Decreti27 aprile 2023

Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 aprile 2023 - Chiusura delle contabilità speciali n. 5642, n. 3270 e n. 5349 e modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” ed in particolare l'articolo 44-ter, comma 3, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, “ sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue”;

VISTO l'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria”, il quale dispone che, in attuazione del comma 3 dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le contabilità speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225 del 1992, sono soppresse a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile; con uno o successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue; la soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che, in attuazione dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, a seguito di istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile ha disposto l’“Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017” per ciascuna delle contabilità speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 sono state individuate la data di soppressione e la destinazione delle risorse residue;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante “Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017”, alle contabilità speciali nn. 1386, 1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, non sono applicabili le modalità di soppressione previste ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2021 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 ha previsto, a seguito della richiesta avanzata dai titolari delle c.s. 1231, 3912, 3990 e 5456 e della conseguente istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile, la proroga della scadenza delle citate c.s. di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017, al 31 dicembre 2021”;

ATTESO che il Presidente della Regione Siciliana, titolare della contabilità speciale n. 5642, in occasione dell’istruttoria del Dipartimento della protezione civile, propedeutica all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, non ha avanzato alcuna richiesta di proroga della citata contabilità speciale e che, pertanto, la stessa può essere chiusa con le modalità di soppressione e con la destinazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 che, a seguito della richiesta avanzata da taluni titolari delle c.s. e della successiva istruttoria del Dipartimento della protezione civile, ha previsto: a) in attuazione dell’articolo 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, la proroga della scadenza delle c.s. nn. 3270 e 5349, di cui alla lista B dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2017, al 31 dicembre 2022; b) l’esclusione dalla procedura di soppressione della contabilità speciale n. 5456; c) talune modifiche di drafting al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020;

VISTA la nota n. 11493 del 5 dicembre 2022 con cui il Sindaco del Comune di Bonorva (SS), titolare della contabilità speciale n. 3270, in scadenza il 31 dicembre 2022, ha rappresentato la necessità di completare le opere emergenziali programmate con le risorse residue giacenti sulla contabilità speciale e chiede, pertanto, il riversamento delle risorse citate sul bilancio del Comune di Bonorva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

RITENUTO necessario, a motivo delle attività ancora in essere, prevedere, alla chiusura della c.s. n. 3270 prevista per il 31 dicembre 2022, il riversamento delle risorse residue, impegnate per le attività non ancora concluse, sul bilancio del Comune di Bonorva;

CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria del Dipartimento della protezione civile;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DECRETA

ART. 1
(Chiusura delle contabilità speciali n. 5642, n. 3270 e n. 5349 con trasferimento delle risorse programmate per le attività ancora in corso)

1. Alla chiusura della contabilità speciale 5642 si provvede con le modalità di soppressione e con la destinazione delle risorse residue secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con trasferimento delle risorse ivi presenti, impegnate per le attività non ancora concluse, sul bilancio della regione Siciliana per il completamento delle medesime attività.
2. Alla chiusura della contabilità speciale n. 3270, come prorogata dall’articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, si provvede con le modalità di soppressione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020. Alla chiusura della contabilità speciale n. 3270, le risorse ivi presenti, impegnate per le attività non ancora concluse, sono trasferite sul bilancio del Comune di Bonorva per il completamento delle medesime attività.
3. Alla chiusura della contabilità speciale 5349, come prorogata dall’articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, si provvede con le modalità di soppressione e con la destinazione delle risorse residue secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 e pertanto le risorse ivi presenti, sono trasferite al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
4. Al completamento delle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo le risorse eventualmente residue sono riversate all’entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

ART.2
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020)

1. Nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 con riferimento alla contabilità speciale n. 3270, le parole “Fondo per le emergenze nazionali” sono sostituite con le parole “Bilancio del Comune di Bonorva”.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci