Indennità lavoratori autonomi 

1. In favore  dei  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o  professionisti  ivi  compresi  i  titolari  di attività  di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive  e  sostitutive  della  medesima, nonchè alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335  e  che  svolgono  la  loro  attività lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  comuni  individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla  medesima data è riconosciuta, ai sensi del  comma  2,  un'indennità  mensile pari  a  500  euro  per  un  massimo  di  tre  mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986 n. 917. 

2. Il trattamento di cui  al  presente  articolo  è  concesso  con decreto  della  regione  interessata,  da  trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel  limite di spesa complessivo di 5,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto del  limite  di  spesa  medesimo,  è disciplinata  con  decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei beneficiari all'INPS,  che  provvede  all'erogazione  delle  predette prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione, che  le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa, fornendo i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal predetto monitoraggio emerga che è stato  raggiunto  anche  in  via prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere altri provvedimenti concessori. 

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si  provvede  a  valere  sulle risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2.

Art. 17 Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna 

1. Al di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  15,  le  regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna  con  riferimento  ai  datori  di lavoro del settore privato,  compreso  quello  agricolo,  con  unità produttive ivi situate, nonchè ai datori di  lavoro  che  non  hanno sede legale o  unità  produttiva  od  operativa  in dette  regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti  o  domiciliati  nelle predette regioni, per i quali  non  trovino  applicazione  le  tutele previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono riconoscere, limitatamente  ai  casi  di  accertato  pregiudizio,  in conseguenza delle  ordinanze  emanate  dal  Ministero  della  salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6  e  previo  accordo  con   le organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'   rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la  durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un  periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40  milioni  di  euro per la regione  Veneto  e  a  25  milioni  di  euro  per  la  regione Emilia-Romagna. Per  i  lavoratori è  assicurata  la  contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La  prestazione  di  cui  al

presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle  attivita',  nei  limiti  ivi previsti, non puo' essere equiparata a lavoro  ai  fini  del  calcolo
delle prestazioni di disoccupazione agricola. 

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro domestico. 

3. Il trattamento di cui al presente articolo è  riconosciuto  nel limite massimo di un mese a  valere  sulle  risorse, assegnate  alle regioni di cui comma 1 e non  utilizzate,  di  cui  all'articolo  44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anchein alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020  e  limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data. 

4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all'INPS in modalità telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto  dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le regioni, unitamente al  decreto di concessione,  inviano  la  lista  dei  beneficiari  all'INPS,  che provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa  verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1. Le domande sono presentate alla regione,  che  le  istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione  delle  stesse.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite  di spesa,  le  regioni  non  potranno  in  ogni  caso   emettere altri provvedimenti concessori. 

5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere   concesso esclusivamente  con  la  modalita'   di   pagamento   diretto   della prestazione da parte  dell'INPS,  applicando  la  disciplina  di  cuiall'articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del 2015.                              

Art. 18 Misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  organismi  di diritto pubblico 

1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile  di  cui alla legge  22  maggio  2017,  n.  81,  quale  ulteriore  misura  per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza  epidemiologica,  i quantitativi  massimi  delle  vigenti  convenzioni-quadro  di  Consip S.p.A. per la fornitura  di  personal  computer  portatili  e tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore  iniziale delle convenzioni, fatta  salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione  della  modifica  da  parte della stazione appaltante. 
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma  1  o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma  1  non sia sufficiente al soddisfacimento  del  fabbisogno  delle  pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  Consip  S.p.A.,  nell'ambito  del Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020,  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50: 

a)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previapubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di convenzioni-quadro  interpellando  progressivamente   gli   operatori economici che hanno  presentato  un'offerta  valida  nella  procedura
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;

b)  allo  svolgimento  di  procedure   negoziate   senza   previa pubblicazione  di  bandi  di  gara  finalizzate   alla   stipula   di convenzioni-quadro e di  accordi-quadro  aventi  ad  oggetto  beni  e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori  economici  da consultare, se sussistono in tale numero  soggetti  idonei,  tra  gli operatori economici ammessi nella pertinente  categoria  del  sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma  2  le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e la raccolta delle relative informazioni puo' avvenire con modalita' completamente automatizzate. 

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  nonche'  gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa attestazione della necessita' ed urgenza  di  acquisire  le  relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di  cui al comma 1 per il proprio personale. 

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  le parole "per la sperimentazione" sono soppresse. 

Art. 19 Misure urgenti in materia di pubblico impiego 

1.  Il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero ospedaliero. 

2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, al primo periodo, dopo le parole  "di  qualunque  durata,"  sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi  al  ricovero ospedaliero  in  strutture  del  servizio  sanitario  nazionale   per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza (LEA),». 

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi  di  assenza  dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  imposti  dai provvedimenti  di  contenimento  del   fenomeno   epidemiologico   da COVID-19,  adottati  ai  sensi  dell'articolo   3, comma   1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli  effetti  di  legge.  L'Amministrazione  non  corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 

4. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli  accertamenti  diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1 provvedono i competenti servizi sanitari. 

5. Agli oneri  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 36. 
                               
Art. 20 Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza 

1.  I  soggetti  vincitori  della  procedura   selettiva   di   cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, che non possono prendere servizio il 1°  marzo  2020  a  causa  della chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione  scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto  di  lavoro  e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente,  presso  gli ambiti territoriali degli  uffici  scolastici  regionali,  in  attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.                              

Art. 21 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco impiegati  per  le  esigenze  connesse  al  contenimento  della diffusione del COVID-19 o in altri servizi  d'istituto,  comprese  le attività formative e addestrative, le misure precauzionali  volte  a tutelare  la  salute  del  predetto  personale  sono   definite   dai competenti  servizi  sanitari,  istituiti  ai  sensi  del   combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo  14,  terzo comma, lettera q) della legge  23  dicembre  1978,  n.  833, nonché' dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n.  66, secondo procedure uniformi, stabilite con  apposite  linee  guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende. 

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate  altresì  al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che  opera  presso le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della  protezione internazionale. 

Art. 22 Misure per la funzionalità delle Forze di polizia,  delle  Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture -U.t.G. 

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data  di  effettivo  impiego,  dei  maggiori  compiti   connessi   al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata  la  spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento  delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  e  degli  oneri  di  cui  ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo il contingente di personale delle Forze Armate di  cui  all'articolo  1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato  di  253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le  disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio 2008, n. 125.

2. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al  comma  1,  è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro  straordinario  del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

3. Al fine di  assicurare,  per  un  periodo  di  trenta  giorni  a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle Prefetture -U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto, è  autorizzata  la  spesa complessiva di euro 133.000 per l'anno 2020, per il  pagamento  delle prestazioni   di   lavoro   straordinario    rese    dal    personale dell'amministrazione  civile  dell'interno  in  servizio  presso   le stesse. 

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 36. 

Art. 23  Misure urgenti per personale medico e infermieristico 

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di  garantire  i  livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle  province  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla legislazione vigente con specifico  riferimento  agli  oneri  per  il personale    del    servizio    sanitario    nazionale,    verificata l’impossibilità di  utilizzare  personale  già  in  servizio  e  di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in  graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di  lavoro  autonomo  anche  a personale  medico  e  a  personale  infermieristico,   collocato   in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Art. 24 Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso 

1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali  di  cui  al presente decreto  ed  in  atto,  anche  tenuto  conto  dei  nuovi  ed ulteriori compiti del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  la  dotazione  organica  del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale  dirigenziale  di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di  un  posto  di  seconda
fascia. 

2.  Al secondo periodo del comma  2-bis  dell'articolo  19  del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per un massimo  di  due volte» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori  ruolo  presso  il  Dipartimento  della protezione civile nell'ambito del  contingente  di  cui  all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza  del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si provvede ai sensi dell'articolo 36. 

 Capo III
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI 

      E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE

Art. 25 Fondo garanzia PMI 

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, in favore delle piccole e  medie  imprese,  ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità  locali ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo  gratuito e con priorità  sugli  altri  interventi,  per  un  importo  massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima  di  copertura  è  pari all'80  per  cento   dell'ammontare   di   ciascuna   operazione   di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo  garantito dal Confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso,  con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo in aree particolari. 

3. Per le finalità di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 

4.  Agli oneri  derivanti  dal  comma  3,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 36.

Art. 26 Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

1. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un  periodo  di  almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei  provvedimenti  di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.». 

Art. 27  Fondo SIMEST 

1. Le disponibilità del fondo rotativo  di  cui  all'articolo  2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

2.  Agli oneri  derivanti  dal  comma  1,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 36.

Art. 28  Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità  sanitaria competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell'articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari  di  un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte dell’autorità sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate   dal   contagio   come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1,  lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della   manifestazione, dell'iniziativa   o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza  attiva,  di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di durata  dell'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   nelle   aree interessate dal contagio come individuate dai  decreti  adottati  dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  3  del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.  In   caso   di   recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al  rimborso  nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere  un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  il  rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di  un  voucher  di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del  corrispettivo  versato  per  il  titolo  di  viaggio  in  favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  costituiscono,  ai sensi dell'articolo 17 della legge del  31  maggio  1995,  n.  218  e dell'articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,  norme  di  applicazione necessaria.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione  disposta dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto  di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del  pacchetto  di  viaggio nonché' l'articolo 1463 del codice civile. Il  rimborso  può  essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di  pari  importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 

Art. 29  Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in  medicina generale triennio 2019-2022 

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  100  del  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n. 233, e all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2006,  sono  ammessi  con  riserva  a frequentare il corso di formazione specifica  in  medicina  generale, relativo al triennio  2019-2022,  anche  i  laureati  in  medicina  e chirurgia, collocatisi utilmente  in  graduatoria,  che  non  possono sostenere l'esame di Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della professione di medico-chirurgo  a  seguito  di  quanto  disposto  con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca  in  data  24 febbraio  2020  a  seguito  delle  misure  urgenti  in   materia   di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 adottate ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 

2. L'abilitazione all'esercizio professionale di cui  al  comma  1, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti  entro  e non oltre la prima sessione utile  di  esami  di  Stato  fissata  dal Ministro dell’università e  della  ricerca.  Fino  al  conseguimento della predetta abilitazione all'esercizio professionale,  i  suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di cui  all'articolo  19, comma 11, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  ne'  partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 

Art. 30 Carta della famiglia 

1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio è ricompreso quello  dei  comuni  nei  quali  ricorrono  i  presupposti   di   cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391,  della  legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie  con  almeno  un figlio a carico. 

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo  per  le politiche della  famiglia  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Art. 31  Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale 

1. All'articolo  16  della  legge  19  agosto  2016,  n.  166  sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:  «d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per  l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per  l'edilizia  e degli  elettrodomestici,  nonché'  dei  personal  computer,   tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in  formato  elettronico, non più commercializzati o non idonei alla  commercializzazione  per imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano l’idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;»; 

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 
«3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3.». 

Art. 32 Conservazione validità anno scolastico 2019-2020 

1.  Qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico 2019-2020 conserva  comunque  validità  anche  in  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova  del  personale delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

Art. 33 Misure per il settore agricolo 

1. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e  produttiva  alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi  mutui  a tasso zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato  di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni  di  euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. 

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definiti  i  criteri  e  le modalità di concessione dei mutui. 

4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle  relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  aprile   2019,   la subordinazione   di   acquisto   di   prodotti    agroalimentari    a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne' indicate  in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti  su  base  regolare antecedenti agli accordi stessi. 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di  cui  al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è  determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione delle  frodi  dei  prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali è incaricato  della  vigilanza  e  dell'irrogazione  delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24  novembre  1981,  n.  689. All'accertamento delle  medesime  violazioni  l'Ispettorato  provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque  soggetto  interessato.  Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale  dello  Stato,  allo stato  di  previsione  del  Ministero  per  le   politiche   agricole alimentari e forestali per il  finanziamento  di  iniziative  per  il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. 

6.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  2,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 36. 

Art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di  dispositivi di protezione e medicali 

1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori individuati dal Capo del dipartimento  della  protezione  civile  fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio  2020  n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza  di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad  acquisire  dispositivi  di  protezione  individuali  (DPI)   come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020  e  altri  dispositivi  medicali,  nonché'  a  disporre pagamenti anticipati dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto,  fino  al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  e'  consentito  l'utilizzo  di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi  e' valutata preventivamente dal  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 

3. In relazione  all'emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in coerenza  con  le  linee  guida  dell'Organizzazione  Mondiale  della Sanità e in  conformità  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  è consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,   quale dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Capo IV
                       DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35 Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti 

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali. 

Art. 36 Disposizioni finanziarie 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai  fini  della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  si provvede: 

a) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; 

b) quanto a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

c) quanto a 360  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  per   esigenze   indifferibili connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto delle PA di  cui  dall'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5 febbraio 2020, n. 3; 

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   la compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre 2008, n. 189; 

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno  e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle  maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24. 

2. All'attuazione delle disposizioni del  presente  decreto,  con esclusione degli articoli  13,  14,  15,  16,  30  e  degli  articoli indicati al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali  e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle  finanze  è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può  disporre il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione deve avvenire entro l'anno 2020. 

Art. 37 Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì' 2 marzo 2020 
 

MATTARELLA 
 
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze 
Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e delle politiche sociali 
 
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico 
 
Franceschini, Ministro per i beni e le attività  culturali  e  per  il turismo 
 
Dadone, Ministro  per  la  pubblica amministrazione 
 
Speranza, Ministro della salute 
 
Guerini, Ministro della difesa 
 
Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
Di  Maio,  Ministro  degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale 
 
Bonetti,  Ministro  per   le   pari opportunità e la famiglia 
 
Azzolina, Ministro dell'istruzione 
 
Manfredi, Ministro dell’università e della ricerca 
 
Bonafede, Ministro della giustizia 
 
De    Micheli,   Ministro    delle infrastrutture e dei trasporti 
 
Boccia,  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie 
 
Amendola, Ministro per  gli  affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede