Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri24 ottobre 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2019

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019

Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante  «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice della  protezione  civile»,  di  seguito  denominato  codice,  ed  in particolare l'art. 42 ove e' previsto: 
che il volontariato organizzato di protezione civile partecipi al Servizio  nazionale  di  protezione  civile  anche  mediante  la  sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di  volontariato  di protezione civile (comma 1); 
che il Comitato duri in carica tre anni, svolga la sua  attivita' a titolo  gratuito,  e  sia  composto  dalla  Commissione  nazionale, composta da un volontario rappresentante per  ciascuno  dei  soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile - istituito presso il Dipartimento della protezione civile -  designato dal   rispettivo   legale   rappresentante   e   dalla    Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante  dei  soggetti iscritti  in  ciascun  elenco  territoriale   del   volontariato di protezione civile  -  istituiti  presso  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano - designato per  ciascuna  regione  e provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate (comma 2) e previste dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice;

che il Comitato si riunisca mediante incontri dei rappresentanti delle due commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e  che le   due   commissioni   adottano   i   rispettivi   regolamenti   di funzionamento, individuando, all'interno di ciascuna Commissione,  un organismo direttivo ristretto composto da non  piu'  di dieci  membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attivita' (comma 3); 
che fino  all'insediamento  del  Comitato  di  cui  al  comma  1, continua ad operare la Consulta nazionale  delle organizzazioni  di volontariato  di  protezione  civile  costituita  con   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 (comma 4); 

che il suddetto Comitato nazionale del volontariato di protezione civile sia costituito con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata (comma 1); 
Visto l'art. 32, comma 6 del decreto legislativo  2  gennaio  2018, n. 1 ove e' previsto che sulle direttive in materia  di  volontariato organizzato di protezione civile, da adottarsi ai sensi dell'art.  15 del codice, sia acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42; 
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 gennaio  2008  recante  «Istituzione  della  Consulta  nazionale  del volontariato di protezione civile»; 
 Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9 novembre  2012  recante  «Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni   di  volontariato all'attivita' di protezione civile»; 
 Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione  civile  21 ottobre 2014 recante «Ricostituzione  della  Consulta  nazionale  del volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  25  gennaio  2008  -  aggiornamento conseguente agli Stati generali del volontariato, svoltisi a Roma nel
mesi di aprile 2012 e all'entrata in vigore  della  direttiva  del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012,  recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria  partecipazione  delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile»; 
Ravvisata la necessità di dare attuazione all'art. 42 del codice e di costituire il Comitato nazionale del  volontariato  di  protezione civile, al fine  di  garantire  la  partecipazione  del  volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di  protezione civile,  garantendo  altresi',  senza  soluzioni   di   continuità, l'apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti in ciascuno  degli elenchi del volontariato di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  2 dell'art. 42 del codice; 
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  6 giugno 2019; 

Decreta: 

Art. 1 
Costituzione e finalità

 1. Il presente decreto costituisce, ai sensi dell'art. 42, comma  1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice  della protezione  civile»,  il  Comitato  nazionale  del  volontariato  di protezione  civile,  di  seguito  denominato  Comitato.  Il  Comitato partecipa al Servizio nazionale di protezione civile e  opera  presso il Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri. 
 2. Il Comitato, anche su richiesta del Dipartimento, svolge compiti consultivi di  ricerca,  approfondimento  e  confronto  su  tematiche relative alla  promozione,  alla  formazione  ed  allo  sviluppo  del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo altresi' il raccordo con le altre componenti e strutture operative  del  Servizio nazionale della protezione civile. 
3. Il Comitato esprime il parere  sulle  direttive  in  materia  di volontariato organizzato di protezione civile proposte dal  Capo  del Dipartimento della  protezione  civile  ai  sensi  dell'art.  15  del codice. 

Art. 2                            
Composizione 

1. Il Comitato dura in  carica tre  anni  ed  è composto  da  due commissioni, una territoriale, l'altra nazionale: 
a) la Commissione  territoriale  -  che  rappresenta  i  soggetti iscritti negli elenchi territoriali del volontariato  organizzato  di protezione civile, istituiti presso le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (art. 34, comma 3, lettera a) del  codice)  - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti elenchi territoriali, che viene  designato  per  ciascuna  regione e provincia autonoma con le forme  di  rappresentanza e  consultazione rispettivamente  disciplinate  e  in  coerenza  con  quanto  previsto dall'art. 11, comma 1, lettera n) del codice; 
b) la Commissione nazionale - che rappresenta i soggetti iscritti nell'elenco  centrale  del  volontariato  organizzato  di  protezione civile (art. 34, comma 3, lettera b) del codice), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - è composta da  un  volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante. 
2. Per ciascuno dei rappresentanti  effettivi  di  cui  al  comma 1 viene designato, un sostituto.
3. Ciascuna delle commissioni  di  cui  al  comma  1  individua  un presidente ed un vice-presidente vicario.
4. Il Comitato e ciascuna delle  commissioni  di  cui  al  comma  1 adottano il proprio regolamento di funzionamento.
5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un periodo di diciotto mesi, l'incarico di Presidente del Comitato.
6.  Entrambe  le  commissioni  individuano  un  proprio   organismo direttivo con uguale numero di componenti, comunque non  superiore  a dieci, con il compito di stimolare e promuovere  l'attività delle rispettive commissioni.
7. Le commissioni, nell'ambito delle  proprie  competenze,  operano secondo modalita' concordate al fine di addivenire ad un  sistema  di volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle specificita' esistenti, sia il  più possibile  omogeneo  sul  territorio  nazionale,  anche  al  fine  di proporre  iniziative  volte  ad  accrescere   la   resilienza   delle comunità, favorendo così la diffusione  della  conoscenza  e  della
cultura di protezione civile, che possano  fornire  nel  contempo  ai cittadini  informazioni utili sugli scenari  di  rischio  e sull'organizzazione dei servizi  di  protezione  civile  del  proprio territorio, anche al fine di consentire loro di  adottare  misure  di autoprotezione nelle situazioni di emergenza.
8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori  i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del  decreto  legislativo  2 gennaio 2018, n. 1 in favore dei volontari impiegati in attività di protezione civile. 

Art. 3
Funzionamento e consultazione 

1. Il Comitato,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della  protezione civile,  si  riunisce  presso  il  medesimo  Dipartimento con la partecipazione dei componenti delle due commissioni ogni  qual  volta ne ravvisi la necessita' e, comunque, almeno tre volte l'anno. 
2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di  almeno  uno  dei Presidenti  delle  commissioni,  dal  Dipartimento  della  protezione civile. 
3. Il  servizio  volontariato  del  Dipartimento  della  protezione civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni. 
4. In presenza dei  rappresentanti  effettivi  possono  partecipare alle riunioni  del  Comitato  anche  i  rispettivi  sostituti,  senza diritto di voto e senza  riconoscimento  dei  benefici  previsti  dal comma 8 dell'art. 2. 
5. Alle sedute del Comitato  possono  partecipare,  al  fine  della condivisione delle attivita' e degli argomenti trattati, il Capo  del Dipartimento della protezione civile, o suo  delegato,  il  direttore dell'Ufficio  volontariato  e  risorse  del  servizio  nazionale  del Dipartimento della protezione civile, il  coordinatore  del  Servizio volontariato nell'ambito del  predetto  ufficio,  i  direttori  delle direzioni regionali di  protezione  civile,  i  rappresentanti  delle regioni e delle province autonome specificamente individuati, nonche'
i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti  posti  all'ordine  del giorno. 
6. Ai fini della partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista dall'art. 42, comma 1 del codice, ed in particolare per esprimere  il parere sulle direttive in materia di  volontariato,  il  Comitato  si riunisce con la partecipazione  dei  componenti  dei  soli  organismi direttivi di cui al comma 6 dell'art. 2.  In  tal  caso  il  Comitato opera con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei  componenti  di ciascun organismo direttivo ed  esprime  il  proprio  parere  con  la maggioranza dei voti dei componenti presenti. 
7.   Per   l'esame   di   particolari   questioni   di    carattere
tecnico-specialistico il  Comitato,  le  singole  commissioni  o  gli organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro.  Ai componenti dei predetti gruppi di lavoro,  che  svolgono  la  propria attivita' a titolo gratuito, sono riconosciuti per la  partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli  39  e  40  del  decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nei regolamenti previsti  ai  sensi dell'art. 2, comma 4 sono indicate le  modalita'  mediante  le  quali
procedere alla costituzione dei  gruppi  di  lavoro nell'ambito  del Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.  

Art. 4 
Composizione e operatività del Comitato 

1. La composizione  del  Comitato,  a  seguito  delle  designazioni effettuate su base democratica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2,  è indicata nell'allegato 1. 
2.  Nella  seduta  d'insediamento  di  ciascuna  commissione  viene individuato un presidente ed un vice-presidente vicario. 
3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1 nonchè dei presidenti e dei vice-presidenti vicari di cui al comma 2 sono valide, in mancanza di modifica, per tre  anni  dall'entrata  in vigore del presente decreto. 
4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'art. 2, comma 5, il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due presidenti delle commissioni il Presidente del  Comitato  che  assume tale carica per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in vigore del presente decreto. 
5. Le nuove nomine o le modifiche  delle  designazioni  di  cui  al comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e  dei successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo, acquisiscono, a seguito della presa  d'atto  del  Dipartimento  della protezione  civile,  immediata  efficacia  operativa  ai   fini   del funzionamento del Comitato e sono riportate in un  decreto  del  Capo Dipartimento, avente cadenza annuale. 
6. Per i trienni successivi a  quello  decorrente  dall'entrata  in vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del  Comitato e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del  Capo Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine  le  designazioni  di cui all'art. 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla  scadenza
del triennio di riferimento. In mancanza  di tali designazioni,  al fine di garantire l'operativita'  del  Comitato,  restano  valide  le designazioni già acquisite e riferite al triennio precedente. 

Norme di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 

Abrogazioni 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti: 
 a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio 2008 recante «Istituzione della Consulta nazionale  del  volontariato di protezione civile»; 
 b) decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile  21 ottobre 2014 recante «Ricostituzione  della  Consulta  nazionale  del volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  25  gennaio  2008  -  aggiornamento conseguente agli Stati generali del volontariato, svoltisi a Roma nel mese di aprile 2012 e  all'entrata  in  vigore  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre  2012,  recante» Indirizzi operativi per assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile". 
Il presente decreto e' inviato agli  organi  di  controllo  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
 
Roma, 11 luglio 2019 
 
Il Presidente: Conte 

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2019
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1949