Decreti21 giugno 2016

Decreto del Capo Dipartimento del 21 giugno 2016: attuazione articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 - ripartizione delle risorse annualità 2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare:
l'art. 1, comma 1;
l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a
carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, che ha disciplinato i contributi per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure,
della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di
decreti del Capo del Dipartimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio Curcio e' stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015;
Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualita' 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare
tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico;
Tenuto conto che le modalita' di ripartizione dei finanziamenti per l'annualita' 2015 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344;

Decreta:

Art. 1

1. La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualita' 2015, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Alleato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, e' indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettere b) e c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 698.287,27 e' acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3, dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tabella 1: Ripartizione del fondo tra le Regioni per l'annualita' 2015

Regione 

n. comuni

(*)

Finanziamento (€) lettera a) Finanziamento (€) lettera b) + c) Abruzzo  276 1.153.233,00 8.937.555,74 Basilicata 117 710.681,63 5.507.782,64 Calabria 402 2.274.773,62 17.629.495,58 Campania 426 2.207.914,25 17.111.335,46 Emilia-Romagna 283 985.281,61 7.635.932,46 Friuli Vnezia-Giulia  202  562.732,41  4.361.176,21 Lazio  299  984.207,63  7.627.609,14 Liguria  111  170.285,30  1.319.711,07 Lombardia  202  183.329,60  1.420.804,42 Marche  239  739.066,71  5.727.766,98 Molise  134  814.487,46  6.312.277,82 Piemonte  141  127.667,84  989.425,79 Puglia  84  709.435,51  5.498.125,22 Sicilia  282  2.233.201,27  17.307.309,86 Toscana  247  658.532,03  5.103.623,19  Umbria  92  757.504,17  5.870.657,35  Veneto  335  647.861,69  5.020.928,08  Totale  3.872  15.920.195,73   123.381.517,00

(*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344.

 Art. 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:
a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/2010, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344;
b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;
c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;
d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;
e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del 9 maggio 2016, n. 344, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissione tecnica di
cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2016

Il Capo del Dipartimento: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2005