Decreti26 febbraio 2024

Decreto del Capo Dipartimento rep. 669 del 26 febbraio 2024 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all’articolo 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 3119 in data 9 dicembre 2022, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell’articolo 3, comma 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante “Nuova istituzione di un Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante “Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n, 2431 recante Nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle Ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che le risorse stanziate dalle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ammontano complessivamente a Euro 86.000.000,00 per le azioni di cui alla lettera a) ed a Euro 860.938.815,61 per le azioni di cui alle lettere b) e c);

CONSIDERATO che le risorse, già trasferite alle Regioni, relative alle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, alla data del 21/12/2023 e in seguito alle rimodulazioni effettuate da alcune Regioni ai sensi di quanto previsto dall’OCDPC 675/2020, ammontano rispettivamente a Euro 65.452.932,72 per le azioni di cui alla lettera a), a Euro 757.319.276,94 per gli interventi di cui alla lettera b), e a Euro 108.267.372,06 per gli interventi di cui alla lettera c);

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, che prevede la revoca delle risorse non utilizzate entro 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della medesima ordinanza 675, con scadenza al 25 maggio 2022;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897 del 23 giugno 2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'articolo 4, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l’utilizzo delle risorse ivi previste;

VISTO l’articolo 4, comma 3 dell’OCDPC 675/2020, che prevede che le somme revocate siano riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

VISTO l’articolo 19, comma 4 dell’OCDPC 780/2021, che prevede che le risorse revocate relative alle annualità 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza 675/2020, siano riutilizzate dal Dipartimento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della medesima ordinanza, anche tenendo conto dell’indice di rendimento di cui all’articolo 18, comma 4, della medesima ordinanza 780/2021;

VISTO l’articolo 1, comma 2 dell’OCDPC 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, quelle per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTO l’articolo 1, comma 3 dell’OCDPC 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, quelle per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTO l’articolo 1, comma 4 dell’OCDPC 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, quelle per le quali le Regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalità di cui all’articolo 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria;

VISTE le note inviate alle Regioni nel mese di febbraio 2022 (Regione Abruzzo, nota prot. DPC 8526 del 28/02/2022 - Regione Basilicata, nota prot. DPC 8554 del 28/02/2022 - Regione Calabria, nota prot. DPC 8682 del 01/03/2022 - Regione Campania, nota prot. DPC 8692 del 01/03/2022 - Regione Emilia-Romagna, nota prot. DPC 7898 del 24/02/2022 - Regione Friuli-Venezia Giulia, nota prot. DPC 8531 del 28/02/2022 - Regione Lazio, nota prot. DPC 7994 del 24/02/2022 - Regione Liguria, nota prot. DPC 7998 del 24/02/2022 - Regione Lombardia, nota prot. DPC 8000 del 24/02/2022 - Regione Marche, nota prot. DPC 8005 del 24/02/2022 - Regione Molise, nota prot. DPC 9983 del 08/03/2022 - Regione Piemonte, nota prot. DPC 8497 del 28/02/2022 - Regione Puglia, nota prot. DPC 8557 del 28/02/2022 - Regione Sicilia, nota prot. DPC 8691 del 01/03/2022 - Regione Toscana, nota prot. DPC 8674 del 01/03/2022 - Regione Umbria, nota prot. DPC 8548 del 28/02/2022 - Regione Veneto, nota prot. DPC 8524 del 28/02/2022), che prevedevano una prima quantificazione delle risorse non utilizzate risultanti al Dipartimento della protezione civile, pari complessivamente a Euro 145.508.934,24;

TENUTO CONTO degli esiti delle riunioni del Tavolo Tecnico, riportati nei verbali del 16/05/2022, del 27/10/2022 e del 12/07/2023, in cui il Dipartimento della protezione civile ha illustrato il quadro provvisorio delle risorse non utilizzate e ha sottolineato la necessità di pervenire a una quantificazione definitiva delle suddette risorse da parte delle Regioni;

VISTE le note inviate alle Regioni nel mese di novembre 2022 (Regione Abruzzo, nota prot. DPC 53862 del 22/11/2022 - Regione Basilicata, nota prot. DPC 53969 del 22/11/2022 - Regione Calabria, nota prot. DPC 53971 del 22/11/2022 - Regione Campania, nota prot. DPC 53978 del 22/11/2022 - Regione Emilia-Romagna, nota prot. DPC 53877 del 22/11/2022 - Regione Friuli-Venezia Giulia, nota prot. DPC 53928 del 22/11/2022 - Regione Lazio, nota prot. DPC 53943 del 22/11/2022 - Regione Liguria, nota prot. DPC 53950 del 22/11/2022 - Regione Lombardia, nota prot. DPC 53952 del 22/11/2022 - Regione Marche, nota prot. DPC 53956 del 22/11/2022 - Regione Molise, nota prot. DPC 53980 del 22/11/2022 - Regione Piemonte, nota prot. DPC 53963 del 22/11/2022 - Regione Puglia, nota prot. DPC 53983 del 22/11/2022 - Regione Sicilia, nota prot. DPC 53965 del 22/11/2022 - Regione Toscana, nota prot. DPC 53966 del 22/11/2022 - Regione Umbria, nota prot. DPC 53967 del 22/11/2022 - Regione Veneto, nota prot. DPC 53968 del 22/11/2022) che prevedevano una quantificazione complessiva delle risorse non utilizzate risultanti al Dipartimento della protezione civile, pari a Euro 32.392.755,98;

TENUTO CONTO della riunione del Tavolo Tecnico del 21/12/2023 in cui il Dipartimento della protezione civile ha illustrato il quadro definitivo delle risorse non utilizzate di cui alle citate ordinanze di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATI gli esiti dell’aggiornamento del monitoraggio e le ulteriori azioni da ultimo effettuate dalle Regioni per utilizzare al meglio le risorse in vista della scadenza del 25 novembre 2022, che hanno permesso di ridurre ulteriormente le risorse da sottoporre a revoca alla somma complessiva di 25.721.623,76 euro;

VISTA la nota prot. 7867 del 13 febbraio 2024 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha comunicato alle Regioni il quadro definitivo delle risorse “non utilizzate” per le tre linee di attività a), b) e c) delle citate ordinanze, pari a Euro 25.721.623,76;

RITENUTO necessario, al fine di recuperare e ridistribuire le risorse non utilizzate e proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, procedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’ordinanza 675/2020, con la revoca delle risorse non utilizzate di cui all’articolo 1 della medesima ordinanza, essendo decorso il termine da ultimo prorogato al 25 novembre 2022 dall’ordinanza 897/2022;

DECRETA

ART. 1

  1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
  2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’ordinanza 675/2020, le risorse trasferite alle Regioni per le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, considerate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, della medesima ordinanza, non utilizzate, pari a complessivi 25.721.623,76 euro, sono revocate.
  3. Nell’allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto sono riportate le risorse non utilizzate, riferite a ciascuna linea di attività, nonché la somma totale delle risorse revocate a ciascuna Regione che provvede, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a effettuare il versamento dell’importo di competenza sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con indicazione della causale “Restituzione somme ex articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39”, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa nel bilancio del Dipartimento della protezione civile.
  4. Le somme revocate di cui al comma 2 sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, anche tenendo conto dell’indice di rendimento di cui all’articolo 18, comma 4, dell’ordinanza 780/2021, e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 febbraio 2024

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio