Decreti del Capo Dipartimento7 febbraio 2020

Decreto del Capo Dipartimento n. 414 del 7 febbraio 2020. Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute

Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COORDINATORE  INTERVENTI  OCDPC N. 630/2020   VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;   VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;   VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;   VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;   VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;   VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;   VISTO, inoltre, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;   VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 recante misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario;   CONSIDERATA la necessità di attuare tempestivamente le misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare  l’incolumità della popolazione, avvalendosi di soggetti attuatori;    RITENUTO di individuare il Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per lo svolgimento di talune delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;                      SENTITO il Ministero della salute;    per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano          DISPONE      Articolo 1   1. Per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute, necessari al superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è nominato soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, il Segretario generale del Ministero della salute. Il Soggetto attuatore, previo assenso del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede al monitoraggio ed alla sorveglianza sanitaria nei porti e aeroporti italiani, con la finalità di garantire il controllo dei passeggeri in arrivo sul territorio nazionale attraverso navi e aerei, anche avvalendosi dei soggetti istituzionalmente competenti. In particolare, fatte salve le ulteriori specifiche direttive che saranno impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile in materia, il Soggetto attuatore, che opera con il supporto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore generale del personale, organizzazione e bilancio del medesimo Ministero per quelli amministrativi, adotta altresì gli ulteriori provvedimenti in relazione all’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dal medesimo Dicastero, previa comunicazione al Capo del Dipartimento della protezione civile, proponendone al Ministro l’eventuale estensione, in termini finanziari e temporali, in base all’evoluzione dello stato emergenziale in corso. 2 In considerazione delle esigenze della protezione civile relative al fabbisogno di personale, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il Soggetto attuatore può essere supportato dai volontari di protezione civile attivati dal Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Il Soggetto attuatore per l’attuazione dei compiti affidati può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e successive ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonchè della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza. 4. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell’ambito dei compiti istituzionali e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.                                                                            Articolo 2   1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.     Roma,                                                       Angelo Borrelli