Decreti del Capo Dipartimento12 aprile 2020

Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 - Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001 riguardante le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell’interno nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti l’immigrazione;

VISTO l’articolo 13, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, che indica, tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, la Croce Rossa italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO, inoltre, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute del 7 aprile 2020, con cui si dispone che, dalla data della sua adozione e fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Search And Rescue (SAR) italiana;

CONSIDERATO che, in conseguenza del citato decreto interministeriale del 7 aprile 2020, permane la necessità di assicurare il rispetto delle misure sanitarie adottate per contrastare  la diffusione epidemiologica  da COVID-19 con riferimento ai casi  di  soccorso  in mare;

RILEVATA la necessità di attuare tempestivamente le misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare  l’incolumità della popolazione, avvalendosi di soggetti attuatori; 

RITENUTO di individuare, sentito il Ministro dell’interno, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione quale soggetto attuatore per lo svolgimento di talune delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTA la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 aprile 2020;

VISTE le note del Ministero dell’interno del 9 e del 12 aprile 2020; 

SENTITO il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano

DISPONE

ART. 1

  1. Per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica  da COVID-19, anche nei riguardi delle persone soccorse in mare, ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, è nominato Soggetto attuatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che si avvale della Croce Rossa Italiana quale struttura operativa del Servizio nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Soggetto attuatore, previo assenso del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) ai sensi  del decreto interministeriale citato in premessa e di quelle giunte sul territorio nazionale in modo autonomo. Con riferimento alle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro)  il Soggetto attuatore, nel rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, può utilizzare navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria. Per le attività  finalizzate all'individuazione delle suddette navi e dell'attività istruttoria di natura tecnico-amministrativa ai fini delle procedure di affidamento dei contratti pubblici il Soggetto attuatore provvede per il tramite delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche in house. Relativamente ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo il Soggetto attuatore individua, sentite le Regioni competenti e le autorità sanitarie locali, per il tramite delle prefetture competenti, altre aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalle vigenti disposizioni, avvalendosi delle prefetture medesime che procedono alla stipula di contratti per il trattamento di vitto, alloggio e dei servizi eventualmente necessari, per le persone soccorse ovvero, in caso di mancanza di accordo, ad attivare le procedure di cui all’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020. Nel caso in cui non sia possibile individuare le predette strutture sul territorio, il soggetto attuatore provvede alla sistemazione dei migranti ai fini dell’isolamento fiduciario e di quarantena anche sulle predette navi.
  2.  In considerazione delle esigenze relative al fabbisogno di personale, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il Soggetto attuatore si avvale, oltre che della Croce Rossa Italiana e della propria organizzazione, del supporto, ove necessario, dei volontari di protezione civile attivati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. Il Soggetto attuatore può, altresì, stipulare accordi con soggetti pubblici e contratti con soggetti privati funzionali alle attività di cui al presente decreto.
  3.  Il Soggetto attuatore per l’attuazione dei compiti affidati, anche con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, può avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 e successive ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti, nonchè della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della medesima ordinanza  ed all’articolo 14 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. A tal fine e per la verifica della corretta applicazione della disciplina derogatoria, il soggetto attuatore può avvalersi della vigilanza collaborativa dell’ANAC ai sensi dell’art 213 comma 3 lettera h del decreto legislativo 50 del 2016.

ART.  2

  1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle risorse stanziate e assentite.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli