Decreto del Capo Dipartimento n.1422 del 24 maggio 2023 - Piano generale di riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Annualità 2022 – 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2023
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ss.mm.ii;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale al fine dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, e si definiscono di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che, per loro natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
VISTO, in particolare, l’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale è istituito il “Fondo regionale di protezione civile”, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;
VISTO l’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 3 dicembre 2022) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 gennaio 2023, n. 9, con il quale il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni;
VISTO l’art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 11 gennaio 2023) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2023, n. 21, con il quale il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 231 del 3 ottobre 2022);
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022, che prevede che la Conferenza unificata trasmetta al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le Regioni, redatto sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;
VISTA la nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’approvazione della tabella di riparto del Fondo regionale di protezione civile per le annualità 2022 e 2023, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Conferenza medesima ai criteri fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2022;
VISTA la nota del Dipartimento per gli Affari Regionali n. 8507 del 29 marzo 2023, con la quale la suddetta tabella di riparto è stata diramata al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’Unione delle province d’Italia - UPI e all’Associazione nazionale comuni italiani – ANCI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 12 aprile 2023;
VISTA la nota prot. n. 18578 del 13 aprile 2023, con la quale il Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla citata nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’esito della riunione tecnica tenutasi il 12 aprile 2023, ha richiesto, l’inserimento del provvedimento in oggetto, all’ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza medesima;
VISTO l’accordo tra le Regioni, del 19 aprile 2023, rep. n. 53, sancito nella seduta di Conferenza Unificata del 19 aprile 2023, sul Piano generale di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile”;
DECRETA
Articolo 1
(Riparto delle risorse dell’annualità 2022 e 2023)
- Per le finalità di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante “Codice della protezione civile” le risorse finanziarie, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 annualità 2022 e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, annualità 2023 pari a complessivi € 20.000.000,00, sono ripartite tra le Regioni, nei limiti indicati nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
(Trasferimento delle risorse)
- Le risorse di cui all’articolo 1, sono trasferite alle Regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali proposte allo svolgimento della attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022, e precisamente:
- un acconto del 70% all’avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;
- saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all’80% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.
Articolo 3
(Restituzione delle eventuali economie)
1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle Regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva riassegnazione, nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pertinente capitolo di spesa, per essere successivamente ridistribuite, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati.
Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto, si rimanda a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio