Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019: Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare, l’articolo 3, comma 18;
VISTO Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l’altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all’Azione 2 (Piano Emergenza Dissesto), “il Sotto-Piano di Azione di Contrasto al Rischio Idrogeologico determinato da Calamità Naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le Ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;
VISTO l’articolo 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 “al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018”;
VISTO l’articolo 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, per le finalità di cui al comma 1028, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile;
CONSIDERATO che il suddetto articolo 1, comma 1029 prevede altresì che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 1028, gli investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”;
VISTE le ricognizioni dei fabbisogni ulteriori rispetto alle somme stanziate con la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2018, comunicate al Dipartimento della protezione civile dai Commissari delegati e dalle Province autonome ai sensi dell’articolo 3 della citata ordinanza n. 558/2018, in particolare per interventi di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 25, comma 2, del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
VISTE le ricognizioni per danni alle strutture e infrastrutture pubbliche, al patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive determinati dagli eventi meteorologici avversi dell’ottobre e novembre 2018, comunicate dalle Regioni e dalle province autonome ai fini della richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea;
VISTE le ricognizioni dei fabbisogni di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo. 2 gennaio 2018, n. 1 nonché delle esigenze ulteriori per interventi di cui alla lettera d) del medesimo comma, comunicate dai Commissari delegati nominati in relazione a stati di emergenza ancora vigenti o chiusi da non più di sei mesi, di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 437 del 16 febbraio 2017, n. 441 del 21 marzo 2017, n. 473 del 4 agosto 2017, n. 481 dell’11 settembre 2017, n. 467 del 16 giugno 467, n. 482 del 20 settembre 2017, n. 485 del 12 ottobre 2017, n. 492 del 29 novembre 2017, n. 511 del 7 marzo 2018, n. 503 del 26 gennaio 2018, n. 507 del 16 febbraio 2018, n. 533 del 19 luglio 2018, n. 534 del 25 luglio 2018, n. 545 del 18 settembre 2018;
, altresì, la necessità di consentire l’immediato avvio degli investimenti strutturali e infrastrutturali, per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l’aumento della resilienza delle strutture e infrastrutture, individuati all’interno delle predette ricognizioni dei fabbisogni;
che la realizzazione dell’insieme degli investimenti volti a incrementare la resilienza delle strutture e delle infrastrutture anche private costituisce condizione necessaria per il superamento dell’emergenza attraverso l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
CONSIDERATO che gli stati di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge 31 dicembre 2018, n. 145 e quelli terminati da non oltre sei mesi dal predetto termine, per i quali i Commissari delegati nominati in forza di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e le Province autonome hanno comunicato al Dipartimento della protezione civile fabbisogni ulteriori, rispetto a quelli già stanziati con le delibere del Consiglio dei ministri relative ai medesimi stati di emergenza, sono elencati nella Tabella A allegata al presente decreto;
la necessità di assegnare ai Commissari delegati e alla Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della citata legge 31 dicembre 2018, n. 145 in modo proporzionale rispetto ai fabbisogni comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
, altresì, necessario individuare i criteri e le modalità con cui i Commissari delegati e le Province Autonome, ovvero i soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 provvedono a riconoscere i contributi di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e delle infrastrutture, anche in favore dei soggetti privati o titolari di attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico di cui all’allegato A al presente decreto;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
, in particolare, l’articolo 11 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevede l’obbligo degli Stati membri di presentare alla Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli Aiuti di Stato;
SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formulata con nota del 27 febbraio 2019;
DECRETA:
Articolo 1
Le Tabelle A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella Tabella A allegata al presente decreto, le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai Commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in maniera proporzionale rispetto alle ricognizioni dei fabbisogni citate in premessa, nei limiti di importo indicati, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, nella tabella B allegata al presente decreto.
Articolo 2
Per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1 sul patrimonio pubblico, ricompresi nel Sotto-Piano dell’Azione 2 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, richiamato in premessa, nel limite delle somme indicate per ciascun anno nella Tabella B allegata al presente decreto, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1 predispongono, entro venti giorni dalla data del presente provvedimento, per la prima annualità e, per le annualità successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, da sottoporre all’ approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. Detto Piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti di cui al primo periodo, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile.
A seguito dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, al fine di consentire l’avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento, a favore di ciascun soggetto di cui all’articolo 1, del 30 per cento dell’importo indicato, relativamente alla prima annualità, nella tabella B allegata al presente decreto. Le restanti risorse sono trasferite, per ciascuna annualità, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Nell’ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui al presente decreto, si provvede entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 1 che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l’impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla Tabella B.
Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.
Gli investimenti di cui al presente decreto sono attuati con le modalità di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.
Articolo 3
Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi rientranti nell’allegato A, nel limite delle somme indicate nell’allegato B, i Commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti, secondo i criteri e le modalità di cui al presente articolo.
I finanziamenti sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati al comma 4 e sono destinati a investimenti relativi :
alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’articolo 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso;
d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.
3. Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all’articolo 5. I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia di cui all’articolo 5. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi come di seguito indicato:
Per gli investimenti di cui al comma 1:
all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’articolo 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’articolo 5, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all’80% del valore indicato nella perizia asseverata di cui all’articolo 5 se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista all’articolo 5, fermi restando i massimali ivi indicati.
Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata di cui all’articolo 5, una percentuale:
fino all’80% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
fino al 50% per l’unità destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro.
Per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è precondizione per l’accesso al finanziamento e sull’area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo si somma il finanziamento di cui al presente articolo fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.
Articolo 4
Per gli investimenti di cui all’articolo 3, comma 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi rientranti nella Tabella A, nel limite delle somme indicate nella Tabella B, i Commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti adottati secondo i criteri e le modalità di cui al presente articolo.
I finanziamenti sono concessi entro i massimali indicati al comma 5 e sono finalizzati:
a) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;
b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all’articolo 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso.
Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all’articolo 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.
I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati:
Per le domande di finanziamento riguardanti:
la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;
il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all’80% del limite massimo;
per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente
Articolo 5
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, definiscono, con propri provvedimenti, le procedure di raccolta, istruttoria e successiva liquidazione dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, anche mediante la predisposizione di appositi moduli di domanda di finanziamento e di perizia asseverata, dandone pubblico avviso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con le modalità ritenute più opportune.
Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì determinati i termini per la presentazione della perizia asseverata e per l’istruttoria delle domande di finanziamento che comunque deve concludersi entro i successivi 60 giorni dal termine di cui al comma 1.
Nella perizia asseverata di cui al comma 1, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, quest’ultimo, sotto la propria personale responsabilità, deve, almeno :
attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso;
relativamente ai danni all’immobile ad uso abitativo ovvero in cui ha sede l’attività economica e produttiva:
identificare l’immobile danneggiato dall’evento calamitoso, indicandone l’indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
descrivere i danni all’immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell’elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l’importo IVA;
attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
distinguere sia nel caso di cui alla lettera ii) che in quello di cui alla lettera iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell’immobile;
c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
d) per l’immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati;
e) per le attività economiche e produttive, allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività stessa.
Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1 subiti dalle strutture, opere e impianti di cui agli articoli 3 e 4 al fine di consentirne, con separata disposizione, l’eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l’altro:
limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l’indicazione del numero dei vani catastali interessati;
limitatamente alle attività economiche e produttive, l’indicazione dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso, nonché di quelli relativi all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.
I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, sulla base delle perizie asseverate, provvedono a riconoscere i finanziamenti per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili e nei limiti massimi di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 6
Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 5, comma 4, quantificabili in 800 milioni di euro per l’anno 2019 e in 900 milioni di euro per le annualità 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la successiva assegnazione ai soggetti di cui all’articolo 1, sulle contabilità speciali dai medesimi aperte per la gestione degli eventi emergenziali di cui alla Tabella A.
I soggetti di cui all’articolo 1 assicurano la rendicontazione delle somme utilizzate ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Gli interventi realizzati ai sensi del presente decreto dai soggetti di cui all’articolo 1 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i relativi dati sono rilevati dai Commissari delegati, dalle Province autonome e dai Soggetti responsabili di cui all’articolo 1, che li trasmettono con la classificazione «Mitigazione dissesto idrogeologico — piani dei commissari» ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 229 del 2011.
Articolo 7
La relazione annuale di cui all’articolo 11, lett. b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per i finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4, è effettuata da ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata dalla misura di Aiuto di Stato mediante la piattaforma informatica SARI.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri