Decreti8 novembre 2023

Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare dell'8 novembre 2023 - Decreto di costituzione della Struttura temporanea di supporto al Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2023

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e, in particolare, l’articolo 17 recante "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “ Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n 140, recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, che introduce, tra l’altro, norme per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell’area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli e, in particolare, l’articolo 2, concernente “Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico”;

 VISTO, altresì, il comma 4 del sopra richiamato articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n.140, il quale prevede che il Dipartimento della Protezione civile si avvale di una struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, costituita, con decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e che tale struttura opera fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2010, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 21 concernente il Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 aprile 2021 con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio Sen. Nello Musumeci, è stato conferito l’incarico per la Protezione civile e le Politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio Sen Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022 con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, alla costituzione della Struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile, per la celere attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140;

DECRETA

ART. 1
(Costituzione della Struttura temporanea di supporto per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140)

  1. È costituita, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023 n. 140, una Struttura temporanea di supporto per l’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. La struttura di cui al precedente comma 1 opera fino al 31 dicembre 2024.

ART. 2
 (Compiti)

  1. La Struttura temporanea di cui all’articolo 1 del presente decreto, supporta il Dipartimento della protezione civile, in particolare, per l’espletamento delle seguenti attività:
    a) coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 ai fini della predisposizione ed attuazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;
    b) formulazione di una proposta tecnica relativa all’approvazione del Piano di cui alla lettera a);
    c) raccordo con gli uffici competenti del Dipartimento.
  2. La Struttura temporanea assicura altresì il raccordo delle attività di cui all’articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 con le altre azioni previste nel predetto decreto-legge.

ART. 3
(Composizione)

  1. Alla Struttura di supporto è assegnato un contingente di dieci unità di personale così composto:
    a) una unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutata anche in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, applicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    b) nove unità di personale non dirigenziale, selezionati tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino ad un massimo di quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per la realizzazione delle attività di carattere tecnico-scientifico e amministrativo-gestionale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140. Detto personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
  2. All’individuazione delle unità di cui al comma 1 si provvede in conformità alle disposizioni vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Per l’esercizio delle funzioni straordinarie previste dall’articolo 2 del citato decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,  il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, delle rispettive società in house, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze individuati dall’ordine professionale nel rispetto della normativa vigente, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico . Per le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 , il Dipartimento si avvale anche del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

ART. 4
(Trattamento economico)

  1. All’unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, se scelta tra estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la retribuzione di posizione variabile è attribuita nella misura dell’importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Il trattamento economico del personale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ai sensi del quale “Il personale del comparto Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, e i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d’intesa con l’amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.”.

ART. 5
(Oneri)

  1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1, del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, cui sono state riassegnate le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ovvero nel limite massimo di 109.278 euro per l’anno 2023 e di 655.664 euro per l’anno 2024.
  2. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 3, del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile cui sono state riassegnate le risorse di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, ovvero nel limite massimo di 33.580 euro per l’anno 2023 e di 201.478 euro per l’anno 2024 oltre le residue risorse eventualmente non utilizzate per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, del presente decreto.

ART. 6
(Dotazione strumentale)

  1. La Struttura di supporto di cui all’articolo 1 opera nell’ambito del Dipartimento della protezione civile, presso le rispettive sedi ovvero sul territorio della Città metropolitana di Napoli, anche presso strutture appositamente e temporaneamente individuate.
  2. Per la dotazione strumentale necessaria al funzionamento della Struttura di supporto, la stessa si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 8 novembre 2023

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci