Decreti del Capo Dipartimento15 dicembre 2020

Decreto del Capo Dipartimento n. 4356 del 15 dicembre 2020 - Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile”, ed in particolare l’articolo 37, che dispone che il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità e che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite sulla base di criteri con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2019, foglio 1971, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l’articolo. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1886 del 16/05/2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021;

CONSIDERATI la straordinarietà e gravità della situazione emergenziale da COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia in atto su tutto il territorio nazionale che hanno richiesto l’adozione di adeguate e rigorose misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

TENUTO CONTO, che, per il difficile e limitato contesto di operatività per le predette misure, diverse Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 non potranno concludere entro il 31 dicembre 2020 i progetti presentati al finanziamento nell’annualità precedente inviando la relativa richiesta di saldo entro la predetta data del 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6 del decreto di che trattasi, rep. n. 1886 del 16/05/2020, sono esclusi dal finanziamento i progetti per l’anno 2020 presentati entro il 31 dicembre dello stesso anno dalle predette Organizzazioni che non abbiano concluso i progetti dell’anno precedente e che non abbiano inviato la richiesta di saldo precedentemente alla data di presentazione della nuova domanda di contributo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assicurare, al fine di un’efficiente ed efficace capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile attraverso la concessione di contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;

ACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 3 dicembre 2020;

 

DECRETA

ART. 1

1. Con riferimento alle cause di inammissibilità di cui al primo punto dell’articolo 6 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, repertoriato al numero 1886 del 16 maggio 2020, recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019 e 2021, per i progetti per l’anno 2020, presentati entro il 31 dicembre dello stesso anno, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale che, alla data di presentazione della domanda di contributo, non abbiano concluso il progetto dell’annualità precedente, l’inammissibilità della domanda ha luogo quando la conclusione del progetto del 2019 e la relativa richiesta di saldo avvenga oltre il 30 aprile 2021. Analogamente, ai fini dell’ammissibilità dei progetti di cui al punto 5.1 – Quota Nazionale presentati entro il 31 dicembre 2020 i progetti dell’annualità precedente saranno ritenuti realizzati se sia la sede centrale che le singole sezioni beneficiarie del potenziamento (misura 1, 2 3) previsto dal progetto, provvedano alla richiesta di saldo entro il 30 aprile 2021.

2. I progetti di cui al comma 1, presentati entro il 31 dicembre 2020 per l’anno 2020, mancanti della richiesta di saldo per il progetto dell’annualità precedente, saranno ammessi con riserva, previa verifica da parte del Dipartimento della protezione civile, entro la data del 30 aprile 2021, della ricezione da parte delle Organizzazioni di volontariato della predetta richiesta di saldo.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli