Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019
Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile», di seguito denominato codice, ed in particolare l'art. 42 ove e' previsto:
che il volontariato organizzato di protezione civile partecipi al Servizio nazionale di protezione civile anche mediante la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile (comma 1);
che il Comitato duri in carica tre anni, svolga la sua attivita' a titolo gratuito, e sia composto dalla Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile - istituito presso il Dipartimento della protezione civile - designato dal rispettivo legale rappresentante e dalla Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale del volontariato di protezione civile - istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - designato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate (comma 2) e previste dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice;
che il Comitato si riunisca mediante incontri dei rappresentanti delle due commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e che le due commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non piu' di dieci membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attivita' (comma 3);
che fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 (comma 4);
che il suddetto Comitato nazionale del volontariato di protezione civile sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata (comma 1);
Visto l'art. 32, comma 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ove e' previsto che sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile, da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del codice, sia acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante «Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014 recante «Ricostituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 - aggiornamento conseguente agli Stati generali del volontariato, svoltisi a Roma nel
mesi di aprile 2012 e all'entrata in vigore della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»;
Ravvisata la necessità di dare attuazione all'art. 42 del codice e di costituire il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, al fine di garantire la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile, garantendo altresi', senza soluzioni di continuità, l'apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti in ciascuno degli elenchi del volontariato di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 42 del codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1
Costituzione e finalità
1. Il presente decreto costituisce, ai sensi dell'art. 42, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, di seguito denominato Comitato. Il Comitato partecipa al Servizio nazionale di protezione civile e opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Comitato, anche su richiesta del Dipartimento, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo altresi' il raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Il Comitato esprime il parere sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile proposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 15 del codice.
Art. 2
Composizione
1. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto da due commissioni, una territoriale, l'altra nazionale:
a) la Commissione territoriale - che rappresenta i soggetti iscritti negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile, istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (art. 34, comma 3, lettera a) del codice) - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti elenchi territoriali, che viene designato per ciascuna regione e provincia autonoma con le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate e in coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice;
b) la Commissione nazionale - che rappresenta i soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato organizzato di protezione civile (art. 34, comma 3, lettera b) del codice), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante.
2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi di cui al comma 1 viene designato, un sostituto.
3. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 individua un presidente ed un vice-presidente vicario.
4. Il Comitato e ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 adottano il proprio regolamento di funzionamento.
5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un periodo di diciotto mesi, l'incarico di Presidente del Comitato.
6. Entrambe le commissioni individuano un proprio organismo direttivo con uguale numero di componenti, comunque non superiore a dieci, con il compito di stimolare e promuovere l'attività delle rispettive commissioni.
7. Le commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, operano secondo modalita' concordate al fine di addivenire ad un sistema di volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle specificita' esistenti, sia il più possibile omogeneo sul territorio nazionale, anche al fine di proporre iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo così la diffusione della conoscenza e della
cultura di protezione civile, che possano fornire nel contempo ai cittadini informazioni utili sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza.
8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in favore dei volontari impiegati in attività di protezione civile.
Art. 3
Funzionamento e consultazione
1. Il Comitato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, si riunisce presso il medesimo Dipartimento con la partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni qual volta ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno.
2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di almeno uno dei Presidenti delle commissioni, dal Dipartimento della protezione civile.
3. Il servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni.
4. In presenza dei rappresentanti effettivi possono partecipare alle riunioni del Comitato anche i rispettivi sostituti, senza diritto di voto e senza riconoscimento dei benefici previsti dal comma 8 dell'art. 2.
5. Alle sedute del Comitato possono partecipare, al fine della condivisione delle attivita' e degli argomenti trattati, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'Ufficio volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, il coordinatore del Servizio volontariato nell'ambito del predetto ufficio, i direttori delle direzioni regionali di protezione civile, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome specificamente individuati, nonche'
i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Ai fini della partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista dall'art. 42, comma 1 del codice, ed in particolare per esprimere il parere sulle direttive in materia di volontariato, il Comitato si riunisce con la partecipazione dei componenti dei soli organismi direttivi di cui al comma 6 dell'art. 2. In tal caso il Comitato opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti di ciascun organismo direttivo ed esprime il proprio parere con la maggioranza dei voti dei componenti presenti.
7. Per l'esame di particolari questioni di carattere
tecnico-specialistico il Comitato, le singole commissioni o gli organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro. Ai componenti dei predetti gruppi di lavoro, che svolgono la propria attivita' a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei regolamenti previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4 sono indicate le modalita' mediante le quali
procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.
Art. 4
Composizione e operatività del Comitato
1. La composizione del Comitato, a seguito delle designazioni effettuate su base democratica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, è indicata nell'allegato 1.
2. Nella seduta d'insediamento di ciascuna commissione viene individuato un presidente ed un vice-presidente vicario.
3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1 nonchè dei presidenti e dei vice-presidenti vicari di cui al comma 2 sono valide, in mancanza di modifica, per tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'art. 2, comma 5, il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due presidenti delle commissioni il Presidente del Comitato che assume tale carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le nuove nomine o le modifiche delle designazioni di cui al comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e dei successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, immediata efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato e sono riportate in un decreto del Capo Dipartimento, avente cadenza annuale.
6. Per i trienni successivi a quello decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del Comitato e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del Capo Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine le designazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla scadenza
del triennio di riferimento. In mancanza di tali designazioni, al fine di garantire l'operativita' del Comitato, restano valide le designazioni già acquisite e riferite al triennio precedente.
Norme di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante «Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile»;
b) decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014 recante «Ricostituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 - aggiornamento conseguente agli Stati generali del volontariato, svoltisi a Roma nel mese di aprile 2012 e all'entrata in vigore della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, recante» Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2019
Il Presidente: Conte
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1949