Decreti del Capo Dipartimento16 maggio 2021

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° rep n. 1886 del 16 maggio 2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 2020

VISTO  il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO  il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA  la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA  la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTA  la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:

  • 33, che prevede che il volontariato organizzato debba essere iscritto in appositi elenchi;
  • 34, che riconosce nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
  • 37, che dispone che il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità e che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite sulla base di criteri con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;

VISTI   gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;

VISTI  gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva  del Presidente del Consiglio dei ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

VISTO   il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2019, foglio 1971, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO  l’articolo. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

VISTE  le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, alla definizione per il triennio 2019-2021 dei criteri generali relativi alla presentazione dei progetti, alla loro valutazione e alla concessione dei contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;

ACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 7 maggio 2020;

DECRETA

ART. 1

(Finalità)

Con il presente decreto sono definiti i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021.

ART. 2

(Beneficiari)

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e precisamente:

1.a) le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile;

1.b)le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3

(Misure finanziabili e percentuali di finanziamento)

Ciascuna organizzazione di cui al punto 1) dell’articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:

MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.

MISURA 1/A - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di volontariato afferenti alle colonne mobili delle organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile di cui al punto 1.a, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.

MISURA 1/B - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e Province autonome, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso delle organizzazioni di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che ne fanno parte.

MISURA 1/C - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che non presentano progetti nell’ambito delle misure 1/A e 1/B, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso.

I mezzi finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 18, devono recare emblemi e logo tali da consentire l’identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.

MISURA 2 - diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali, sulla base di progetti strutturati e valutati secondo apposite linee guida da emanarsi dal Dipartimento della protezione civile entro il 30 ottobre di ogni anno.

MISURA 3 - miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successivi provvedimenti attuativi.

L’attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all’organizzazione proponente il progetto, non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo le disposizioni vigenti.

I progetti relativi alle misure 1/A, 1/B, 1/C sono finanziabili di norma nella misura massima del 75%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili di norma nella misura massima del 95%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

Se una organizzazione presenta più richieste di contributo nello stesso anno, per la stessa quota, sarà scelta, da parte del soggetto competente per la relativa fase istruttoria, soltanto una delle proposte progettuali.

ART. 4

(Riparto delle risorse)

In considerazione delle finalità strategiche di rilievo nazionale dei progetti di potenziamento finanziabili in attuazione dei presenti criteri generali, le risorse finanziarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021, definite come stabilito al successivo paragrafo 5, sono così ripartite:

  • nella misura del 50 % del totale disponibile, a favore di proposte presentate dalle organizzazioni di cui al punto 1.a);
  • nella misura del 35 % del totale disponibile, a favore di proposte presentate dalle organizzazioni di cui al punto 1.b) e che fanno parte delle colonne mobili del volontariato della Regione o Provincia autonoma di appartenenza;
  • nella misura del 15 % del totale disponibile, a favore delle proposte presentate dalle organizzazioni di cui al punto 1.b) che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio.

Qualora le richieste ammissibili non esauriscano integralmente le risorse disponibili per la quota di competenza, il Dipartimento può valutare l’eventuale proposizione di un secondo provvedimento, integrando le restanti quote.

ART. 5

(Modalità di presentazione dei progetti e cause di inammissibilità)

5.1 QUOTA NAZIONALE (50% delle risorse disponibili)

I progetti possono essere presentati unicamente dalla struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 e devono pervenire al Dipartimento unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, pena di esclusione,  all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I progetti possono essere finalizzati all’implementazione della rispettiva Colonna Mobile Nazionale, al potenziamento delle sezioni territoriali, ovvero ad ambedue le tipologie di interventi. In tal caso i progetti devono contenere l’elenco analitico delle sezioni territoriali beneficiarie, per le quali è precluso, nel medesimo anno, l’accesso ai contributi previsti nella quota regionale.

I progetti presentati direttamente al Dipartimento in forma autonoma dalle sezioni territoriali delle organizzazioni di cui al presente paragrafo sono inammissibili.

Le istanze che risulteranno mancanti di uno o più elementi essenziali indicati nel modello allegato ai presenti criteri generali, saranno dichiarate inammissibili.

Il Dipartimento della protezione civile comunicherà alle Organizzazioni Nazionali che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno, l’esito dei rispettivi procedimenti.

                                                                           

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

Due o più organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui al paragrafo 1.a) possono presentare progetti comuni, con l’obiettivo di perseguire economie di scala e maggiore omogeneità delle attrezzature e dei materiali utilizzati dalle rispettive colonne mobili. In tal caso il progetto deve essere presentato in forma unitaria, con l’indicazione delle organizzazioni aderenti e beneficiarie.

5.2 QUOTA REGIONALE (35% delle risorse disponibili)

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 possono presentare progetti unicamente inviandoli alle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le sezioni locali di organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale dovranno corredare le proprie eventuali proposte del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso e in mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile. Tale parere dovrà essere trasmesso contestualmente, a pena di inammissibilità, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali.

Le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome sono autorizzate ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute con l’esclusione di integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pena di inammissibilità e procedono all’istruttoria preliminare delle proposte, accertandone, anzitutto:

  • la completezza formale secondo quanto previsto dall’articolo 37, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
  • lo stato di adempienza dell’Organizzazione richiedente, nella realizzazione di progetti precedentemente finanziati dal Dipartimento, acquisendo le informazioni relative presso il Servizio Volontariato, struttura responsabile del procedimento.

Sulla base della rispettiva rilevanza ai fini dell’operatività delle rispettive colonne mobili del volontariato la Direzione di protezione civile di ciascuna Regione o Provincia autonoma procede all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

La proposta regionale dovrà essere elaborata entro il 31 marzo dell’anno successivo e trasmessa alla Commissione Speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La predetta Conferenza dovrà trasmettere, entro il successivo 31 maggio, al Dipartimento una proposta unitaria contenente le proposte regionali approvate, nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota regionale, unitamente all’intera documentazione contenente, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli elementi sotto indicati:

parte generale

1.a criteri di ripartizione e priorità adottati;

1.b inquadramento generale ai fini dell’impatto dei progetti sul potenziamento della rispettiva Colonna Mobile;

2.         parte specifica (per ciascun progetto)

2.a associazione proponente;

2.b attestazione di esito positivo dell’esame istruttorio sulla completezza formale;

2.c attestazione di esito positivo dell’esame istruttorio di merito;

2.d sintesi delle eventuali rimodulazioni e/o revisioni dei progetti apportate.

 

Il Dipartimento provvederà all’approvazione della proposta regionale unitaria entro i successivi 30 giorni ed ha facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche od approfondimenti per una sola volta.

Le Amministrazioni regionali e le Province autonome competenti, comunicheranno alle Organizzazioni con sede sui rispettivi territori che abbiano proposto progetti al finanziamento nell’anno, l’esito degli specifici procedimenti.

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

Le Amministrazioni regionali e le Province autonome che presentino un unico progetto di Colonna Mobile Regionale, riferito ai rispettivi coordinamenti Regionali del volontariato, potranno, nell’eventualità emergesse la possibilità di procedere con ulteriori finanziamenti per il recupero di somme disponibili, proporre un ulteriore progetto integrativo del primo.

5.3. QUOTA LOCALE (15% delle risorse disponibili)

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 che non presentano progetti per le tipologie previste dai punti 5.1 e 5.2 possono presentare progetti relativi alla misura 1/C, unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, a pena di esclusione, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it e per conoscenza, alla competente Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Tali progetti, a pena di inammissibilità devono essere corredati da una relazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco del comune dove ha sede l’organizzazione e eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento delle specifiche risorse territoriali, oltre la relazione tecnica ordinariamente prevista. Per i Gruppi Intercomunali o altre forme di Organizzazione Intercomunale, nel caso questi propongano un progetto collettivo, la dichiarazione potrà essere firmata dal Presidente esclusivamente se trattasi di Sindaco di un Comune aderente, altrimenti resta obbligatoria la dichiarazione del Sindaco presso cui ha sede il Coordinamento che propone la domanda.

Costituirà elemento preferenziale, in sede di valutazione dei progetti per la “Quota Locale” l’esplicitazione, nella relazione tecnica del progetto, delle connessioni della proposta, con il piano comunale di protezione civile, con particolare riguardo alle modalità di impiego dei materiali e mezzi oggetto della richiesta di contributo.

Il Dipartimento procederà all’istruttoria preliminare delle proposte accertandone la completezza formale secondo quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo n.1 del 2018 ed entro il 31 marzo dell’anno successivo trasmette le proposte ritenute ammissibili e formalmente corrette all’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Sulla base della rilevanza ai fini dell’operatività dei servizi locali di protezione civile, l’ANCI procede all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità. L’ANCI, trasmette al Dipartimento entro il successivo 31 maggio, una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

Tale proposta dovrà contenere le istanze approvate nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota locale.

Il Dipartimento provvederà all’approvazione della proposta unitaria dell’ANCI entro i successivi 30 giorni ed ha la facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche ed approfondimenti per una sola volta.

Il Dipartimento comunicherà alle Organizzazioni Territoriali che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno e per conoscenza alle Amministrazioni Regionali o delle Province autonome competenti, l’esito dei rispettivi procedimenti.

Tutte le comunicazioni alle organizzazioni che presentano istanza avverranno a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.

ART. 6

(Ulteriori cause di inammissibilità)

Al di là delle cause di inammissibilità indicate all’articolo 5, sono inoltre inammissibili e quindi esclusi dal finanziamento:

i progetti presentati da organizzazioni che abbiano beneficiato di contributi erogati dal Dipartimento della protezione civile finalizzati all’attuazione di progetti presentati al finanziamento nell’annualità precedente, a meno che essi non risultino già conclusi (richiesta di saldo già inviata) alla data di presentazione della nuova istanza. In considerazione della unitarietà delle proposte delle Colonne Mobili Nazionali, i progetti di cui al punto 5.1 Quota Nazionale, saranno ritenuti realizzati soltanto se, sia la sede centrale che le singole sezioni beneficiarie del potenziamento (misura 1,2,3) previsto dal progetto, avranno già provveduto alla richiesta di saldo precedentemente alla data di presentazione della nuova domanda di contributo;

i progetti di organizzazioni che non abbiano adempiuto correttamente all’assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati negli anni precedenti; in caso di inadempienza, è facoltà della Direzione di protezione civile della Regione o Provincia autonoma:

- confermare l’inammissibilità delle istanze sino alla sanatoria della situazione di inadempienza da parte dell’Organizzazione.

-   proporre al Dipartimento un programma di rientro dell’organizzazione, consistente in un piano di investimenti di settore, cronologicamente prestabilito, concordando i tempi e le modalità di riammissione dell’Associazione interessata.

i progetti di Organizzazioni che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad Organismi, Organizzazioni ed Enti diversi dalla organizzazione proponente ad esclusione dei Comuni relativamente ai gruppi comunali;

progetti che non siano corredati da preventivi delle ditte fornitrici esterne o da documentazione che faccia formale riferimento a preventivi delle ditte fornitrici;

i progetti per i quali non venga esplicitamente indicata la certezza della totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell’indicazione della fonte di co-finanziamento, pubblica o privata;

i progetti che prevedano l’acquisizione di materiali e mezzi usati, di qualsiasi genere;

i progetti che prevedano l’acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede dell’organizzazione proponente ovvero a supporto dell’operatività della medesima (magazzini, ricovero mezzi, etc.), ivi comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di qualunque tipo;

  • progetti che propongano linee di potenziamento non conformi alle strategie di protezione civile del sistema nazionale;
  • pogetti che prevedano l’acquisizione di velivoli relativamente ai progetti che prevedano l’acquisizione di S.A.P.R., l’ammissione al finanziamento potrà essere presa in considerazione soltanto successivamente all’adozione di una specifica regolamentazione da parte degli Enti e Soggetti competenti.

I requisiti ai fini dell’eventuale esclusione saranno verificati dal Dipartimento, per i progetti di cui ai punti 5.1 e 5.3, dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente per i progetti di cui al punto 5.2.

Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione all’organizzazione proponente secondo le rispettive competenze individuate nei punti 5.1, 5.2, 5.3.

ART. 7

(Massimali finanziari annui)

Entro il 31 dicembre di ciascuno anno del triennio di cui all’articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile comunica, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’importo delle disponibilità finanziarie destinabili al finanziamento dei progetti di potenziamento relativi alla rispettiva annualità, sulla base del bilancio di previsione dell’anno successivo approvato.

ART. 8

(Valutazione)

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti avverrà sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo n.1 del 2018 e dai presenti criteri generali:

completezza formale delle istanze;

criteri di esclusione espressi nel punto 6 e/o altre condizioni di inammissibilità;
proposte progettuali non compatibili con le finalità di intervento nazionale.

Il Dipartimento della protezione civile definisce, entro il 31 marzo di ciascuna annualità, indirizzi di priorità per il successivo esame dei progetti di potenziamento afferenti alla quota nazionale presentati entro l’anno cui gli indirizzi si riferiscono. Tali indirizzi, coerenti con le priorità strategiche definite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, saranno comunicati e resi pubblici mediante apposito avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del Dipartimento, alla sezione ‘Volontariato’.

Analogamente sono definite, entro il medesimo termine, indirizzi di priorità per le quote regionale e locale. In tali ambiti, gli indirizzi di priorità saranno determinati d’intesa con la Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, (ANCI), rispettivamente per le quote regionale e locale.

In fase di prima applicazione i predetti indirizzi di priorità a livello nazionale, regionale e locale potranno essere adottati entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 9

(Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi)

In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell’organizzazione richiedente, l’importo del contributo verrà calcolato:

  • fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
  • tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
  • a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l’intero importo del progetto.

 

Il Dipartimento della protezione civile, verificata la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti stabiliti dall’articolo 37 del decreto legislativo n.1 del 2018 nonché ai presenti criteri generali, provvede all’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi, separatamente rispetto alle tipologie di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3. L’approvazione degli elenchi, fermo restando il limite delle risorse disponibili annualmente, può avvenire anche per stralci successivi.

L’elenco dei progetti ammessi relativamente al punto 5.1 viene tempestivamente trasmesso alle Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome ai fini di ulteriore verifica di esclusione delle sezioni locali ivi presenti dai progetti di cui al punto 5.2.

La comunicazione di ammissione al contributo viene notificata alle organizzazioni beneficiarie e per conoscenza, alle Amministrazioni regionali competenti, unicamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da queste comunicato nell’istanza di finanziamento.

Le organizzazioni sono tenute a comunicare l’accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, sempre ed unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protezionecivile@pec.governo.it, entro il termine indicato in fase istruttoria, dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine l’istanza di finanziamento del progetto sarà considerata decaduta e il progetto non potrà essere finanziato, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 

Nella comunicazione di accettazione l’organizzazione proponente può richiedere l’eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti, ovvero di parziale rimodulazione delle attività formative, addestrative od informativo-divulgative proposte.

Tale variazione, che è subordinata all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e relativamente alla sostituzione dei mezzi o delle attrezzature originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le sostituzioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Per i progetti presentati da parte di Gruppi Comunali di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018, potranno essere presentati preventivi acquisiti mediante consultazione del mercato elettronico. Diversamente, i preventivi presentati avranno valore indicativo e costitutivo della ratio progettuale e costituiranno limite massimo finanziabile e conseguente importo dell’impegno di spesa, mentre il fornitore effettivo verrà individuato secondo le occorrenti procedure in materia di appalti pubblici.

Decorso il termine indicato in istruttoria il Dipartimento della protezione civile procede all’adozione del provvedimento di concessione dei contributi, che, previo controllo da parte degli organi preposti, viene pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Il Dipartimento procede all’erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches:

un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione;

un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, su richiesta dell’organizzazione proponente attestante l’avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto, corredata della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute da trasmettere in copia conforme all’originale, sempre unicamente mediante posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
un saldo nella misura rimanente, su richiesta dell’organizzazione proponente a conclusione del progetto, da presentarsi unicamente mediante posta elettronica certificata contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale in copia conforme all’originale comprovante tutte le spese sostenute.

Su tutta la documentazione fiscale di cui sopra deve essere apposta, in forma indelebile, la dicitura:

“SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE”

Alle Organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall’accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell’articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo e approvata dal Dipartimento.

L’Organizzazione può chiedere un’unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Dipartimento della protezione civile, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di proroga e l’eventuale accettazione avvengono unicamente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata.

Entro il termine per la realizzazione del progetto e l’eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l’Organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell’eventuale saldo nonché la documentazione contabile comprovante la completa realizzazione del progetto. L’invio a mezzo di posta elettronica certificata delle copie conformi all’originale delle risultanze bancarie dei pagamenti di tutte le spese sostenute, consentirà di considerare la Organizzazione come adempiente nella realizzazione del progetto, in assenza di tale documentazione, trascorsi i termini consentiti, l’Associazione è considerata inadempiente e, pertanto, non potrà ricevere ulteriori finanziamenti, attivando contemporaneamente il procedimento di recupero previsto.

In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell’eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.

Per i progetti di cui al punto 5.1 tutte le comunicazioni vengono indirizzate alla Struttura nazionale di coordinamento dell’Organizzazione destinataria del contributo. Qualora il progetto coinvolga anche sezioni territoriali dell’Organizzazione, le relative comunicazioni sono indirizzate, oltre che alle eventuali sezioni territoriali destinatarie, contestualmente anche alla Regione o Provincia autonoma e al Comune dove hanno sede le predette sezioni.

Per i progetti di cui al punto 5.2 tutte le comunicazioni vengono indirizzate, oltre che alla direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma (autrice della proposta unitaria), contestualmente anche alla Struttura nazionale di coordinamento dell’Organizzazione destinataria del contributo.

Per i progetti di cui al punto 5.3 tutte le comunicazioni vengono indirizzate contestualmente anche al Comune dove ha sede l’Organizzazione destinataria del contributo, oltre che alla Direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

ART. 10

(Accertamenti)

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad effettuare gli accertamenti di cui all’articolo 37, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale.

La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e successivi, emanati in attuazione dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, può determinare la revoca del contributo o dell’acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.

Qualora dai suddetti accertamenti emergano elementi di revoca del contributo, il Dipartimento provvederà, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. d), all’adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell’Organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia autonoma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.

ART. 11

(semplificazione dei procedimenti)

Nel corso del triennio il Dipartimento potrà integrare le presenti disposizioni, introducendo meccanismi semplificati per la gestione in via telematica del procedimento.

Non saranno prese in considerazione proposte non presentate con il modello allegato ai presenti criteri.

Nelle more dell’emanazione del decreto del Capo del Dipartimento di cui all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno, le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi, restano regolate dalle precedenti disposizioni compreso l’utilizzo dei modelli ivi previsti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli